CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12785/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);entrambi rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-Numero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, sezione staccata di Salerno n. 5566/2020 depositata il24/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti del giudizio risulta che laS.I.A.C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Avellino l’avviso di accertamento n.TFK030701461/2017 con il quale erano state accertate maggiori imposteper IRES (€ 79.403), IRAP (€ 14.351) ed IVA (€ 60.878) relative all’annod’imposta 2013. L’avviso si fondava su un PVC riguardante alcuni costinon deducibili e, per lo più, gli esiti di indagini bancarie effettuate sui contiintrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] (socio unico ed amministratore dellasocietà) e da sua moglie [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con separato ricorso, impugnava l’avviso diaccertamento n. TFK010701565 con il quale, in virtù della presunzione didistribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale,gli venivano attribuiti maggiori redditi derivanti dall’accertamento svoltonei confronti della società.La CTP di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso della società conriguardo all’IVA, ritenendo che non fosse stato rispettato il diritto alcontraddittorio; per gli altri tributi riduceva «i maggiori ricavi ed il maggiorreddito accertato ad euro 195.913 ed in modo consequenziale il valoredella produzione».Accoglieva negli stessi termini il ricorso del Mastantuono, riducendoquindi l’importo relativo ai maggiori redditi accertati.Numero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/20262. L’Agenzia delle Entrate proponeva due appelli avverso le predettesentenze. La società ed il Mastantuono si costituivano, proponendo appelloincidentale onde ottenere l’integrale annullamento degli avvisi.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccatadi Salerno, riuniti i giudizi, accoglieva gli appelli dell’Agenzia e rigettavaquelli dei contribuenti.Osservava, quanto alla violazione del contraddittorio, che non risultavasuperata la cosiddetta prova di resistenza, sicché sul punto era errata lavalutazione compiuta dal giudice di primo grado.Rilevava, quindi, che era incontestata l’esistenza dell’autorizzazioneallo svolgimento delle indagini bancarie; in ordine al merito, evidenziavache la società si era limitata a dedurre che non potevano esserle imputati imaggiori ricavi desunti dalle movimentazioni bancarie, non essendo statacontestata l’intestazione fittizia dei conti. Ciò tuttavia non escludeva,secondo la CTR, che la società potesse ritenersi estranea alle operazionidesunte dai conti «sia perché si tratta di una società a ristrettissima basesocietaria, caratterizzata da un forte vincolo di solidarietà e reciprococontrollo del socio nella gestione sociale, vuoi perché nel merito lo stessosocio unico ha rimarcato che si trattava di versamenti sui propri conti perrestituzioni di prestiti ed anticipazioni verso la società quindi di operazioniche non sarebbero estranee alla gestione societaria». Analogheconsiderazioni dovevano valere per il conto della Pezzano in forza di una«presunzione di cointeressenza del regime familiare fra coniugi […] chetrova conferma nelle stesse asserzioni difensive laddove, a giustificazionedel prelevamento di somme dal conto personale (dato contabilmenterilevante ai fini ricostruttivi del reddito di impresa), il ricorrente - appellato– ha asserito trattarsi, in alcuni casi, di donazioni al figlio, in tal modoaffermando una circolarità intrafamiliare di somme di denaro di cuicomunque non è stata fornita la prova della tracciabilità sulla loroprovenienza».Numero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026Restavano invece «inalterate le pronunce sulla indeducibilità dei costiper euro 5.382,61 (esente da critica difensiva) e sulla riduzione deimaggiori ricavi e maggiori redditi accertati ad Euro 195.913 per le impostedirette)».3. Avverso tale sentenza la società ed il Mastantuono hanno propostoricorso per cassazione affidato a quattro motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la società ha depositato domanda di definizioneagevolata delle controversie pendenti, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss.l. 197/2022, con attestazione del pagamento delle relative somme.L’Amministrazione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha depositato documentazionevenga dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione alla posizione dellasocietà, evidenziando, invece, che il Mastantuono non ha presentatoanaloga domanda.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del processo tra laS.I.A.C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Entrateai sensi dell’art. 1, comma 198, l. 197/2022.Occorre quindi valutare il ricorso esclusivamente con riguardo allaposizione del Mastantuono che, invece, non ha presentato domanda didefinizione agevolata.2.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione o falsa applicazionedell’art. 36, comma 2°, n. 4) d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost. inquanto la sentenza di appello sarebbe affetta da motivazione apparentenella parte in cui ha accolto gli appelli principali e rigettato quelliincidentali con riguardo alla violazione del contraddittorio; in merito a talequestione, infatti, la CTR aveva prima osservato che i documenti e leNumero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026circostanze dedotte dai contribuenti avrebbero potuto essere allegatidurante il procedimento amministrativo e poi che, comunque, eranoinidonei a superare la cd. prova di resistenza, senza spiegare però leragioni di tale valutazione.Per la ricorrente, con riguardo al medesimo profilo, sarebbe comunqueravvisabile il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazionedell’art. 12 l. 212/2000, giacché la cd. prova di resistenza dovrebbeessere condotta al solo fine di escludere la pretestuosità delle doglianzeche il contribuente poteva svolgere e non di valutare la loro piena“fondatezza”.Ha aggiunto che, con riguardo alla medesima questione - che formavaoggetto degli appelli incidentali - la sentenza sarebbe altresì viziata aisensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112c.p.c. non contenendo alcuna pronuncia in ordine alla necessità, dedottacon l’appello incidentale, del contraddittorio preventivo anche in relazioneagli accertamenti sulle imposte dirette, scaturenti, nel caso di specie, daaccessi presso i locali dell’impresa; peraltro, qualora si ritenesseintervenuta al riguardo una pronuncia implicita, ricorrerebbe la violazionedell’art. 12 l. 212/2000 che determinerebbe il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c..2.2 Il motivo è infondato.Lo stesso si articola, sostanzialmente, in quattro contestazioni.Quanto al primo profilo, va osservato che il vizio di mancanza dimotivazione o di motivazione apparente (che comporta la nullità dellasentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando la motivazione sia del tuttomancante sotto il profilo grafico o meramente apparente oppure quandosia caratterizzata da un «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (così Cass. Sez. U.8053/2014).Numero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Nel caso di specie, invece, è chiaro il percorso logico che ha seguito ilgiudice d’appello, il quale, pur affermando che i contribuenti avrebberopotuto svolgere le proprie difese anche nella fase amministrativa, hacomunque ritenuto che le stesse fossero inidonee a superare la cd. provadi resistenza, in considerazione, evidentemente, della loro valutazione nelmerito, svolta nella parte successiva della sentenza.2.3 Anche le ulteriori doglianze sono infondate.Va innanzi tutto esclusa l’omessa pronuncia in ordine agli appelliincidentali relativi al contraddittorio per le imposte dirette, dal momentoche la CTR ha espressamente rigettato tutti i motivi di appello incidentalea pagina 8.In ogni caso, anche nel merito, la questione, comunque ripropostaanche nel presente giudizio di legittimità, per violazione dell’art. 12 l.212/2000, è infondata.Ed infatti è pacifico che, nel caso di specie, l’accertamento è nato daun accesso presso la sede della società culminato nel PVC notificato il18/11/2016; l’avviso di accertamento è stato notificato il 7/9/2017 e,dunque, è stato rispettato il termine di sessanta giorni previsto dall’art.12, comma 7°, l. 212/2000 (ratione temporis applicabile alla presenteNumero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026controversia ed ora formalmente abrogato ed incorporato nell’art. 6 bis,per effetto delle modifiche introdotte con d.lgs. 219/2023), che disciplina idiritti e le garanzie del contribuente in caso di «accessi, ispezioni everifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali,industriali, agricole, artistiche o professionali»Tale norma stabilisce, al comma 7, che «nel rispetto del principio dicooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio dellacopia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degliorgani di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorniosservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso diaccertamento non può essere emanato prima della scadenza del predettotermine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».Occorre altresì tenere presente che la violazione del termine dilatorioprevisto dall’art. 12 l. 212/2000 determina l’invalidità dell’atto (Cass. Sez.U. n. 18184/2013), salvo che non ricorrano casi di particolare e motivataurgenza la cui esistenza deve essere effettivamente verificata, nonessendo sufficiente la loro enunciazione (cfr. ancora Cass. Sez. U. n.18184/2013). Le garanzie previste dall’art. 12 l. 212/2000 riguardano gliaccertamenti relativi a tutti i tributi - a quelli non armonizzati ed a quelliarmonizzati, in relazione ai quali, in tali ipotesi, neppure è necessaria lacd. prova di resistenza (Cass. n. 701/2019; Cass. n. 13851/2025) - e siapplicano anche in caso di accessi brevi o mirati finalizzati all’acquisizionedi documentazione (Cass. n. 30026/2018; Cass. n. 10388/2019; Cass. n.12094/2019). Il termine dilatorio decorre solo dal rilascio della copia delverbale di chiusura delle operazioni (Cass. n. 7843/2015; Cass. n.11613/2017) indipendentemente dal contenuto e dalla formaledenominazione di tale atto, «essendo finalizzato a garantire ilcontraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio edescrittivo» (Cass. n. 1497/2020; nello stesso senso, Cass. n.15010/2014); qualora successivamente a tale momento l’AmministrazioneNumero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026abbia completato gli accertamenti presso i propri uffici non è necessaria laredazione e la consegna o la notifica di un ulteriore atto (Cass. n.17818/2022).È evidente, quindi, alla luce dei principi esposti, che, nel caso dispecie, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 12 l. 212/2000.Infatti, è pacifico – perché riconosciuto dalla stessa ricorrente - cheall’esito dell’accesso è stato rilasciato un verbale al legale rappresentantedella società e che da tale momento sono decorsi sessanta giorni primadella notifica dell’avviso.Risultano quindi rispettate le garanzie stabilite in favore delcontribuente dall’art. 12 l. 212/2000.2.4 Dalle considerazioni svolte emerge a maggior ragione che neppurecon riguardo all’IVA è stato violato il contraddittorio, dovendosi applicareanche a tale tributo la disciplina stabilita dall’art. 12 l. 212/2000 che offregaranzie ancora più stringenti, dal momento che non richiede neppure lacd. prova di resistenza, giacché la disciplina sul contraddittorio in materiadi tributi armonizzati elaborata dalla giurisprudenza nazionale ed europea(cfr., anche per i riferimenti alla giurisprudenza europea, Cass. Sez. U. n.21271/2025; Cass. Sez. U. 24823/2015) opera solo nel caso in cui ilcontraddittorio non sia già previsto e disciplinato da norme interne.Questa Corte infatti, ha affermato che «nelle ipotesi di accesso, ispezioneo verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera unavalutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto delcontraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'attoimpositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi"armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debbaessere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i solitributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo delcontraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributarioNumero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio» (Cass. n. 701/2019; nello stesso senso, Cass.22644/2019; Cass. 13851/2025). In altri termini, la disciplina di cuiall’art. 12 l. 212/2000, quando applicabile, “assorbe” le garanzie elaboratedalla giurisprudenza per i tributi armonizzati, che invece operano soloquando la normativa interna non prevede il contraddittorio.Tale soluzione «è in linea con la giurisprudenza unionale in materia dicontraddittorio endoprocedimentale nel caso di tributi armonizzati (cfr.Corte di giustizia, 12 dicembre 2008, C-349/07 Sopropè), nel senso che,proprio in relazione all'adozione dell'atto impositivo e nella prospettiva ditutela del diritto di difesa del contribuente, il legislatore nazionale haritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale sia assicurato, in casodi accesso mirato, con il riconoscimento di un termine dilatorio in favoredel contribuente nei cui confronti è stata operata l'attività di acquisizionedella documentazione, non essendo necessario, come detto, in questocaso, l'adozione di un successivo atto di constatazione delle violazionifinanziarie, e tale specifica previsione costituisce la modalità con la quale,anche nella materia dei tributi "armonizzati", il legislatore interno haritenuto di dare attuazione alla normativa comunitaria ed ai principiespressi dalla giurisprudenza comunitaria» (Cass. 24001/2024, inmotivazione).2.5 Alla luce di quanto esposto è infondata anche la doglianza relativaall’erronea valutazione della prova di resistenza in ordine all’IVA, in quantola stessa neppure era necessaria.In ogni caso la valutazione compiuta al riguardo non sarebbe statacomunque sindacabile nel giudizio di legittimità, trattandosi di unavalutazione di merito Quanto alla valutazione del contenuto delle difeseche i contribuenti avrebbero potuto far valere nel contraddittorioendoprocedimentale, si tratta di un giudizio di merito, come affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte: «In tema di diritti e garanzie delNumero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplinaapplicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, asua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. nonarmonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per i soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare unrisultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazioneprobabilistica ex ante spettante al giudice di merito» (Cass. Sez. U. n.25271/2025).3.1 Con il secondo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 32, comma 1°, n. 7) d.P.R. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2°, n.2) d.P.R. 633/1972, nonché il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5)c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione trale parti. La ricorrente ha osservato, infatti, che l’Amministrazione nonaveva dedotto, né dimostrato alcunché in ordine all’intestazione fittizia deiconti del Mastantuono e della Pezzano, ma aveva ritenuto possibilesvolgere gli accertamenti bancari in considerazione della sola qualificaformale rivestita dal primo e del rapporto di coniugio.3.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.32, comma 1°, n. 7) d.P.R. 600/1973 e 51, comma 2°, n. 2) d.P.R.633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché il vizio di cui all’art. 360,Numero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026comma 1°, n. 5) c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti.I contribuenti si sono lamentati dell’erronea applicazione dei principi inmateria di prova presuntiva con riguardo alla riferibilità dei conti delMastantuono e della Pezzano alla società, che sarebbe stata desuntaesclusivamente dal fatto che il primo era socio unico e la seconda era lasua coniuge, elementi che non presentano le caratteristiche di gravità,precisione e concordanza richiesta dalle norme invocate; ciò senzaconsiderare che la CTR neppure aveva valutato gli elementi dedotti daicontribuenti per provare il contrario ed in particolare il fatto che la stessaAmministrazione aveva emesso due avvisi di accertamento nei confrontidei titolari formali dei conti fondati proprio sugli accertamenti eseguiti suipredetti rapporti, dimostrando così di ritenerli realmente riferibili aglistessi; i ricorsi di questi ultimi avverso tali avvisi erano stati rigettati dallaCTP di Avellino.3.3 I motivi, che possono essere valutati congiuntamente, attesa laloro stretta connessione, sono in parte inammissibili (segnatamente nellaparte in cui fanno riferimento al vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5)c.p.c.) ed in parte infondati.Orbene, secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte,«l'accertamento fiscale svolto attraverso acquisizioni bancarie ai sensidell'art. 51, comma 3, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile"ratione temporis") non è limitato ai soli conti bancari o postali o ai librettidi deposito intestati al titolare dell'azienda individuale o alla società, ma,in presenza di elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguitàfamiliare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nelperiodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione, l'attività di impresacompatibile con la produzione di utili o, come nella specie, l'essere quellaoggetto di verifica un'impresa familiare) può essere esteso anche a quelliNumero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026intestati a terzi» (Cass. n. 1174/2021; nello stesso senso cfr. Cass. n.33596/2019; Cass. n. 15103/2025).Infatti, in tema di accertamento del reddito d'impresa, gli artt. 32, n.7, del d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 autorizzano l'Ufficiofinanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indaginisu conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si hamotivo di ritenere connessi e inerenti al reddito del contribuente (Cass. n.1898/2016), in presenza di elementi sintomatici idonei a far presumere,salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanzialesovrapposizione degli interessi (Cass. n. 6595/2013).A tal fine non è necessario che il conto formalmente intestato al terzosia utilizzato esclusivamente dal contribuente, giacché ove così fosse lapresunzione sarebbe limitata esclusivamente al caso del contofittiziamente intestato, mentre è necessario accertare soltanto che il contosia riferibile anche al contribuente (Cass. n. 10364/2025), nel senso chesullo stesso siano transitate somme allo stesso riconducibili, ovvero chesia stato utilizzato per occultare operazioni, sempre ad esso riferibili,rilevanti sotto il profilo fiscale (Cass. 27032/2007).Se vi è la dimostrazione della concreta riferibilità delle movimentazionibancarie sui conti dei terzi alle operazioni del contribuente (nel caso dispecie la società), trova applicazione l'art. 32, comma 1°, nn. 2 e 7, d.P.R.600/1973 che, attribuendo all'ufficio delle imposte il potere di procederead accertamenti bancari, prevede espressamente una presunzione legale acarico del contribuente, che comporta una vera e propria inversionedell'onere della prova, in forza della quale egli è tenuto a giustificare i varimovimenti bancari e dimostrare che gli stessi sono estranei al reddito nonessendo a lui di fatto riferibili, senza che rilevi, in senso contrario, laregolarità formale della documentazione aziendale (Cass. n. 243/2008).Ovviamente di tali elementi può essere fornita prova per presunzionisulla base degli elementi sintomatici sopra indicati.Numero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/20263.4 Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge, con ricorso per cassazione, unasentenza in cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoriadei singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza peròverificare se, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza(Cass. n. 8115/2025; Cass. n. 9059/2018).3.5 Tanto premesso, va innanzi tutto osservato che, con ciascuno deidue motivi in esame, si denunciano più vizi tra quelli indicati nell’art. 360c.p.c.. Per tale sola ragione non può ritenersi che i motivi sianoinammissibili in quanto «il ricorso per cassazione articolato attraverso laproposizione di motivi "misti" - che riconducono, cioè, il vizio dellaNumero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c.- è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare ledoglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamentecome se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente»(Cass. n. 11152/2025).3.6 Va osservato, tuttavia, che certamente inammissibili sono ledoglianze con le quali si denuncia la violazione di cui all’art. 360, comma1°, n. 5) c.p.c.. Infatti, «l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie» (così Cass. Sez. U. n. 8053/2014).Costituisce un “fatto”, agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.,non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 17761/2016; Cass. n.Numero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/202629883/2017; Cass. n. 21152/2014; Cass. Sez. U. n. 5745/2015; Cass. n.5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: leargomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; Cass. n.21152/2014; Cass. n. 9637/2021; Cass. n. 2268/2022); gli elementiistruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015).Orbene è evidente che nessuno dei motivi in esame contiene doglianzeformulate con tali modalità; con gli stessi si chiede in pratica soltanto dirivalutare il merito della controversia, tenendo conto anche di una pluralitàdi circostanze che, secondo il ricorrente, sarebbero state trascurate dallaCTR.3.7 Senz’altro ammissibile è invece la doglianza con la quale ilricorrente si duole della violazione dei principi da osservare nellavalutazione della riferibilità alla società delle operazioni desunte dai conti.La stessa è però infondata, in quanto non può ritenersi che il giudiced’appello, nel compiere tale valutazione, abbia violato i principi soprariportati. Lo stesso ha chiarito innanzi tutto che le operazioni contestateriguardano solo versamenti (cfr. sentenza d’appello, pagina 6).Quanto agli elementi rilevanti, ha evidenziato, con riguardo al contointestato al solo Mastantuono, che si tratta dell’unico socio edamministratore della società, situazione peculiare che rende strettissimo illegame tra la persona giuridica ed il suo unico socio ed il controllo diquest’ultimo sulla società e differenzia la vicenda in esame anche daquelle aventi ad oggetto società a ristretta base sociale, ma comunquecon pluralità di soci; a ciò ha aggiunto l’ulteriore considerazione, conriguardo alle movimentazioni registrate sul conto personale, che «lostesso socio unico ha rimarcato che si trattava di versamenti sui propriconti per restituzioni di prestiti ed anticipazioni verso la società, quindi dioperazioni che non sarebbero affatto estranee alla gestione societaria». InNumero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026altri termini, con tale valutazione, il giudice d’appello ha sottolineato chele somme che transitavano sul conto del socio unico erano comunquelegate all’amministrazione della società e ne ha quindi desunto lariferibilità alla stessa anche di tale conto o, quanto meno, delle operazionicontestate.In altri termini la riferibilità alla società delle operazioni contestatecompiute sul conto intestato al Mastantuono è stata affermata nonsoltanto sulla base della posizione di socio unico ed amministratore delMastantuono – già di per sé di particolare rilevanza – ma anche inconsiderazione della natura delle operazioni poste in essere sul conto.Analoghe valutazioni sono state compiute con riguardo ai conticointestati al Mastantuono ed alla sua coniuge, [OSCURATO:PERSONA] per iquali, oltre alla posizione di socio unico ed amministratore del primo ed alrapporto di stretta familiarità (la CTR ha sottolineato che i due non eranoseparati), è stato altresì evidenziato che il contribuente aveva giustificatoalcuni prelievi dal proprio conto, comunque non presi in considerazione aifini della ricostruzione del reddito d’impresa, affermando che si trattava«in alcuni casi di donazioni al figlio, in tal modo affermando una circolaritàintrafamiliare di somme di denaro di cui comunque non è stata fornita laprova della tracciabilità sulla loro provenienza».Il giudice d’appello, quindi, non ha giustificato l’accertamento conriguardo a tali conti esclusivamente sulla base della cointestazione formaleal socio unico ed a sua moglie, ma ha evidenziato altresì la circolazione dirisorse di cui non è stata giustificata la provenienza tra il Mastantuono ed icomponenti della sua famiglia.4.1 Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 32, comma 1°, n. 7 d.P.R. 600/1973 e 51, comma 2°, n. 2d.P.R. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per motivazione apparente ed il vizio di cuiNumero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026all’art. 360, comma 1°, n. 5) per omesso esame circa un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti.I ricorrenti hanno lamentato che la CTR avrebbe applicato il principioper il quale – in base agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 –si presume che le movimentazioni dei conti correnti costituiscano ricavi,salva la possibilità per il contribuente di provare il contrario; la stessa,tuttavia, non avrebbe affatto preso in considerazione le prove contrarieprodotte in giudizio, fornendo sul punto una motivazione solo apparente.4.2 Il motivo è fondato.Questa Corte ha infatti osservato che «la presunzione ex art. 32 deld.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Ufficio di riferire de plano adoperazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correntibancari del contribuente, cui è fatta salva la prova contraria; la legittimitàdella utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarienon è neppure di per sé condizionata alla previa instaurazione delcontraddittorio preventivo (Cass., 15 maggio 2013, n. 11624; 27 febbraio2019, n. 5777). Peraltro, quanto al concreto atteggiarsi dell’onereprobatorio, quello dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32cit., attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti,determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico delcontribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica maanalitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dallemovimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili(Cass., 27 giugno 2011, n. 14041; 26 aprile 2017, n. 10249; 29 luglio2016, n. 15857; 20 marzo 2019, n. 7758; tra le più recenti, 31 gennaio2024, n. 2928; 18 settembre 2024, 25043; 4 ottobre 2024, n. 26014).Non è dunque sufficiente una prova generica circa ipotetiche distintecausali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che ilcontribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singolamovimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovveroNumero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanzafiscale (Cass., 18 settembre 2013, n. 21303; 11 marzo 2015, n. 4829; 5maggio 2017, n. 11102; 3 maggio 2018, n. 10480). Quello che vienerichiesto al contribuente, a fronte delle risultanze bancarie addotte dallaAmministrazione, è la analiticità della prova allegata. La sua specificità edanaliticità consente infatti di superare la presunzione di attribuzione deiversamenti e dei prelevamenti emergenti dal conto correntedell’imprenditore, perché alla specificità della prova contraria deve farseguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedottoe documentato dal contribuente (ex multis, Cass., 28 novembre 2018, n.30786; 5 maggio 2021, n. 11696; 18 novembre 2021, n. 35258; cfr.anche 8 ottobre 2020, n. 21700)» (Cass. n. 2660/2026, in motivazione).Nel caso di specie, la CTR, una volta affermata la riferibilità alla societàdelle operazioni contestate sui conti intestati al Mastantuono ed allamoglie, ha preso in considerazione in maniera solo generica legiustificazioni alle movimentazioni fornite dal contribuente (e riportatenella prima parte del ricorso), di fatto disattendendole; la stessa, invece,alla luce dei principi sopra indicati, avrebbe dovuto svolgere una verificaanalitica di tali giustificazioni. A tanto, tuttavia, non ha provveduto e, pertale ragione, il motivo deve essere accolto.5. In definitiva, va dichiarata l’estinzione del processo con riguardo allasola posizione della S.I.A.C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aisensi dell’art. 1, comma 198, l. 197/2022.Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], va accolto il quartomotivo di ricorso, mentre vanno rigettati i rimanenti tre; la sentenzaimpugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, che dovrà provvedere alla valutazione analitica dellegiustificazioni addotte in relazione alle movimentazioni dei conti correntinonché sulle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 15841/2021Numero sezionale 1504/2026Numero di raccolta generale 12785/2026Data pubblicazione 05/05/2026Non occorre provvedere, invece, in ordine alle spese con riguardo alrapporto tra la società e l’Agenzia delle Entrate, essendo già previstodall’art. 1, comma 198, l. 197/2022 che le stesse restano a carico dellaparte che le ha anticipate. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma198, l. 197/2022, tra la S.I.A.C. [OSCURATO:PERSONA] e CostruzioniS.r.l. e l’Agenzia delle Entrate.Accoglie il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] erigetta i rimanenti tre; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/2/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]