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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 38383/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe e per quanto rileva circa la posizione dell'odierno ricorrente, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inflitta con sentenza emessa, dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato ammesso su richiesta depositata all'esito della notificazione del decreto di giudizio immediato (giudizio abbreviato c.d.

«atipico»).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deduce l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Napoli, stante invece la competenza del G.i.p. dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la competenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli, in ragione dell'errato riferimento in rubrica della commissione del reato anche a Napoli, oltre che a «Villaricca ed altre località», riferimento giustificato solo dalle originarie indagini per reato associativo commesso anche a Napoli ma non oggetto di esercizio di azione penale.

La circostanza per la quale ad altro soggetto fosse stata contestata una fattispecie rientrante nella c.d.

«competenza distrettuale», poi, non sarebbe tale da attrarre presso il detto G.i.p. distrettuale anche la competenza per il diverso reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

2.1.2. In secondo luogo, si critica l'assorbente considerazione da parte della Corte territoriale della tardività dell'eccezione, in quanto non proposta, ex art. 458, comma 1, cod. proc. pen., con la richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato depositata a seguito della notificazione del decreto del giudizio immediato.

Il ricorrente, in particolare, non condivide l'interpretazione della norma citata, che peraltro reputa contraria a principi costituzionali, nel senso per cui l'eccezione d'incompetenza territoriale deve essere sollevata con la richiesta di giudizio abbreviato, non potendo peraltro neanche essere successivamente rilevata d'ufficio.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito all'accertata responsabilità dell'imputato per la fattispecie ascrittagli in quanto fondante su dichiarazioni di correo, quelle dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Daniele, senza una idonea valutazione della loro attendibilità e comunque non riscontrate da elementi estrinseci, oggettivi e individualizzanti.

La Corte territoriale, in particolare, avrebbe solo apoditticamente affermato l'intrinseca attendibilità dei dichiaranti che, per il ricorrente, sarebbe esclusa della stessa disamina del dichiarato e dalla genesi delle dichiarazioni, rese da soggetti che, come dagli stessi chiarito, al pari della loro madre ([OSCURATO:PERSONA]), avrebbero mentito circa le subite minacce, per aver venduto parte dello stupefacente che detenevano per conto altrui, al fine di essere ammessi al programma di protezione già in atto con riferimento a un loro congiunto.

Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, dalla lettura delle dichiarazioni di cui innanzi (allegate al ricorso), per il ricorrente, emergerebbe l'erronea valutazione della Corte territoriale, sottesa al giudizio di attendibilità, circa la «stretta continenza temporale tra i reati commessi e le dichiarazioni» stesse.

Dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori e dalla citata [OSCURATO:PERSONA], altresì, non emergerebbero riscontri a quanto dichiarato dai fratelli Tannmaro ma solo condotte illecite pregresse dell'imputato e la sua pregressa vicinanza ad associazioni mafiose.

Sicché, in definitiva, per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe finito con il tradire i principi di diritto governanti la materia dalla stessa invece evocati a fondamento dell'utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni di correo.

2.3. Con i motivi terzo, quarto e quinto si deducono, rispettivamente, la l'assoluta assenza di motivazione in merito all'operato aumento per la recidiva, la mera apparenza motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche e la mancanza di motivazione con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena.

3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Circa il primo motivo di ricorso, deducente l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, è assorbente la questione preliminare relativa all'interpretazione del disposto di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorrente critica l'assorbente considerazione da parte della Corte territoriale della tardività dell'eccezione, in quanto non proposta, ex art. 458, comma 1, cod. proc. pen., con la richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato depositata a seguito della notificazione del decreto del giudizio immediato.

Pacifica la mancata deduzione dell'eccezione in sede di richiesta di abbreviato c.d.

«atipico», non si condividerebbe l'interpretazione dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nel senso per cui l'eccezione d'incompetenza territoriale deve essere sollevata con la richiesta di giudizio abbreviato, non potendo peraltro neanche essere successivamente rilevata d'ufficio.

Si sostiene che tale lettura contrasterebbe con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., esortando, sul punto, la Corte di Cassazione, nell'ipotesi di impossibilità di addivenire a una differente interpretazione, a sollevare questione di legittimità costituzionale.

Differentemente da quanto avverrebbe nell'ipotesi di giudizio abbreviato celebrato in sede di udienza preliminare, che consentirebbe di sollevare l'eccezione fino all'udienza di discussione, nel giudizio abbreviato conseguente a decreto di giudizio immediato, invece, prosegue il ricorrente, tale facoltà verrebbe «temporalmente, compressa e sarebbe esercitabile solo al momento in cui viene formulata la richiesta con l'evidente paradosso che allorquando si avanza una richiesta al giudice si dovrebbe denunciare, al contempo, la sua incompetenza».

Sul punto il motivo di ricorso prosegue sostenendo, letteralmente, che: «Va, peraltro, rilevato come tale interpretazione susciterebbe fondati dubbi di costituzionalità del disposto normativo non solo sotto il profilo della ragionevolezza, introducendo un diverso trattamento tra imputati, ma anche - anzi soprattutto - privando il giudice della possibilità di rilevare la sua incompetenza: ove, infatti, l'imputato non prospettasse la questione di competenza, la conseguenziale preclusione avrebbe riverberi anche rispetto al potere-dovere del giudice di rilevare ex officio l'incompetenza in aperto contrasto con il disposto di cui agli articoli 21 e 22 c.p.».

2.2. Il motivo in esame è manifestamente infondato non confrontandosi criticamente con l'orientamento di legittimità, a cui si intende dare continuità, formatosi (antecedentemente all'attuale ricorso) con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente e all'esito di un iter logico-giuridico, mutuabile in questa sede, che argomenta anche dalla manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale cui si ispirano le deduzioni dell'attuale ricorrente (il riferimento è, in particolare, a Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, Yasinski, Rv. 281902, e a Sez. 6, n. 11571 del 14/01/2021, Maiuolo, Rv. 280845).

2.2.1. È stato difatti evidenziato che ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., l'incompetenza per territorio e l'incompetenza derivante da connessione sono rilevate o eccepite, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, qualora questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, del codice di rito; termine entro il quale deve essere, inoltre, riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

Nel caso in cui, invece, nel corso dell'udienza preliminare sia stata formulata istanza di giudizio abbreviato, la sua proposizione — oltre a determinare la sanatoria delle nullità non assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità che non derivino dalla violazione di un divieto probatorio - preclude «ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», secondo la chiara enunciazione dell'ultimo periodo dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia formulata dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato (cd. giudizio abbreviato «atipico»).

In tale evenienza, infatti, l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. richiama espressamente la disciplina dettata dal citato comma 6-bis dell'art. 438 cod. proc. pen.; sicché, anche in caso di giudizio abbreviato atipico conseguente alla emissione del decreto di giudizio immediato, la relativa richiesta determina la preclusione di ogni questione sulla competenza per territorio.

Tuttavia, con la richiesta di giudizio abbreviato atipico, l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1 del citato art. 458 cod. proc. pen., in assenza della cui prospettazione, dunque, il giudice non può rilevarla officiosamente, né essa può essere successivamente proposta, attesa la prevalenza riconosciuta all'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo (Sez. 2, n. 1596 del 3/10/2019, dep. 2020, Angrisani, Rv. 277790).

2.2.2. Su tali premesse (come già evidenziato Sez. 1, n. 35743 del 2021, Yasinski, cit.) deve condividersi il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'art. 458, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettata dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa» (principio già sancito da Sez. 6, n. 11571 del 2021, Maiuolo, cit.).

2.2.3. Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione d'incompetenza territoriale in quanto non dedotta con la richiesta di giudizio abbreviato atipico ma solo nel conso del giudizio di merito scaturente dall'ammissione della richiesta di rito alternativo.2.2.4 Manifestamente infondati sono, altresì, i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal ricorrente, come detto, sostanzialmente rievocanti i dubbi di legittimità già ritenuti manifestamente infondati con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente, con argomentazioni in questa sede condivise, dalle citate Sez. 1, n. 35743 del 2021, Yasinski, e Sez. 6, n. 11571 del 2021, Maiuolo.

L'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, infatti, nel prevedere che con la richiesta di abbreviato atipico, formulata dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l'imputato possa anche eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito, rende palese come, in questo modo, l'imputato non sia costretto a scegliere tra le contestazioni alla corretta individuazione del giudice naturale e i vantaggi, comunque, garantiti dalla adozione del rito abbreviato.

In questo modo, garantendo la possibilità di avvalersi sia del diritto di accedere al rito abbreviato, sia del diritto di sollevare eccezione di competenza per territorio, la disciplina in esame non si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente.

2.2.5. Consegue alle considerazioni che precedono, l'irrilevanza delle ulteriori censure sviluppate con il primo motivo di ricorso, attinenti al merito della questione di incompetenza per territorio; censure che, dunque, devono ritenersi assorbite alla luce dell'accertata tardività dell'eccezione proposta.

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito all'accertata responsabilità dell'imputato per la fattispecie ascrittagli in quanto fondante su dichiarazioni di correo, quelle dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Daniele, senza una idonea valutazione della loro attendibilità e comunque non riscontrate da elementi estrinseci, oggettivi e individualizzanti, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata (finendo, così, con il non sindacarla).

3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

3.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata laddove, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, muovendo dalle sollecitazioni difensive, la Corte evidenzia la genesi delle dichiarazioni dei fratelli Tamnnaro e il fatto che gli stessi avrebbero falsamente dichiarato di aver subito minacce per essere ammessi al programma di protezione già in atto in favore di un loro familiare ma evidenzia che entrambi hanno altresì chiarito nello stesso contesto di aver fatto ciò per timore delle ripercussione derivanti dall'aver effettivamente venduto diversi chili di stupefacente che, previa retribuzione di 1.500,00 euro mensili, detenevano per conto di [OSCURATO:PERSONA] e dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Premesso ciò, il giudice di merito valuta le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dai fratelli Tamnnaro in quanto riscontrate le une dalle altre, con riferimento al nucleo fondamentale dei fatti storici da provare, in termini oggettivi e individualizzanti circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], come coadiuvante [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dello stupefacente che, per loro conto, gli stessi Tammaro custodivano previa retribuzione.

A nulla rilevando, chiarisce altresì la Corte, stante la convergenza del molteplice circa il detto nucleo fondamentale e l'assenza di contraddizioni sul punto tra le dichiarazioni, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato una sola volta presso di loro con [OSCURATO:PERSONA], per la gestione dello stupefacente, mentre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che il ricorrente si sarebbe recato due volte (accedendo una sola volta all'interno dell'abitazione).

A ciò si aggiunge, nell'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale sotteso alla valutazione delle dichiarazioni in oggetto, anche l'esito positivo del riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA], eseguito da ciascuno dei due Tammaro, con annessa conferma del soprannome dello stesso («topo»/«topolino»), e l'irrilevanza di talune discrasie circa l'importo ricavato dalla vendita dello stupefacente sottratto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in merito alla data dell'eseguita cessione (con riferimento alla quale le dichiarazioni divergono per un solo giorno), in quanto ritenute non decisive e comunque tali da evidenziare l'assenza di un accordo finalizzato a calunniare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di merito, peraltro, con valutazione incensurabile in questa sede in quanto esente da vizi, ha ritenuto effettivamente avvenuta la detta cessione, avente a oggetto lo stupefacente detenuto per conto anche di [OSCURATO:PERSONA], nonché realizzatasi il 5 giugno 2019, muovendo dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni di comunicazioni intercorse tra i Tannmaro e la loro madre ([OSCURATO:PERSONA]) circa la preparazione della borsa contenente lo stupefacente da vendere.3.2.1.

Così valutate le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, nonché escluso un accordo tra i fratelli Tammaro volto a calunniare [OSCURATO:PERSONA], quindi diverso dalla mera falsa prospettazione di subite minacce per accedere al programma di protezione in atto presso un loro congiunto, la Corte territoriale ha mostrato corretta applicazione di un principio governante la materia, che si intende ribadire e con il quale, invece, il ricorrente sostanzialmente non si confronta.

Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriannente collegato, difatti, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva e oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo a elementi circostanziali del fatto e purché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (ex plurimis, Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741).

3.2.2. Il ricorrente, infine, non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata anche laddove appunta la propria censura circa la portata non individualizzante delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (madre dei fratelli Tammaro) e da altri c.d.

«collaboratori di giustizia».

Sul punto emerge difatti che la Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni rese da altri collaboratori quali riscontri in merito al soprannome dell'imputato e alla situazione di contesto della vicenda, in particolare circa la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] ad associazioni mafiose e in merito alla di lui attività di gestione di piazze di spaccio.

Le dichiarazioni di Menna, invece, hanno costituito riscontri rispetto alla situazione di contesto, caratterizzata dall'attività di stoccaggio, presso l'abitazione familiare, dello stupefacente nell'ordine di diversi chili, oltre che in merito ai motivi sottesi alla falsa prospettazione di aver subito pressioni per una cessione di stupefacente (detenuto per altri) effettivamente avvenuta.

4. Parimenti inammissibili, per mancato confronto con la ratio decidenti, sono gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali si deducono il difetto assoluto di motivazione in merito all'operato aumento per la recidiva, la mera apparenza motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche e la mancanza di motivazione con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena.Il ricorrente, nel dedurre i difetti assoluti di motivazione nei termini innanzi sintetizzati, non si confronta con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale.

La sentenza impugnata (come emerge da pag. 18), difatti, motiva, in termini peraltro coerenti e non manifestamente illogici, in merito alle deduzioni difensive circa il giudizio sotteso all'operato aumento per la recidiva, evidenziando finanche una sostanziale abitualità nella commissione dei gravi reati, esclude la sussistenza di circostanze positivamente apprezzabili ex art. 62- bis cod. pen., rilevando peraltro la mancata prospettazione di esse da parte dell'appellante, ed evidenzia gli elementi posti alla base della commisurazione giudiziale della pena circa fattispecie in materia di stupefacenti avente a oggetto 75 kg di hashish e 12 kg di marijuana.

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe e per quanto rileva circa la posizione dell'odierno ricorrente, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inflitta con sentenza emessa, dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato ammesso su richiesta depositata all'esito della notificazione del decreto di giudizio immediato (giudizio abbreviato c.d. «atipico»). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Napoli, stante invece la competenza del G.i.p. dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la competenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli, in ragione dell'errato riferimento in rubrica della commissione del reato anche a Napoli, oltre che a «Villaricca ed altre località», riferimento giustificato solo dalle originarie indagini per reato associativo commesso anche a Napoli ma non oggetto di esercizio di azione penale. La circostanza per la quale ad altro soggetto fosse stata contestata una fattispecie rientrante nella c.d. «competenza distrettuale», poi, non sarebbe tale da attrarre presso il detto G.i.p. distrettuale anche la competenza per il diverso reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.2. In secondo luogo, si critica l'assorbente considerazione da parte della Corte territoriale della tardività dell'eccezione, in quanto non proposta, ex art. 458, comma 1, cod. proc. pen., con la richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato depositata a seguito della notificazione del decreto del giudizio immediato. Il ricorrente, in particolare, non condivide l'interpretazione della norma citata, che peraltro reputa contraria a principi costituzionali, nel senso per cui l'eccezione d'incompetenza territoriale deve essere sollevata con la richiesta di giudizio abbreviato, non potendo peraltro neanche essere successivamente rilevata d'ufficio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito all'accertata responsabilità dell'imputato per la fattispecie ascrittagli in quanto fondante su dichiarazioni di correo, quelle dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Daniele, senza una idonea valutazione della loro attendibilità e comunque non riscontrate da elementi estrinseci, oggettivi e individualizzanti. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe solo apoditticamente affermato l'intrinseca attendibilità dei dichiaranti che, per il ricorrente, sarebbe esclusa della stessa disamina del dichiarato e dalla genesi delle dichiarazioni, rese da soggetti che, come dagli stessi chiarito, al pari della loro madre ([OSCURATO:PERSONA]), avrebbero mentito circa le subite minacce, per aver venduto parte dello stupefacente che detenevano per conto altrui, al fine di essere ammessi al programma di protezione già in atto con riferimento a un loro congiunto. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, dalla lettura delle dichiarazioni di cui innanzi (allegate al ricorso), per il ricorrente, emergerebbe l'erronea valutazione della Corte territoriale, sottesa al giudizio di attendibilità, circa la «stretta continenza temporale tra i reati commessi e le dichiarazioni» stesse. Dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori e dalla citata [OSCURATO:PERSONA], altresì, non emergerebbero riscontri a quanto dichiarato dai fratelli Tannmaro ma solo condotte illecite pregresse dell'imputato e la sua pregressa vicinanza ad associazioni mafiose. Sicché, in definitiva, per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe finito con il tradire i principi di diritto governanti la materia dalla stessa invece evocati a fondamento dell'utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni di correo. 2.3. Con i motivi terzo, quarto e quinto si deducono, rispettivamente, la l'assoluta assenza di motivazione in merito all'operato aumento per la recidiva, la mera apparenza motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche e la mancanza di motivazione con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Circa il primo motivo di ricorso, deducente l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, è assorbente la questione preliminare relativa all'interpretazione del disposto di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente critica l'assorbente considerazione da parte della Corte territoriale della tardività dell'eccezione, in quanto non proposta, ex art. 458, comma 1, cod. proc. pen., con la richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato depositata a seguito della notificazione del decreto del giudizio immediato. Pacifica la mancata deduzione dell'eccezione in sede di richiesta di abbreviato c.d. «atipico», non si condividerebbe l'interpretazione dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nel senso per cui l'eccezione d'incompetenza territoriale deve essere sollevata con la richiesta di giudizio abbreviato, non potendo peraltro neanche essere successivamente rilevata d'ufficio. Si sostiene che tale lettura contrasterebbe con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., esortando, sul punto, la Corte di Cassazione, nell'ipotesi di impossibilità di addivenire a una differente interpretazione, a sollevare questione di legittimità costituzionale. Differentemente da quanto avverrebbe nell'ipotesi di giudizio abbreviato celebrato in sede di udienza preliminare, che consentirebbe di sollevare l'eccezione fino all'udienza di discussione, nel giudizio abbreviato conseguente a decreto di giudizio immediato, invece, prosegue il ricorrente, tale facoltà verrebbe «temporalmente, compressa e sarebbe esercitabile solo al momento in cui viene formulata la richiesta con l'evidente paradosso che allorquando si avanza una richiesta al giudice si dovrebbe denunciare, al contempo, la sua incompetenza». Sul punto il motivo di ricorso prosegue sostenendo, letteralmente, che: «Va, peraltro, rilevato come tale interpretazione susciterebbe fondati dubbi di costituzionalità del disposto normativo non solo sotto il profilo della ragionevolezza, introducendo un diverso trattamento tra imputati, ma anche - anzi soprattutto - privando il giudice della possibilità di rilevare la sua incompetenza: ove, infatti, l'imputato non prospettasse la questione di competenza, la conseguenziale preclusione avrebbe riverberi anche rispetto al potere-dovere del giudice di rilevare ex officio l'incompetenza in aperto contrasto con il disposto di cui agli articoli 21 e 22 c.p.». 2.2. Il motivo in esame è manifestamente infondato non confrontandosi criticamente con l'orientamento di legittimità, a cui si intende dare continuità, formatosi (antecedentemente all'attuale ricorso) con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente e all'esito di un iter logico-giuridico, mutuabile in questa sede, che argomenta anche dalla manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale cui si ispirano le deduzioni dell'attuale ricorrente (il riferimento è, in particolare, a Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, Yasinski, Rv. 281902, e a Sez. 6, n. 11571 del 14/01/2021, Maiuolo, Rv. 280845). 2.2.1. È stato difatti evidenziato che ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., l'incompetenza per territorio e l'incompetenza derivante da connessione sono rilevate o eccepite, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, qualora questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, del codice di rito; termine entro il quale deve essere, inoltre, riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare. Nel caso in cui, invece, nel corso dell'udienza preliminare sia stata formulata istanza di giudizio abbreviato, la sua proposizione — oltre a determinare la sanatoria delle nullità non assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità che non derivino dalla violazione di un divieto probatorio - preclude «ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», secondo la chiara enunciazione dell'ultimo periodo dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia formulata dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato (cd. giudizio abbreviato «atipico»). In tale evenienza, infatti, l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. richiama espressamente la disciplina dettata dal citato comma 6-bis dell'art. 438 cod. proc. pen.; sicché, anche in caso di giudizio abbreviato atipico conseguente alla emissione del decreto di giudizio immediato, la relativa richiesta determina la preclusione di ogni questione sulla competenza per territorio. Tuttavia, con la richiesta di giudizio abbreviato atipico, l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1 del citato art. 458 cod. proc. pen., in assenza della cui prospettazione, dunque, il giudice non può rilevarla officiosamente, né essa può essere successivamente proposta, attesa la prevalenza riconosciuta all'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo (Sez. 2, n. 1596 del 3/10/2019, dep. 2020, Angrisani, Rv. 277790). 2.2.2. Su tali premesse (come già evidenziato Sez. 1, n. 35743 del 2021, Yasinski, cit.) deve condividersi il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'art. 458, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettata dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa» (principio già sancito da Sez. 6, n. 11571 del 2021, Maiuolo, cit.). 2.2.3. Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione d'incompetenza territoriale in quanto non dedotta con la richiesta di giudizio abbreviato atipico ma solo nel conso del giudizio di merito scaturente dall'ammissione della richiesta di rito alternativo.2.2.4 Manifestamente infondati sono, altresì, i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal ricorrente, come detto, sostanzialmente rievocanti i dubbi di legittimità già ritenuti manifestamente infondati con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente, con argomentazioni in questa sede condivise, dalle citate Sez. 1, n. 35743 del 2021, Yasinski, e Sez. 6, n. 11571 del 2021, Maiuolo. L'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, infatti, nel prevedere che con la richiesta di abbreviato atipico, formulata dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l'imputato possa anche eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito, rende palese come, in questo modo, l'imputato non sia costretto a scegliere tra le contestazioni alla corretta individuazione del giudice naturale e i vantaggi, comunque, garantiti dalla adozione del rito abbreviato. In questo modo, garantendo la possibilità di avvalersi sia del diritto di accedere al rito abbreviato, sia del diritto di sollevare eccezione di competenza per territorio, la disciplina in esame non si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente. 2.2.5. Consegue alle considerazioni che precedono, l'irrilevanza delle ulteriori censure sviluppate con il primo motivo di ricorso, attinenti al merito della questione di incompetenza per territorio; censure che, dunque, devono ritenersi assorbite alla luce dell'accertata tardività dell'eccezione proposta. 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito all'accertata responsabilità dell'imputato per la fattispecie ascrittagli in quanto fondante su dichiarazioni di correo, quelle dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Daniele, senza una idonea valutazione della loro attendibilità e comunque non riscontrate da elementi estrinseci, oggettivi e individualizzanti, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata (finendo, così, con il non sindacarla). 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 3.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata laddove, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, muovendo dalle sollecitazioni difensive, la Corte evidenzia la genesi delle dichiarazioni dei fratelli Tamnnaro e il fatto che gli stessi avrebbero falsamente dichiarato di aver subito minacce per essere ammessi al programma di protezione già in atto in favore di un loro familiare ma evidenzia che entrambi hanno altresì chiarito nello stesso contesto di aver fatto ciò per timore delle ripercussione derivanti dall'aver effettivamente venduto diversi chili di stupefacente che, previa retribuzione di 1.500,00 euro mensili, detenevano per conto di [OSCURATO:PERSONA] e dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Premesso ciò, il giudice di merito valuta le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dai fratelli Tamnnaro in quanto riscontrate le une dalle altre, con riferimento al nucleo fondamentale dei fatti storici da provare, in termini oggettivi e individualizzanti circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], come coadiuvante [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dello stupefacente che, per loro conto, gli stessi Tammaro custodivano previa retribuzione. A nulla rilevando, chiarisce altresì la Corte, stante la convergenza del molteplice circa il detto nucleo fondamentale e l'assenza di contraddizioni sul punto tra le dichiarazioni, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato una sola volta presso di loro con [OSCURATO:PERSONA], per la gestione dello stupefacente, mentre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che il ricorrente si sarebbe recato due volte (accedendo una sola volta all'interno dell'abitazione). A ciò si aggiunge, nell'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale sotteso alla valutazione delle dichiarazioni in oggetto, anche l'esito positivo del riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA], eseguito da ciascuno dei due Tammaro, con annessa conferma del soprannome dello stesso («topo»/«topolino»), e l'irrilevanza di talune discrasie circa l'importo ricavato dalla vendita dello stupefacente sottratto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in merito alla data dell'eseguita cessione (con riferimento alla quale le dichiarazioni divergono per un solo giorno), in quanto ritenute non decisive e comunque tali da evidenziare l'assenza di un accordo finalizzato a calunniare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di merito, peraltro, con valutazione incensurabile in questa sede in quanto esente da vizi, ha ritenuto effettivamente avvenuta la detta cessione, avente a oggetto lo stupefacente detenuto per conto anche di [OSCURATO:PERSONA], nonché realizzatasi il 5 giugno 2019, muovendo dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni di comunicazioni intercorse tra i Tannmaro e la loro madre ([OSCURATO:PERSONA]) circa la preparazione della borsa contenente lo stupefacente da vendere.3.2.1. Così valutate le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, nonché escluso un accordo tra i fratelli Tammaro volto a calunniare [OSCURATO:PERSONA], quindi diverso dalla mera falsa prospettazione di subite minacce per accedere al programma di protezione in atto presso un loro congiunto, la Corte territoriale ha mostrato corretta applicazione di un principio governante la materia, che si intende ribadire e con il quale, invece, il ricorrente sostanzialmente non si confronta. Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriannente collegato, difatti, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva e oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo a elementi circostanziali del fatto e purché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (ex plurimis, Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741). 3.2.2. Il ricorrente, infine, non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata anche laddove appunta la propria censura circa la portata non individualizzante delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (madre dei fratelli Tammaro) e da altri c.d. «collaboratori di giustizia». Sul punto emerge difatti che la Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni rese da altri collaboratori quali riscontri in merito al soprannome dell'imputato e alla situazione di contesto della vicenda, in particolare circa la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] ad associazioni mafiose e in merito alla di lui attività di gestione di piazze di spaccio. Le dichiarazioni di Menna, invece, hanno costituito riscontri rispetto alla situazione di contesto, caratterizzata dall'attività di stoccaggio, presso l'abitazione familiare, dello stupefacente nell'ordine di diversi chili, oltre che in merito ai motivi sottesi alla falsa prospettazione di aver subito pressioni per una cessione di stupefacente (detenuto per altri) effettivamente avvenuta. 4. Parimenti inammissibili, per mancato confronto con la ratio decidenti, sono gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali si deducono il difetto assoluto di motivazione in merito all'operato aumento per la recidiva, la mera apparenza motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche e la mancanza di motivazione con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena.Il ricorrente, nel dedurre i difetti assoluti di motivazione nei termini innanzi sintetizzati, non si confronta con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata (come emerge da pag. 18), difatti, motiva, in termini peraltro coerenti e non manifestamente illogici, in merito alle deduzioni difensive circa il giudizio sotteso all'operato aumento per la recidiva, evidenziando finanche una sostanziale abitualità nella commissione dei gravi reati, esclude la sussistenza di circostanze positivamente apprezzabili ex art. 62- bis cod. pen., rilevando peraltro la mancata prospettazione di esse da parte dell'appellante, ed evidenzia gli elementi posti alla base della commisurazione giudiziale della pena circa fattispecie in materia di stupefacenti avente a oggetto 75 kg di hashish e 12 kg di marijuana. 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile i
Decreto Cassazione n. 38383/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris