CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A; lette/seggite le conclusio0i del PG se)\à \h‘ , Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato in favore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per plurimi reati con diverse sentenze di condanna, la continuazione criminosa. Ha individuato il reato più grave in quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto della sentenza sub 1 (Corte di appello di Bari del 15 luglio 2019), con pena di anni dieci di reclusione, che ha aumentato di anni quattro di reclusione per l'ulteriore delitto accertato con la stessa sentenza, di associazione di tipo mafioso, e di anni tre di reclusione per il delitto accertato con altra sentenza, poi complessivamente diminuita di un terzo per la scelta del rito. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha applicato, come aumento di continuazione (cd. interna) per il reato di associazione di tipo mafioso una quantità di pena superiore a quella irrogata in cognizione, e ha così violato il divieto della reformatío in peíus. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Nella rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento della continuazione la Corte di appello, individuata la pena base in quella di anni dieci di reclusione irrogata con la sentenza del 15 luglio 2019 per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato come aumento per il reato oggetto della medesima sentenza, che pure aveva già applicato la continuazione, la pena di anni quattro di reclusione, di gran lunga maggiore di quella determinata sempre come aumento ex art. 81 cod. pen. dal giudice della cognizione, quantificata in anni uno di reclusione. Ha così violato il principio di diritto per il quale "il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna" -Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735 -. L'ordinanza deve pertanto essere annullata limitatamente alla determinazione della pena. L'annullamento va operato senza rinvio (potendo la Corte di cassazione provvedere "alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti" - Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271831 -. Assunta come pena base quella di anni dieci di reclusione, sì come individuata dal Giudice dell'esecuzione, va operato l'aumento di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., oggetto della medesima sentenza di condanna del 15 luglio 2019, in misura dunque pari a quella determinata in cognizione; e ancora l'aumento di anni tre di reclusione per il reato oggetto della sentenza di condanna del 27 dicembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. La pena complessiva è così di anni quattordici di reclusione, che va diminuita di un terzo per la scelta del giudizio abbreviato, sì come indicato nella ordinanza impugnata, con il risultato finale di anni nove e mesi quattro di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al computo della pena che ridetermina in anni nove e mesi quattro di reclusio