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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:263
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione (causa T‑238/07) «Polizia sanitaria – Misure di salvaguardia – Decisione 2007/362/CE – Ricorso di annullamento – Non luogo a statuire – Ricorso per risarcimento dei danni – Principio di proporzionalità – Principio di tutela del legittimo affidamento – Dovere di sollecitudine – Diritto di proprietà e diritto di esercitare un’attività economica»

1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire (Art. 230 CE) (v. punti 37-39)

2. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 51-52)

3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 55-56)

4. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti – Direttiva 96/23 (Direttiva del Consiglio 96/23; decisione della Commissione 2007/362) (v. punti 58-60, 66-68, 74, 76-82)

5. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti – Direttiva 96/23 (Direttiva del Consiglio 96/23; decisione della Commissione 2007/362) (v. punti 85-91)

6. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 92-93) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 maggio 2007, 2007/362/CE, che modifica la decisione 2004/432/CE, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 138, pag. 18) e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo 1) Non occorre pronunciarsi sulla domanda di annullamento. 2) Il ricorso, per il resto, è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] AG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA], SA sono condannate alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione (causa T‑238/07) «Polizia sanitaria – Misure di salvaguardia – Decisione 2007/362/CE – Ricorso di annullamento – Non luogo a statuire – Ricorso per risarcimento dei danni – Principio di proporzionalità – Principio di tutela del legittimo affidamento – Dovere di sollecitudine – Diritto di proprietà e diritto di esercitare un’attività economica» 1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire (Art. 230 CE) (v. punti 37-39) 2. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 51-52) 3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 55-56) 4. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti – Direttiva 96/23 (Direttiva del Consiglio 96/23; decisione della Commissione 2007/362) (v. punti 58-60, 66-68, 74, 76-82) 5. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti – Direttiva 96/23 (Direttiva del Consiglio 96/23; decisione della Commissione 2007/362) (v. punti 85-91) 6. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 92-93) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 maggio 2007, 2007/362/CE, che modifica la decisione 2004/432/CE, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 138, pag. 18) e, dall’altro, domanda di risarcimento danni. Dispositivo 1) Non occorre pronunciarsi sulla domanda di annullamento. 2) Il ricorso, per il resto, è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] AG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA], SA sono condannate alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.
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