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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07355/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato.

Per quanto, infatti, abbia equivocato sulle successive richieste difensive (v. pag. 1-3 ricorso), la Corte di merito ha correttamente rigettato l'eccezione di nullità riferita alla allegata violazione dell'art. 420 -ter cod. proc. pen., posto che "il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo (tra molte v.

Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, Domenichini, Rv. 258065).

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di censura risulta intrinsecamente inammissibile, poiché con esso la ricorrente si duole, oltre tutto genericamente, della misura della pena inflittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa. Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato. Per quanto, infatti, abbia equivocato sulle successive richieste difensive (v. pag. 1-3 ricorso), la Corte di merito ha correttamente rigettato l'eccezione di nullità riferita alla allegata violazione dell'art. 420 -ter cod. proc. pen., posto che "il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo (tra molte v. Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, Domenichini, Rv. 258065). Considerato, inoltre, che il secondo motivo di censura risulta intrinsecamente inammissibile, poiché con esso la ricorrente si duole, oltre tutto genericamente, della misura della pena inflittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier esten
Sentenza Cassazione n. 07355/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris