CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore,- intimata–[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socia della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina, giusta procura speciale in- controricorrenti -avverso la sentenza n. 7594/40/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, depositata in data29.11.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 1279/2018Numero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 15793/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Con l'avviso di accertamento n. RC42000710/2002, l'Agenzia delleEntrate- Direzione provinciale di Latina rettificava il reddito d'impresadichiarato dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per ilperiodo chiuso al 31.12.1996. La contestazione dell'Ufficio muoveva dalfatto che la società, nel conto economico dell'esercizio 1/1/96- 28/12/96,aveva imputato ed indebitamente dedotto una minusvalenza di L.74.128.000 (€ 38.283,91). Tale minusvalenza veniva rilevata in bilancio aseguito di una cessione d'azienda e, sotto il profilo contabile risultava parialla differenza tra il valore dell'avviamento - iscritto nell'attivo dello statopatrimoniale all’atto dell'acquisto dell'attività d'impresa (1991), e risultantein data 28/12/96 (data della cessione d'azienda) iscritto al valore di L.115.128.000 (€ 59.458,64) - ed il prezzo di cessione dell'azienda fissato inL. 41.000.000 (€ 21.174,73). L'Ufficio riteneva irrilevante il valoredell'avviamento, in quanto veniva considerato completato il piano diammortamento di tale voce di bilancio iscritta tra le immobilizzazioniimmateriali. Si eccepiva, a tal proposito, che in relazione all'avviamento"l'ammortamento va eseguito nella misura del 20% annuo", pertantoessendo trascorsi 5 anni dal momento in cui l'avviamento si era generato(anno 1991), nell'anno di cessione dell'azienda (1996) la voce avviamento,iscritta in bilancio, avendo esaurito la sua funzione economica nell'impresa,doveva ritenersi pari a zero al momento della cessione dell'azienda. Da ciòne conseguiva l'irrilevanza fiscale della minusvalenza dedotta dalla societànell'esercizio 1996.2. Con appello del 29 ottobre 2012, l'Agenzia delle Entrate direzione diLatina, impugnava la sentenza n. 340/01/2011 del 25/05/2011, con cui laCommissione tributaria provinciale di Latina - alla quale il giudizio era statorimesso per l’integrazione del contraddittorio con i soci, con ordinanza diquesta Corte n. 25631/2009, accoglieva, previa riunione, i ricorsi dellasocietà e dei soci, destinatari questi ultimi di autonomi avvisi diaccertamento relativi ai redditi di partecipazione.Numero registro generale 1279/2018Numero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 15793/2026Data pubblicazione 22/05/20263. La C.T.R. del Lazio, sez. distaccata di Latina, rigettava l’appellodell’Ufficio ritenendo, per quanto qui ancora di interesse, che “la società,con riguardo all'obbligo di tenuta del bilancio, non è soggetta alla normacivilistica, al pari del soggetto privato, il quale non è tenuto all'obbligo maha solo facoltà di detrarre dall' imponibile le quote annuali diammortamento del valore dell'avviamento, ciò ai sensi dell'art. 68 delTUIR. Pertanto, è stato correttamente considerato l'intero valore aziendaledichiarato, senza disporne l'ammortamento dal momento dell'acquisizioneavvenuta nel 1991.4. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, sulla base un motivo.5. La società è rimasta intimata, mentre i soci resistono con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo ed unico motivo – rubricato «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2426 c.c., 73, 83 e 103 del TUIR (nella precedente formulazionerispettivamente artt. 87 e 52 e 68), in relazione all'art. 360, comma 1, n.3c.p.c », l’Agenzia delle Entrate deduce che i giudici di appello hanno fattomalgoverno dell'art. 2426 c.c., nonché degli artt. 73, 83 e 103 del TUIR(nella precedente formulazione, rispettivamente, artt. 87 e 52 e 68),laddove hanno ritenuto che la società, con riguardo all'obbligo di tenuta delbilancio, non sarebbe soggetta alla norma civilistica sull'avviamento. Aisensi del combinato disposto degli articoli 73 e 83 TUIR, doveva inveceritenersi che: a) le società di persone che producono redditi in formaassociata - circostanza che si verifica per la società parte in causa nelpresente procedimento - sono assoggettate, in qualità di soggetti passivi,all'imposta sul reddito; b) le modalità di determinazione del redditod'impresa risultano collegate, in base al c.d. principio di derivazione, alleregole previste dal codice civile in materia di formazione dell'utile o dellaperdita d'esercizio. Diversamente da quanto assunto in sentenza, ilNumero registro generale 1279/2018Numero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 15793/2026Data pubblicazione 22/05/2026principio di derivazione del reddito fiscale dall'utile civilistico comportaquale conseguenza proprio l'applicazione delle norme di diritto civile, salvoche il legislatore fiscale abbia stabilito regole diverse. Pertanto,diversamente da quanto assunto dal giudice a quo, l'art. 68 TUIR vigenteratione temporis (ora art. 103) va letto in combinato disposto con l'art.2426 c.c.. L'art. 2426 c.c., nella formulazione pro tempore vigente,stabiliva che “l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso,ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limitidel costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periododi cinque anni". L'art. 68 TUIR all'epoca vigente, al comma 3, stabiliva che"Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo delbilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valorestesso". La disposizione di legge sopra citata, contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] sui redditi, non attribuisce pertanto al contribuente la facoltàdi ammortizzare l'avviamento, posto che il legislatore, ai fini fiscalistabilisce esclusivamente un limite quantitativo alla percentuale dideducibilità annua fissata nella misura di un quinto del costo storico iscrittoin bilancio. Il valore dell’avviamento, acquistato nel 1991, doveva pertantoritenersi azzerato al momento della cessione dell’azienda, avvenuta dopooltre cinque anni.2. Rilevato che sulla questione della possibilità di dichiarare qualeminusvalenza o perdita il costo originario dell’avviamento commerciale -iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali al momentodell’acquisto a titolo oneroso -, in occasione della successiva cessionedell’azienda, in difetto di ammortamento del relativo costo, secondoquanto previsto dall’art. 68 TUIR, nel testo vigente ratione temporis, non sirinvengono precedenti specifici di questa Corte;3. Ritenuto pertanto di rinviare la causa alla trattazione in pubblica udienza,nonché di disporre, a cura della cancelleria, l’acquisizione dei fascicoli deigradi di merito;Numero registro generale 1279/2018Numero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 15793/2026Data pubblicazione 22/05/2026 P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione dei fascicoli dei gradidi merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])