CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11051/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ( S.T.A.), rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cucchieri, [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 847/2023depositata il 23/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16950/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 11051/2026Data pubblicazione 24/04/20261 Il Tribunale di Ancona rigettò la domanda proposta dallo studioAndreano Legale S.T.P.(poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], diseguito denominato per brevità “S.T.A.” o “Studio”) di condannadell’odierno ricorrente a corrispondere all’attore i compensi incassatidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], socio della S.T.P., pari ad € 30.000, perl’attività di liquidatore svolta in sede di concordato preventivo della dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA]. Lo studio, in subordine aveva chiesto alTribunale di voler accertare e dichiarare, ai sensi dell’ art. 25 e delloStatuto della S.T.P., che i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per lasuddetta attività per il periodo dal 25.05.2011, data di nomina qualeliquidatore, alla fuoriuscita dalla compagine sociale, avvenuta il 1/1/2013,fossero di competenza esclusiva della ricorrente per una percentuale parial 42% e per l’effetto condannare il resistente a corrisponderle €12.260,00, pari al 42% dell’acconto percepito il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché leeventuali ulteriori somme da corrispondere dalla Curatela del fallimentonel limite della medesima percentuale.2 La Corte d’Appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravameproposto dallo Studio, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento alloStudio la somma di € 6.000 oltre interessi legali dalla data della suapercezione all’effettivo soddisfo e alla corresponsione alla S.T.P. del 20%dell’importo del credito allo stesso riconosciuto nel fallimento della dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA], per l’attività di liquidazione giudiziale del relativoconcordato.2.1 La Corte distrettuale rilevava che la decisione del [OSCURATO:PERSONA] diindividuare, in sede di accertamento del passivo del fallimento, qualeesclusivo soggetto creditore del Fallimento, il professionista persona fisicanominato liquidatore del concordato preventivo non incideva sullaregolamentazione dei rapporti interni tra quest’ultimo e la società traNumero registro generale 16950/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 11051/2026Data pubblicazione 24/04/2026professionisti di cui egli era parte, che del resto non erano neppure inalcun modo oggetto del giudizio di accertamento fallimentare (il qualed’altronde non aveva alcuna competenza né alcun interesse a giudicare divicende estranee al mero accertamento del passivo fallimentare cometale) con la conseguenza che l’accertamento effettuato in sedefallimentare non costituiva giudicato esterno.2.2 Soggiungeva la Corte che, secondo quanto previsto dall’art. 25 d.lvo96/2001 e dagli specifici patti dell’atto costitutivo, il socio era tenuto ariversare alla società tutte le somme incassate per effetto dellosvolgimento della professione legale, sia che si trattasse di prestazioni diassistenza e rappresentanza giudiziale delle parti, che di attività diespletamento di funzioni giudiziarie ausiliarie, come appunto quella,oggetto del presente giudizio, di liquidatore giudiziale.2.3 Riteneva che, avuto riguardo al fatto che l’ attività di liquidazione delGrisolia si era protratta tra il 2011 e il 2015, mentre il recesso dalla S.T.P.si era avuto nell’ottobre del 2012, la quota del compensocomplessivamente attribuibile alla S.T.P. appellante non potesse, in viaequitativa, eccedere il 20% del totale con la conseguenza che l’avv.Grisolia andava condannato a restituire alla S.T.P il 20% di quanto giàpercepito a titolo di acconto (pari così ad € 6.000,00=), oltrechè a quantoin futuro percepito dal fallimento una volta ottenuta la liquidazione delproprio credito.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi, S.T.A. ha svolto difese con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909c.c.; 28 lett. a) e b), 52, 92, 97, 98, 100 e 182 l. fall., in relazione all’art.Numero registro generale 16950/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 11051/2026Data pubblicazione 24/04/2026360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte distrettuale affermatola formazione del giudicato esterno sulla spettanza al solo avv. [OSCURATO:PERSONA] delcompenso per l’attività di liquidatore giudiziale, ai sensi degli artt. 182 e28, comma 1, lett.a) l.fall., come accertato dai provvedimenti emessi dalGiudice Delegato sulle domande di ammissione al passivo degli Avv.tiAndreano, Freddi e Grisolia e della S.T.P., non impugnati né opposti.1.1 In particolare in quella sede la domanda in insinuazione al passivodello Studio era stata disattesa, mentre quella dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stataaccolta con la seguente motivazione: «il credito insinuato spetta all’avv.G. Grisolia in quanto individualmente nominato quale organo delconcordato (liquidatore giudiziale) ai sensi dell’art. 28 lett. a) LF,richiamato dall’art. 182 LF; essendo l’ipotesi di nomina di societàprofessionale regolamentata dall’art. 28 lett. b) LF, ipotesi che nel caso dispecie non ricorre ».2.Il motivo è infondato.2.1 Vengono in rilievo gli artt. 96, ultimo comma, l. fall., secondo il quale«il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte daltribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effettisoltanto ai fini del concorso», e l’art 120, comma 4 l.fall, a tenore delquale «il decreto o la sentenza con il quale il credito è ammesso al passivocostituisce prova scritta per gli effetti di cui all’art 634 del codice diprocedura civile».2.2 Ne viene che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, iprovvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, sono adottati dalgiudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto diopposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano soloeffetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare (v. Cass. n.19940/2006).2.3 Questa Corte ha in più di una occasione affermato che «l'efficaciapreclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambitoNumero registro generale 16950/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 11051/2026Data pubblicazione 24/04/2026anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenzaalla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non haun'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altraeventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimorapporto giuridico. In altre parole, come anche ribadito da ultimo,l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuoridal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art.96,sesto comma, legge fall., copre solo la statuizione di rigetto o diaccoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (v.Cas. n. 27709-20, che ha giustappunto cassato, in base a tale principio, lasentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esitidel giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimentonell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto dileasing, intrapreso dalla curatela)» (cfr. in motivazione Cass. 8010/2022vedi anche Cass. n. 31895/2019 e 16508/2010).3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2,16, 17, 24 e 25 d.lvo n. 96/2001; 10 l.183/2011, 28, 31 e 182 l. fall.; 4D.M. 08.02.2013, n. 34; 183, comma 6, e 702-bis c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nonché errata interpretazione dei “PattiSociali della [OSCURATO:PERSONA] S.T.P.”, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.: il ricorrente sostiene che l’incarico diliquidatore giudiziale, conferitogli dal Tribunale all’esito dell’omologa delconcordato preventivo, non integra una ipotesi di “rappresentanza e difesain giudizio“ bensì di una nomina all’espletamento delle attività diliquidatore disposta da un ufficio giudiziario e non da un cliente per larappresentanza e difesa in una lite sia in fase giudiziale che stragiudiziale.3.1 L’esercizio « in comune della professione dei propri soci » oggettodella società tra avvocati, non può, a dire del ricorrente, travalicare i limitidella rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio come confermatoNumero registro generale 16950/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 11051/2026Data pubblicazione 24/04/2026dall’art. 24 del d.lvo 96/2001 che impone alla società precisi obblighi diinformazione al cliente.3.2 Si ascrive alla Corte di aver omesso di valutare in patti sociali cheall’art. 2 prevedevano che «La società ha per oggetto esclusivo l’esercizioin comune della professione forense dei soci».3.3 Infine, il ricorrente assume che l’incarico di liquidatore giudiziale gli fuconferito a titolo personale e non quale socio della S.T.P. e ciòcondurrebbe ad escludere l’applicazione della fattispecie ex art 28 lett. b)l.fall, con conseguente inoperatività anche della disciplina del versamentodei compensi alla società di cui all’art 25 d.lvo 96/2001.4 Il motivo è inammissibile.4.1 L’art. 25, comma 1, d.lvo 96/2001, stabilisce che «i compensiderivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti dellasocietà ».L’art. 17, comma 2, prevede che la società tra avvocati ha per oggettoesclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci.4.2 L’atto costitutivo della società, assieme ai patti socialisuccessivamente modificati, specificano che oggetto della società èesclusivamente «l’esercizio in comune della professione forense dei soci»(terminologia che secondo il Tribunale è assai simile a quella usata dalrichiamato secondo comma dell’art. 17 D.Lgs. 96/2001).4.3 Orbene, va rilevato che il motivo contiene una censura di violazione dinorme di legge ed in particolare dell’art 25 d.lvo n. 96/2001 che , comesopra evidenziato, impone al socio di riversare nelle casse della società iproventi dell’attività professionale; non vi è dubbio che tale genericaespressione racchiude, nella sua ampiezza, tutte le prestazioni, compresequelle conseguenti a incarichi all’interno di procedure concorsuali.4.4 Il Tribunale non è, quindi, incorso in alcuna violazione della normativadi settore che regolamenta l’assetto della società tra avvocati, né vi èstata violazione dell’art 360,comma 1 ,n. 5 c.p.c. dal momento cheNumero registro generale 16950/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 11051/2026Data pubblicazione 24/04/2026l’impugnato provvedimento ha esaminato i patti sociali, ed in particolare laclausola n 2 che menziona «l’esercizio in comune della professione forensedei soci» motivatamente ritenendola non incompatibile con l’espletamentoda parte del socio dell’incarico di liquidatore giudiziale di un concordatopreventivo.4.5 Simile affermazione è conseguenza diretta dell’esegesi del patto, eavrebbe potuto esser censurata solo deducendo la violazione deiparametri legali di ermeneutica contrattuale; cosa che non è avvenuta inquanto la doglianza nello specifico ha denunciato l’insussistente vizio diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.5 Il terzo motivo deduce violazione falsa applicazione degli artt. 1226,2056 e 2697 c.c.; 24, 25 e 26 D. Lgs. n. 96/2001; 28 lett. b) l. fall.; 10,comma 4, lett. c) legge 12.11.2011, n. 183; 4 D.M. 08.02.2013, n. 34, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.5.1 Il ricorrente assume che la Corte ha malamente determinato nel 20%la quota spettante allo Studio del compenso per l’incarico di liquidatoregiudiziale espletato dal Grisolia, quando invece, avuto riguardo ai risultatidella liquidazione, era emerso che l’attività del liquidatore sino al recessodel socio Grisolia dalla società, era pari al 2,43% rispetto al 97,58%dell’attività liquidatoria posta in essere successivamente allo scioglimentodel rapporto societario. Si ribadisce che avendo l’incarico natura personalenulla spettava alla S.T.P.6 Il motivo è inammissibile in quanto il Tribunale ha operato unavalutazione equitativa dando conto degli elementi di base. La valutazioneè insindacabile nel giudizio di legittimità, e la censura si concretizza in unadoglianza di merito, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso incassazione.Il ricorso è rigettato.7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 16950/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 11051/2026Data pubblicazione 24/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 2.800, di cui € 200 per esborsi, oltre IVA Cap e rimborsoforfettario al 15%.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.03.2026.Il Presidente