Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 08757/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANI-dato avviso allc-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trani emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso, a norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANI-dato avviso allc-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trani emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso, a norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente