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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 42671/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevata la manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso, con il quale si assume che la seconda condanna, per un fatto anteriormente commesso, per una pena che cumulata a quella inflitta nel presente giudizio è superiore a due anni, non è ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che l'art. 168 cod. pen. si riferisce alla revoca del beneficio già concesso; osservato, invero, che secondo l'interpretazione della norma offerta dalla difesa si dovrebbe concedere una sospensione condizionale della pena destinata a essere successivamente revocata, là dove ragioni di economia processuale e la corretta interpretazione della disposizione conduce nel senso di ritenere che la norma che impone la revoca è di ostacolo alla concessione del beneficio quando - come nel caso in esame- si verifichino le condizioni in essa prevista; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevata la manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso, con il quale si assume che la seconda condanna, per un fatto anteriormente commesso, per una pena che cumulata a quella inflitta nel presente giudizio è superiore a due anni, non è ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che l'art. 168 cod. pen. si riferisce alla revoca del beneficio già concesso; osservato, invero, che secondo l'interpretazione della norma offerta dalla difesa si dovrebbe concedere una sospensione condizionale della pena destinata a essere successivamente revocata, là dove ragioni di economia processuale e la corretta interpretazione della disposizione conduce nel senso di ritenere che la norma che impone la revoca è di ostacolo alla concessione del beneficio quando - come nel caso in esame- si verifichino le condizioni in essa prevista; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42671/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris