CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Roma, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte militare di appello di Roma in data 25/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale militare di Roma in data 22/7/2020, il brigadiere capo della Guardia di finanza [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di due anni di reclusione militare in quanto riconosciuto colpevole del reato di peculato del finanziere pluriaggravato previsto dagli artt. 61, n. 9, cod. pen., 47, n. 2, cod. pen. mil. pace, 3, legge n. 1383 del 1941, perché, nella predetta qualità di militare in servizio nella sezione operativa AT.PI. della Compagnia della Guardia di Finanza di Pescara, si era appropriato della somma in contanti, pari a complessivi 2.650 euro, oggetto di un precedente sequestro e di cui aveva la custodia per ragioni del suo servizio, quale operatore di polizia giudiziaria che aveva eseguito la misura; fatto commesso in Pescara, in data successiva e prossima al 13/8/2011, con le aggravanti di avere commesso il fatto con violazione del dovere di assicurare le fonti di prova dei reati e del grado rivestito. Con lo stesso provvedimento l'imputato fu, invece, assolto dall'accusa di concorso in violata consegna e di abbandono di posto pluriaggravati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 47, n. 2, 120, commi primo e secondo, cod. pen. mil . pace). 1.1. Con sentenza in data 25/11/2020, la Corte militare di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di peculato ascrittogli al capo A) della imputazione, con la formula «perché il fatto non sussiste». 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Roma, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte di appello avrebbe affermato che l'avere Pantaloni trattenuto la somma oggetto del precedente sequestro, da lui effettuato e nella sua diretta disponibilità per oltre sette anni, non abbia realizzato l'interversione del possesso necessaria a integrare il peculato. Nel caso in esame, invece, dopo la espropriazione della cosa custodita dall'imputato, si sarebbe anche realizzata la sua appropriazione, essendosi persa ogni traccia della res, di talché essa sarebbe entrata nella diretta disponibilità del custode, il quale, sette anni dopo, , ne avrebbe restituito soltanto il tantundem. Inoltre, l'accensione del libretto postale infruttifero intestato al F.U.G. oltre sette anni dopo il sequestro della somma e con denaro non oggetto del sequestro, prelevato da Pantaloni dal proprio conto corrente bancario il giorno della apertura del libretto postale, confermerebbe come egli fosse consapevole della appropriazione della somma sequestrata e della sostituzione del denaro oggetto del sequestro, avvenuto illo tempore, con proprio denaro riveniente da suo personale conto bancario. Né potrebbe trascurarsi che l'ammanco fosse stato occultato inserendo, nel fascicolo pertinente al sequestro, custodito presso il Comando della Guardia di Finanza di Pescara, la minuta di una lettera di accensione di un libretto postale infruttifero intestato al F.U.G. avente ad oggetto la somma sequestrata. Minuta non corrispondente ad un alcun originale di lettera spedita dal Comando e unicamente diretta a non far emergere che la somma sequestrata era sparita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non può in alcun modo dubitarsi che la condotta di uso, per fini personali, del denaro sequestrato e custodito per ragioni di ufficio è punibile a titolo di peculato del finanziere ai sensi dell'art. 3, legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non essendo la stessa scriminata dalla successiva restituzione del tantundem della somma da parte del soggetto onerato della sua custodia, che si realizzerebbe in una fase in cui il delitto è ormai giunto a consumazione. 3. Nondimeno, nel caso in esame, il ricorso si palesa come aspecifico, dal momento che l'impugnazione ha operato una sostanziale rilettura del materiale probatorio senza tenere in conto la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, limitandosi, da un lato, a prospettare un tema, quello della qualificazione giuridica della condotta, che in realtà non appare pertinente al caso trattato; e, dall'altro lato, a richiamare circostanze fattuali, quali l'inserimento, nel fascicolo del sequestro, della minuta di una lettera di accensione di libretto postale infruttifero intestato al F.U.G., che la sentenza ha ritenuto non significative di una callida operazione volta a dissimulare l'avvenuta appropriazione. Ciò in quanto la lettera di richiesta di deposito della somma e apertura del libretto fu sottoscritta dal capitano Rossi solo nel mese di settembre, a distanza di oltre un mese dal sequestro; e in quanto essa fu minutata da un collega dell'imputato, il quale, dunque, non ne avrebbe avuto conoscenza diretta. La pronuncia assolutoria, dunque, non ha in alcun modo opinato che non costituisca peculato la condotta del finanziere che, volontariamente, non versi sul conto del FUG la somma in denaro di cui abbia la disponibilità per ragioni di ufficio e che occulti tale circostanza, sino al momento in cui, venendo scoperto, si affanni a realizzare, tardivamente, il versamento. La Corte di appello, al contrario, si è limitata a ravvisare la sussistenza di un dubbio ragionevole circa il fatto che Pantaloni si fosse realmente dimenticato, all'epoca del sequestro, di versare la somma che ne costituiva oggetto; e circa il fatto che la condotta realizzata in epoca successiva, con il versamento del denaro, possa aver costituito un tentativo, peraltro non riuscito, di rimediare a una situazione che solo in quel momento si era palesata, all'agente, in tutta la sua gravità. In questo modo, la sentenza impugnata ha, dunque, articolato il suo percorso argomentativo a partire da una mera confutazione del ragionamento indiziario svolto da parte dell'Accusa e condiviso dal primo Giudice, senza che il ricorso lo abbia in alcun modo intaccato nelle sue cadenze fondamentali, con ciò palesandosi, secondo quanto già osservato, come sostanzialmente aspecifico. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese attesa la natura pubblica della Parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ric