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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23205/2026

Testo disponibile della fonte

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to e difeso, giusta procura specialeallegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla via Gregorio VII n. 396, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Battisti ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2020 S.R.L., con sede in Conegliano (TV), alla viaVittorio Alfieri n. 1, e, per essa, la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., consede in Verona, al viale del Commercio n. 47, in persona delprocuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camussi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamentedomicilia in Piacenza, alla via Campagna n. 9.-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], consede in Bologna, alla via G. Mazzini n. 152, in persona del vicepresidente e facente le funzioni di legale rappresentante protempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata ed assistita, in forzadi Procura Generale alle liti conferita con atto rogato a ministeroNumero registro generale 1903/2026Numero sezionale 485/2026Numero di raccolta generale 23205/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 13 settembre 2017, rep.

N. 26113 eData pubblicazione 14/07/2026racc. n. 16955, dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Guastalla (RE), allapiazza [OSCURATO:PERSONA] n. 4.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, n. cron.1903/2025, depositata il 10/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.,deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate comein dispositivo in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] 2020 [OSCURATO:SOCIETA],l’altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Cooperativa si è costituita depositando, contestualmente al propriocontroricorso, una Procura Generale alle liti conferita con attorogato a ministero del dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 13 settembre2017, rep.

N. 26113 e racc. n. 16955, anteriore, dunque, allasentenza oggi impugnata.

Occorre ricordare, allora, che, in tema digiudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizionedell'art. 365 cod. proc. civ. che richiede, a pena di inammissibilità,la sottoscrizione dell'atto da parte di un Avvocato iscrittonell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, ilrequisito di specialità della procura implica l'esigenza che questaNumero registro generale 1903/2026Numero sezionale 485/2026riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di unaNumero di raccolta generale 23205/2026valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, Dnatoa pnu bbpliucaòzio ne 14/07/2026considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente aquella della decisione da impugnare (cfr. Cass. n. 11616 del 2025).Né a scongiurare la inammissibilità di detto controricorso, puòessere utile la procura speciale successivamente depositata dallamenzionata controricorrente solo in data 15 giugno 2026, nonapplicandosi al giudizio di legittimità la disposizione di cui all’art.182 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 27467 del 2023; Cass., SU, n.37434 del 2022), P.Q.MDichiara inammissibile il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] CreditoCooperativo [OSCURATO:PERSONA].Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellasola [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 13 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso, giusta procura specialeallegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla via Gregorio VII n. 396, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Battisti ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2020 S.R.L., con sede in Conegliano (TV), alla viaVittorio Alfieri n. 1, e, per essa, la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., consede in Verona, al viale del Commercio n. 47, in persona delprocuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camussi ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamentedomicilia in Piacenza, alla via Campagna n. 9.-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], consede in Bologna, alla via G. Mazzini n. 152, in persona del vicepresidente e facente le funzioni di legale rappresentante protempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata ed assistita, in forzadi Procura Generale alle liti conferita con atto rogato a ministeroNumero registro generale 1903/2026Numero sezionale 485/2026Numero di raccolta generale 23205/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 13 settembre 2017, rep. N. 26113 eData pubblicazione 14/07/2026racc. n. 16955, dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Guastalla (RE), allapiazza [OSCURATO:PERSONA] n. 4.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, n. cron.1903/2025, depositata il 10/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.,deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate comein dispositivo in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] 2020 [OSCURATO:SOCIETA],l’altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Cooperativa si è costituita depositando, contestualmente al propriocontroricorso, una Procura Generale alle liti conferita con attorogato a ministero del dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 13 settembre2017, rep. N. 26113 e racc. n. 16955, anteriore, dunque, allasentenza oggi impugnata. Occorre ricordare, allora, che, in tema digiudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizionedell'art. 365 cod. proc. civ. che richiede, a pena di inammissibilità,la sottoscrizione dell'atto da parte di un Avvocato iscrittonell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, ilrequisito di specialità della procura implica l'esigenza che questaNumero registro generale 1903/2026Numero sezionale 485/2026riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di unaNumero di raccolta generale 23205/2026valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, Dnatoa pnu bbpliucaòzio ne 14/07/2026considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente aquella della decisione da impugnare (cfr. Cass. n. 11616 del 2025).Né a scongiurare la inammissibilità di detto controricorso, puòessere utile la procura speciale successivamente depositata dallamenzionata controricorrente solo in data 15 giugno 2026, nonapplicandosi al giudizio di legittimità la disposizione di cui all’art.182 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 27467 del 2023; Cass., SU, n.37434 del 2022), P.Q.MDichiara inammissibile il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] CreditoCooperativo [OSCURATO:PERSONA].Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellasola [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 13 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese
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