CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza suiricorsi iscritt i al n. 9501 / 20 2 1 R.G. propost i da [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentat i e difes i dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, in virtù delle procur e special i rilasciat e a margine del ricorso; –ricorrenti – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 2057/07/2020, depositata il 29 . 09 .20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Dazi -La CTP di Milano accoglieva il ricors o propost o dall a [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. 371100-836/2016, emesso il 18.04.2016 dall’Ufficio doganale di Milano 3, a seguito della revisione dell’accertamento e conseguente emissione dell’avviso di rettifica dell’accertamento per maggiori dazi, in relazione alla bolletta di importazione, presentata dal predetto spedizionier e doganale nel 2013, per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la mancata inclusione, nel valore della merce dichiarata in dogana, del corrispettivo relativo alle royalties corrisposte al licenziant e , titolar e de l marchi o dei prodotti importati ([OSCURATO:PERSONA]); - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ritenendo che la fattispecie era identica a quella decisa, in senso favorevole all’Ufficio, dalla sentenza di questa Corte n. 28080 del 2019; - l a [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] impugnava no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ciascuno a d undici motiv i , del tutto sovrapponibili; -l’ADM resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motivo di ricorso, le ricorrent i deduc ono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in quanto laCTR ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo dell’appello incidentale , propostoda ciascun a de lle contribuent i, con il quale era stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso il censurato difetto di motivazione del provvedimento impugnato;- con il secondo motivo, lamenta no la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 1, comma 2, 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per mancanzadi motivazione o motivazioneapparente con riferimento al primo motivo dell’appello incidentale, con il quale le contribuenti aveva no denunciato la mancanza di motivazione dell’atto impugnato, in quanto fondato su un atto di rettifica e sul correlato PVC, che non consentivano di individuare le clausole contrattuali dalle quali si poteva desumere la “condizione delle vendita”; - con il terzo motivo, deduc ono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212 del 2000 e 11, comma 5, del d.gls. n. 374 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’atto impugnato fosse ben motivato, sebbene lo stesso non contenesse una precisa disamina delle clausole contrattuali rappresentative della “condizione di vendita”, idonea per comprendere le ragioni della revisione; - con il quarto motivo, deduc ono la nullità della sentenz a impugnata per violazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTRmotivato in modo apparente sull’esistenza del requisito della condizione di vendita, richiesto dall’art. 32, par. 1, lett. c) CDC, per giustificare l’inclusione delle royalties nel valore dichiarato in dogana, limitandosi a richiamare una precedente pronuncia della Corte di Cassazione, senza esaminare i contratti prodotti al fine di dedurre la sussistenza di tale fatto costitutivo; - con il quinto motivo, lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 e 32, comma 1, lett. c) del CDC, 143, comma 1, 157 comma 2, 159, 160 e allegato 23 delle DAC, nonché violazione degli artt.1362 e ss. del cod. civ. in te ma di interpretazione dei contratti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che per l’ operazion e oggetto di rettifica esistesse il requisito della condizione di vendita per giustificare l’inclusione delle royalties nel valore in dogana , posto che dai contratti si pote va desumere solo un controllo di qualità del licenziante sui prodotti e non anche un suo potere di costrizione, orientamento e controllo sui produttori ( che, nella specie, erano ubicati nella RPC ed erano del tutto autonomi) il cui nome era, nella maggioranza dei contratti, addirittura sconosciuto al licenziante, sicchè i contratti di vendita (stipulati tra la licenziataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e i produttori cinesi) non erano condizionati dal pagamento delle royalties ai titolari dei marchi , che non esercitavano alcun tipo di controllo neppure nei confronti della licenziataria; - con il sesto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine al motivo rimasto assorbito, riproposto con le controdeduzioni depositate in appello, con il quale era stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29, 30, 31 e 32 del CDC, in quanto le royalties erano state determinate “calcolando un coefficiente medio sulla base di una non meglio precisata determinazione per tipologia di contratto di percentuale media ponderata”, anziché considerare il prezzo effettivamente pagato o da pagare (valore di transazione); - con il settimo motivo, denuncia no la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine al motivo rimasto assorbito e riproposto con le controdeduzioni in appello, con il quale era stata evidenziata l’illegittimità della doppia imposizione ai fini dell’IVA, già assolta sulle royalties corrisposte al licenziante con il mecca nismo del reverse charge e nuovamente richiesta con l’atto di recupero impugnato; - con l’ottavo motivo, deduc ono , in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 7, 7-ter, 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972,in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il settimo motivo; - con il nono motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine al motivo rimasto assorbito e riproposto con le controdeduzioni in appello, con il quale era stata denunciata la violazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, non avendo il provvedimento impugnato motivato e provato la sussistenza dell’elemento soggettivo; - con il decimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine al motivo rimasto assorbito e riproposto con le controdeduzioni in appello, con il quale era stata denunciata la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 per l’obiettiva condizione di incertezza della norma ritenuta violata; - con l’undicesimo motivo, deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine al motivo rimasto assorbito e riproposto con le controdeduzioni in appello, con il quale era stata denunciata l’illegittimità della pretesa sanzionatoria, in relazione all’art. 303 TULD, per violazione dei principi comunitari di proporzionalità ed equivalenza; - p reliminare e a ssorbente risulta l’esame del quarto motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, in ordine alla sussistenza, nel caso di specie , dei presupposti per l’assoggettamento a dazio dei diritti di licenza e, in particolare, alla sussistenza di una condizione della vendita, consistente nell’assolvimento dei diritti di licenza; - la sentenza impugnata, dopo avere affermato che l’Ufficio ave va contestato che “dall’esame delle bollette doganali […] è emerso che nel valore imponibile dichiarato in dogana, non è stato incluso il corrispettivo relativo al diritto di licenza», ha statuito che «le situazioni di fatto e contrattuali che coinvolgono le Ditte comunque interessate ai motivi di causa sono i medesimi che hanno occupato la Cassazione con la sentenza ora esaminata [si tratta della sentenza di questa Corte n. 28080/2019], pur se in tempi diversi; il Collegio ritiene pertanto di fare proprie le valutazioni di quest’ultima”; - nella decisione, quindi, non è stato indicato – per assoluta apparenza della motivazione - il percorso motivazionale che ha condotto il giudice di appello a ritenere che il caso di specie fosse analogo ad altro caso deciso in sede di legittimità (Cass., Sez. V, 2019, 31 ottobre, n. 28080), con riferimento alla sussistenza di un controllo da parte del licenziante sui produttori terzi e al fatto che il pagamento dei diritti di licenza fosse condizione della vendita, non essendo stato esplicitato in alcun modo in quali termini la situazione di fatto posta a fondamento della decisione fosse conforme a quella esaminata nel precedente citato; - il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al quarto motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi, per un nuovo esame;- al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa com