CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 33567/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma pronunciata in data 19/12/2022, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefano in anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente, nonché nuovi atteso il ricorrente non aveva richiesto la suddetta riqualificazione nei motivi di impugnazione in appello e pertanto si tratta di censura improponibile per la prima volta dinanzi al giudice dì legittimità, ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen.. 4. Evidenziato che all'inammíssibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] *