CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11630/2017R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154/3DE. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con elezione di domicilio in Roma, Via dei Gracchi n. 39, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la decisione del Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori n. 5/2017, depositata in data 13.2.2017. Oggetto: PROFESSIONI Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.1.2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -il ricorso investe il tema dell’idoneità del conseguimento della laurea in architettura presso [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’iscrizione nell’albo professionale anche senza il superamento dell’esame di abilitazione, su cui non constano precedenti di questa Corte e che presenta un indubbio rilievo nomofilattico, essendone opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazio