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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 1978

Cassazione n. 35141/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1963 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 26/11/2020, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LATINA in data 28/10/2015 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di danneggiamento di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna dello stesso per il reato di ricettazione di cui all'art.648 cod. pen. oggetto del capo A) e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., oggetto del capo C).

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 548, comma 3 cod. proc. pen. e 15 bis, comma 2 della L. 67/2014 introdotto con la L. 118/2014.1.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 601 e 179 cod. proc. pen. 2.

In data 31 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

3. In data 11 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Nel primo motivo la difesa, nell'interesse di entrambi gli imputati, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 548, comma 3 cod. proc. pen. e 15 bis, comma 2 della L. 67/2014 introdotto con la L. 118/2014 rilevando che gli stessi, dichiarati contumaci in primo grado, non avrebbero ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale.

La diversa notifica dell'avviso di deposito di cui all'art. 544, comma 3 cod. proc. pen, peraltro ricevuta presso il difensore d'ufficio e ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen., d'altro canto, non sarebbe stata idonea a garantire il diritto di difesa per il successivo grado di appello, così celebrato in violazione dell'art. 548, comma 3 cod. proc. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

A prescindere dalla correttezza o meno della dichiarazione di "assenza" degli imputati riportata nell'intestazione della sentenza del Tribunale, infatti, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, determina una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita dalla difesa al più tardi nelle fasi preliminari del giudizio di appello (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, Vacchiano, Rv. 282526).

Con la conseguenza che questa, qualora non sia stata tempestivamente eccepita, deve ritenersi sanata e il giudizio di appello risulta quindi ritualmente instaurato e celebrato.

Nel caso di specie, pertanto, in cui peraltro è stata effettuata la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado e l'impugnazione è stata presentata dai difensori nei termini, la questione non può essere sollevata per la prima volta in questa sede e la doglianza relativa alla nullità ora prospettata è manifestamente infondata.

2. Nel secondo motivo, proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 601 e 179 cod. proc. pen. evidenziando che l'imputato non avrebbe ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

L'atto, infatti, non sarebbe stato notificato presso il domicilio eletto, dove era pure stato tentato a un indirizzo errato, ma sarebbe stato inviato direttamente al difensore d'ufficio a mezzo pec ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

In tal modo, pertanto, nonostante la Corte territoriale ne avesse disposto la rinnovazione, la notifica sarebbe stata erroneamente effettuata in quanto prima avrebbe dovuto essere nuovamente tentata presso l'indirizzo corretto.

La doglianza è manifestamente infondata.

Dall'analisi degli atti, cui questa Corte ha accesso come giudice del fatto processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), risulta che in data 24 settembre 2020 il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cisterna di Latina ha comunicato alla Corte d'Appello che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal 2016 aveva trasferito la propria dimora in località Lavinio, via delle Bouganville.

A fronte di tale circostanza, pertanto, considerato che il ricorrente non ha formalmente comunicato ai sensi dell'art. 161 comma 1 cod. proc. pen. il mutamento del domicilio eletto con il verbale redatto il 12 dicembre 2007 a Cisterna di Latina in via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, un secondo tentativo di effettuare la notifica presso il domicilio originariamente eletto e ogni ulteriore ricerca risultava non era necessaria e, conseguentemente, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello risulta essere stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. presso lo studio del difensore Come pacificamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa corte, d'altro canto, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art.157 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772, da ultimo cfr. anche le considerazioni contenute in Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1963 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 26/11/2020, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LATINA in data 28/10/2015 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di danneggiamento di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna dello stesso per il reato di ricettazione di cui all'art.648 cod. pen. oggetto del capo A) e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., oggetto del capo C). 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 548, comma 3 cod. proc. pen. e 15 bis, comma 2 della L. 67/2014 introdotto con la L. 118/2014.1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 601 e 179 cod. proc. pen. 2. In data 31 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei ricorsi. 3. In data 11 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Nel primo motivo la difesa, nell'interesse di entrambi gli imputati, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 548, comma 3 cod. proc. pen. e 15 bis, comma 2 della L. 67/2014 introdotto con la L. 118/2014 rilevando che gli stessi, dichiarati contumaci in primo grado, non avrebbero ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale. La diversa notifica dell'avviso di deposito di cui all'art. 544, comma 3 cod. proc. pen, peraltro ricevuta presso il difensore d'ufficio e ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen., d'altro canto, non sarebbe stata idonea a garantire il diritto di difesa per il successivo grado di appello, così celebrato in violazione dell'art. 548, comma 3 cod. proc. pen. La doglianza è manifestamente infondata. A prescindere dalla correttezza o meno della dichiarazione di "assenza" degli imputati riportata nell'intestazione della sentenza del Tribunale, infatti, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, determina una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita dalla difesa al più tardi nelle fasi preliminari del giudizio di appello (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, Vacchiano, Rv. 282526). Con la conseguenza che questa, qualora non sia stata tempestivamente eccepita, deve ritenersi sanata e il giudizio di appello risulta quindi ritualmente instaurato e celebrato. Nel caso di specie, pertanto, in cui peraltro è stata effettuata la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado e l'impugnazione è stata presentata dai difensori nei termini, la questione non può essere sollevata per la prima volta in questa sede e la doglianza relativa alla nullità ora prospettata è manifestamente infondata. 2. Nel secondo motivo, proposto nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 601 e 179 cod. proc. pen. evidenziando che l'imputato non avrebbe ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. L'atto, infatti, non sarebbe stato notificato presso il domicilio eletto, dove era pure stato tentato a un indirizzo errato, ma sarebbe stato inviato direttamente al difensore d'ufficio a mezzo pec ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. In tal modo, pertanto, nonostante la Corte territoriale ne avesse disposto la rinnovazione, la notifica sarebbe stata erroneamente effettuata in quanto prima avrebbe dovuto essere nuovamente tentata presso l'indirizzo corretto. La doglianza è manifestamente infondata. Dall'analisi degli atti, cui questa Corte ha accesso come giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), risulta che in data 24 settembre 2020 il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cisterna di Latina ha comunicato alla Corte d'Appello che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dal 2016 aveva trasferito la propria dimora in località Lavinio, via delle Bouganville. A fronte di tale circostanza, pertanto, considerato che il ricorrente non ha formalmente comunicato ai sensi dell'art. 161 comma 1 cod. proc. pen. il mutamento del domicilio eletto con il verbale redatto il 12 dicembre 2007 a Cisterna di Latina in via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, un secondo tentativo di effettuare la notifica presso il domicilio originariamente eletto e ogni ulteriore ricerca risultava non era necessaria e, conseguentemente, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello risulta essere stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. presso lo studio del difensore Come pacificamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa corte, d'altro canto, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art.157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772, da ultimo cfr. anche le considerazioni contenute in Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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