CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel procedimento di esecuzione nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non dovute da [OSCURATO:PERSONA] FILARDI le spese processuali liquidate, con la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 15 marzo 2016, irrevocabile 1'11 ottobre 2016, alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché da rideterminarsi le restanti alla luce del disposto scioglimento del vincolo di solidarietà. 2. Ricorrono con unico atto l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore e procuratore delle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che chiede l'annullamento della decisione impugnata per violazione del contraddittorio, essendo stata assunta senza fissazione della camera di consiglio e conseguente avviso alle parti interessate. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Va ricordato che, in tema di recupero delle spese processuali, le questioni rientranti nella competenza del giudice dell'esecuzione penale sono quelle che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero (come quando si censuri il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali), non anche quelle concernenti la determinazione dell'ammontare di alcune spese. 3.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto un'istanza diretta non tanto alla rideterminazione del quantum debeatur, ma delimitata in ragione della effettiva individuazione dei reati per i quali egli ha riportato condanna, dunque, con riguardo a un profilo che rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione penale, perché volto alla individuazione e alla esatta portata della statuizione di condanna della cui esecuzione si tratta. Tutto ciò lascia impregiudicato il merito delle questioni perché, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, l'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all'ultimo inciso del comma quarto dell'art.2 cod. pen. (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011 - 2012, Pislor, Rv. 251267), tant'è che significativamente le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, con il medesimo arresto, che la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale. Perciò, se sia stata fatta o meno corretta applicazione dell'art. 535 cod. proc. pen., ratione temporis vigente al momento della condanna irrevocabile, è questione che, rispetto alla domanda proposta nel suo complesso dalla parte (che si duole anche della necessità o meno che siano esattamente individuati i reati per i quali la condanna nei confronti del ricorrente è stata pronunciata in relazione alla condanna alle spese processuali), resta questione devoluta al giudice dell'esecuzione al quale spetta di risolverla con motivazione appropriata. 3.3. Tale decisione, tuttavia, deve essere assunta in contraddittorio ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. con le parti interessate. Nel caso in esame risulta evidente la mancata citazione delle parti civili nei confronti delle quali la richiesta del condannato doveva incidere. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio tra tutte le parti interessate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cat