CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45302/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo è generico perché ripropone questioni già vagliate dalla sentenza di appello sollecitandone una diversa valutazione non consentita in sede di legittimità, in difetto di vizi logici evidenti, per la ravvisata attendibilità della versione della persona offesa come riscontrata dalla testimonianza assunta, anche in ordine al tempus commissi delicti ai fini dalla decorrenza del termine per la querela; ritenuto che anche il secondo motivo in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. censura in modo inammissibile la valutazione di merito in ordine alla gravità del fatto, per la durata nel tempo della sottrazione della libera disponibilità del passaggio. Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il