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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 37529/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9880/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ DEMETRIO rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 35 presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente - contro Comune di Alatri rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 56 -Controricorrente - avverso la sentenza n. 6011/2017 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 28.9.2017; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 2.12.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 28.9.2017, ha respinto il gravame proposto dall’architetto [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado (Tribunale di Frosinone sez. distaccata di Alatri n. 194/09) che aveva, a sua volta, rigettato la domanda di pagamento di euro 126.068,57 proposta nei confronti del Comune di Alatri per prestazioni professionali (consistenti nella progettazione di loculi cimiteriali e nella esecuzione di calcoli strutturali) e, in subordine, per ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 e 2042 cc.

Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha osservato: -che la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 cc era stata correttamente rigettata in primo grado sia per genericità che per tardiva formulazione (essendo stata avanzata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc); -che la domanda di pagamento di compensi era priva del necessario supporto documentale, occorrendo la prova del contratto redatto per iscritto e non potendo valere a tal fine delibere o eventuali missive, per cui un contratto privo del citato requisito è nullo e non suscettibile di sanatoria; -che la censura sul mancato accoglimento della domanda subordinata proposta ai sensi dell’art. 2041 era inammissibile per difetto di specificità, essendosi l’appellante limitato a dolersi della mancata valutazione delle prove (senza indicare di quali fossero) e del mancato avvio dell’istruttoria; -che pertanto l’appellante non aveva adempiuto all’onere di individuare le statuizioni concretamente impugnate e di esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni a sostegno della decisione appellata. 2 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con tre motivi, contrastati con controricorso dal Comune di Alatri. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 16 e 17 del RD n. 2440/1923 per non avere la Corte d’Appello considerato che la forma scritta del contratto concluso con l’ente potesse ricavarsi dalla presenza di firme del Sindaco e del professionista sui moduli di accompagnamento di consegna dei lavori progettuali ad altri comparti della PA.

Ravvisa al riguardo anche l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo nonchè la violazione degli art. 2230 cc, 1418 e 2126 cc.

Il motivo è inammissibile laddove denunzia un vizio motivazionale (stante il chiaro disposto dell’art. 360 comma 1 n. 5 che ha espunto il difetto di motivazione dal novero dei vizi denunziabili in Cassazione; né merita diversa sorte la censura laddove in essa volesse ravvisarsi un omesso esame di fatto decisivo ai sensi della citata disposizione, perché il fat to decisivo (cioè l’esistenza o meno di un contratto di prestazione d’opera) è stato valutato.

Per il resto il motivo è infondato.

Come costantemente affermato da questa Corte, il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (cfr. tra le tante, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020 Rv. 658120; Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014 Rv. 630054; Sez. 1, Sentenza n. 15296 del 06/07/2007 Rv. 600333; Sez. 1, Sentenza n. 1167 del 17/01/2013 Rv. 624672; Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 26/01/2007 Rv. 594305).

E ancora, i contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità (cfr. Sez.

L - , Ordinanza n. 15645 del 14/06/2018 Rv. 649362; Sez. 3 -, Sentenza n. 19410 del 30/09/2016 (Rv. 642591).

Nel caso in esame, la Corte territoriale, avendo accertato la mancanza di contratto scritto tra l’ente e il professionista, ha deciso in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, come si è visto, nega validità a fatti concludenti o comportamenti attuativi. 2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1337, 2043 cc, 163 comma 2 n. 3,4,5 e 183 comma 6 n. 1 cpc per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento danni per tardiva proposizione con la memoria ex art. 183 cpc e per averla ritenuta generica Il motivo è inammissibile.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 Rv. 648023; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 Rv. 621882).

Nel caso in esame, la censura sul rigetto della domanda risarcitoria è stata disattesa attraverso due autonome rationes decidendi, una fondata sulla genericità della sua formulazione, l’altra sulla tardività della stessa (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

Ora, considerato che la interpretazione della domanda e la valutazione del materiale probatorio è attività riservata al giudice di merito, la prima ratio decidendisi sottrae al sindacato di legittimità e pertanto rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sull’altra ratio (di natura processuale). 3 Col terzo motivo il ricorrente denunzia, infine, la violazione degli artt. 2041 e 2042 cc nonchè degli artt. 163 comma 2 n. 3, 4, 5, nonchè dell’art. 342 cpc, criticando la Corte d’Appello per avere ritenuto privo di specificità il motivo di appello sul rigetto della domanda di arricchimento senza causa proposta in subordine ai sensi dell’art. 2041 cc.

Questo motivo è invece fondato.

Le sezioni unite, intervenute sulla portata del requisito della specificità dei motivi d’appello, hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v.

Sez.

U-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991 a cui si sono poi uniformate le sezionisemplici con Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 Rv. 648722 e tante altre).

Nel caso in esame, come emerge dalla lettura degli atti del processo (consentita alla Corte di Cassazione investita di un classico error in procedendo), la sentenza di primo grado -che aveva rigettato la domanda ex art. 2041 cc per difetto di prova della utilità della prestazione, del riconoscimento (anche implicito) dell’opera di progettazione e del depauperamento dell’attore (cfr. pagg. 6 e 7 sentenza del Tribunale) -era stata criticata dal Vadalà in modo sufficientemente specifico laddove il professionista aveva dedotto che “le prove erano agli attie, semmai acclarabili con un’istruttoria, nemmeno avviata” (v. atto di appello pag. 8), che c’era una delibera di conferimento dell’incarico e c’erano atti e attività del Comune per il quale egli aveva lavorato in modo addirittura indiscusso (v. pag. 7 atto di appello) e che l’ente convenuto aveva ammesso l’esistenza di un incarico (v. pag. 4 atto di appello); inoltre, l’appellante aveva prodotto agli atti il fascicolo di primo grado contenente tutta la documentazione ritenuta utile a sostegno della domanda.

A ciò aggiungasi –e il rilievo è tutt’altro che marginale - che lo stesso Comune, nel suo controricorso, ammette comunque di aver conferito, essendo “oberato di lavoro”, un incarico all’architetto Vadalà per la redazione di un progetto (cfr. pagg. 12 e 14, dove si contesta sostanzialmente l’aspetto quantitativo della pretesa, dandosi atto dell’esistenza di documentazione sull’entità della progettazione).

Alla stregua di una siffatta censura, la Corte territoriale avrebbe dovuto farsi carico del riesame della domanda subordinata, valutandone la fondatezza o meno nel merito, piuttosto che optare in poche righe per un esito abortivo del giudizio (sul tema della subordinata domanda di arricchimento senza causa, si intende), soluzione che questa Corte, in linea con la giurisprudenza della CEDU guarda con sfavore: infatti le Sezioni Unite, con la citata pronunzia n. 27199/2017, hanno precisato in motivazione che i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione.

La diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale, come ha osservato l'ordinanza interlocutoria, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all'inammissibilità dell'appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell'accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste (cfr. in proposito Sez.

U-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 cit. in motivazione al paragrafo 5.1).

L’esito abortivo del giudizio è visto insomma da questa Corte come ipotesi residuale, posto che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (cfr. paragrafo 5.1 sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 27199 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] cit.).

La sentenza va pertanto senz’altro cassata in relazione al motivo in esame.

Il giudice di rinvio, che si designa nel medesimo ufficio giudiziario in diversa composizione, riesaminerà il gravame sotto il profilo del mancato accoglimento della domanda subordinata di arricchimento senza causa e provvederà, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9880/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ DEMETRIO rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 35 presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente - contro Comune di Alatri rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 56 -Controricorrente - avverso la sentenza n. 6011/2017 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 28.9.2017; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 2.12.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 28.9.2017, ha respinto il gravame proposto dall’architetto [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado (Tribunale di Frosinone sez. distaccata di Alatri n. 194/09) che aveva, a sua volta, rigettato la domanda di pagamento di euro 126.068,57 proposta nei confronti del Comune di Alatri per prestazioni professionali (consistenti nella progettazione di loculi cimiteriali e nella esecuzione di calcoli strutturali) e, in subordine, per ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 e 2042 cc. Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha osservato: -che la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 cc era stata correttamente rigettata in primo grado sia per genericità che per tardiva formulazione (essendo stata avanzata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc); -che la domanda di pagamento di compensi era priva del necessario supporto documentale, occorrendo la prova del contratto redatto per iscritto e non potendo valere a tal fine delibere o eventuali missive, per cui un contratto privo del citato requisito è nullo e non suscettibile di sanatoria; -che la censura sul mancato accoglimento della domanda subordinata proposta ai sensi dell’art. 2041 era inammissibile per difetto di specificità, essendosi l’appellante limitato a dolersi della mancata valutazione delle prove (senza indicare di quali fossero) e del mancato avvio dell’istruttoria; -che pertanto l’appellante non aveva adempiuto all’onere di individuare le statuizioni concretamente impugnate e di esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni a sostegno della decisione appellata. 2 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con tre motivi, contrastati con controricorso dal Comune di Alatri. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 16 e 17 del RD n. 2440/1923 per non avere la Corte d’Appello considerato che la forma scritta del contratto concluso con l’ente potesse ricavarsi dalla presenza di firme del Sindaco e del professionista sui moduli di accompagnamento di consegna dei lavori progettuali ad altri comparti della PA. Ravvisa al riguardo anche l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo nonchè la violazione degli art. 2230 cc, 1418 e 2126 cc. Il motivo è inammissibile laddove denunzia un vizio motivazionale (stante il chiaro disposto dell’art. 360 comma 1 n. 5 che ha espunto il difetto di motivazione dal novero dei vizi denunziabili in Cassazione; né merita diversa sorte la censura laddove in essa volesse ravvisarsi un omesso esame di fatto decisivo ai sensi della citata disposizione, perché il fat to decisivo (cioè l’esistenza o meno di un contratto di prestazione d’opera) è stato valutato. Per il resto il motivo è infondato. Come costantemente affermato da questa Corte, il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (cfr. tra le tante, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020 Rv. 658120; Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014 Rv. 630054; Sez. 1, Sentenza n. 15296 del 06/07/2007 Rv. 600333; Sez. 1, Sentenza n. 1167 del 17/01/2013 Rv. 624672; Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 26/01/2007 Rv. 594305). E ancora, i contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 15645 del 14/06/2018 Rv. 649362; Sez. 3 -, Sentenza n. 19410 del 30/09/2016 (Rv. 642591). Nel caso in esame, la Corte territoriale, avendo accertato la mancanza di contratto scritto tra l’ente e il professionista, ha deciso in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, come si è visto, nega validità a fatti concludenti o comportamenti attuativi. 2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1337, 2043 cc, 163 comma 2 n. 3,4,5 e 183 comma 6 n. 1 cpc per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento danni per tardiva proposizione con la memoria ex art. 183 cpc e per averla ritenuta generica Il motivo è inammissibile. Per giurisprudenza costante di questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 Rv. 648023; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 Rv. 621882). Nel caso in esame, la censura sul rigetto della domanda risarcitoria è stata disattesa attraverso due autonome rationes decidendi, una fondata sulla genericità della sua formulazione, l’altra sulla tardività della stessa (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Ora, considerato che la interpretazione della domanda e la valutazione del materiale probatorio è attività riservata al giudice di merito, la prima ratio decidendisi sottrae al sindacato di legittimità e pertanto rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sull’altra ratio (di natura processuale). 3 Col terzo motivo il ricorrente denunzia, infine, la violazione degli artt. 2041 e 2042 cc nonchè degli artt. 163 comma 2 n. 3, 4, 5, nonchè dell’art. 342 cpc, criticando la Corte d’Appello per avere ritenuto privo di specificità il motivo di appello sul rigetto della domanda di arricchimento senza causa proposta in subordine ai sensi dell’art. 2041 cc. Questo motivo è invece fondato. Le sezioni unite, intervenute sulla portata del requisito della specificità dei motivi d’appello, hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Sez. U-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991 a cui si sono poi uniformate le sezionisemplici con Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 Rv. 648722 e tante altre). Nel caso in esame, come emerge dalla lettura degli atti del processo (consentita alla Corte di Cassazione investita di un classico error in procedendo), la sentenza di primo grado -che aveva rigettato la domanda ex art. 2041 cc per difetto di prova della utilità della prestazione, del riconoscimento (anche implicito) dell’opera di progettazione e del depauperamento dell’attore (cfr. pagg. 6 e 7 sentenza del Tribunale) -era stata criticata dal Vadalà in modo sufficientemente specifico laddove il professionista aveva dedotto che “le prove erano agli attie, semmai acclarabili con un’istruttoria, nemmeno avviata” (v. atto di appello pag. 8), che c’era una delibera di conferimento dell’incarico e c’erano atti e attività del Comune per il quale egli aveva lavorato in modo addirittura indiscusso (v. pag. 7 atto di appello) e che l’ente convenuto aveva ammesso l’esistenza di un incarico (v. pag. 4 atto di appello); inoltre, l’appellante aveva prodotto agli atti il fascicolo di primo grado contenente tutta la documentazione ritenuta utile a sostegno della domanda. A ciò aggiungasi –e il rilievo è tutt’altro che marginale - che lo stesso Comune, nel suo controricorso, ammette comunque di aver conferito, essendo “oberato di lavoro”, un incarico all’architetto Vadalà per la redazione di un progetto (cfr. pagg. 12 e 14, dove si contesta sostanzialmente l’aspetto quantitativo della pretesa, dandosi atto dell’esistenza di documentazione sull’entità della progettazione). Alla stregua di una siffatta censura, la Corte territoriale avrebbe dovuto farsi carico del riesame della domanda subordinata, valutandone la fondatezza o meno nel merito, piuttosto che optare in poche righe per un esito abortivo del giudizio (sul tema della subordinata domanda di arricchimento senza causa, si intende), soluzione che questa Corte, in linea con la giurisprudenza della CEDU guarda con sfavore: infatti le Sezioni Unite, con la citata pronunzia n. 27199/2017, hanno precisato in motivazione che i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione. La diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale, come ha osservato l'ordinanza interlocutoria, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all'inammissibilità dell'appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell'accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste (cfr. in proposito Sez. U-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 cit. in motivazione al paragrafo 5.1). L’esito abortivo del giudizio è visto insomma da questa Corte come ipotesi residuale, posto che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (cfr. paragrafo 5.1 sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 27199 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] cit.). La sentenza va pertanto senz’altro cassata in relazione al motivo in esame. Il giudice di rinvio, che si designa nel medesimo ufficio giudiziario in diversa composizione, riesaminerà il gravame sotto il profilo del mancato accoglimento della domanda subordinata di arricchimento senza causa e provvederà, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso
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