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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 18084/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 26 ottobre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto la richiesta di affidamento in prova e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare avanzate dal condannato, rilevando che la condanna in espiazione era per un reato ostativo, e che la pericolosità sociale dell'istante e la fumosità del progetto di reinserimento proposto non consentivano la prognosi di non recidivanza e di recupero sociale richieste per l'applicazione dell'affidamento in prova; rilevato che il ricorrente deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché, pur avendo accennato ad un possibile ritardo mentale rilevato dall'UEPE, il Tribunale ha poi ignorato tale condizione nel valutare la capacità di agire e la pericolosità del soggetto, anche riguardo alle modalità brutali usate nel commettere la rapina; vista la memoria depositata dal ricorrente in data 18/03/2024, con cui egli insiste per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, dal momento che il ritardo mentale del ricorrente non è stato accertato, risultando trattarsi di una mera impressione riportata dal personale dell'UEPE nel corso di un unico colloquio, e che non è di competenza del Tribunale di sorveglianza accertare la capacità di agire del condannato, ritenuta sussistente dal giudice della cognizione, né valutare l'incidenza di un ipotetico ritardo mentale sulla pericolosità del medesimo, accertata anch'essa dal giudice della cognizione, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, e non negato dal ricorrente; ritenuto, quindi, che la motivazione sia manifestamente priva dei vizi lamentati; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 26 ottobre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto la richiesta di affidamento in prova e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare avanzate dal condannato, rilevando che la condanna in espiazione era per un reato ostativo, e che la pericolosità sociale dell'istante e la fumosità del progetto di reinserimento proposto non consentivano la prognosi di non recidivanza e di recupero sociale richieste per l'applicazione dell'affidamento in prova; rilevato che il ricorrente deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché, pur avendo accennato ad un possibile ritardo mentale rilevato dall'UEPE, il Tribunale ha poi ignorato tale condizione nel valutare la capacità di agire e la pericolosità del soggetto, anche riguardo alle modalità brutali usate nel commettere la rapina; vista la memoria depositata dal ricorrente in data 18/03/2024, con cui egli insiste per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, dal momento che il ritardo mentale del ricorrente non è stato accertato, risultando trattarsi di una mera impressione riportata dal personale dell'UEPE nel corso di un unico colloquio, e che non è di competenza del Tribunale di sorveglianza accertare la capacità di agire del condannato, ritenuta sussistente dal giudice della cognizione, né valutare l'incidenza di un ipotetico ritardo mentale sulla pericolosità del medesimo, accertata anch'essa dal giudice della cognizione, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, e non negato dal ricorrente; ritenuto, quindi, che la motivazione sia manifestamente priva dei vizi lamentati; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore I
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