CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 30050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], nato negli [OSCURATO:PERSONA] d'America il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'assise d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;lette le memorie depositate dalla difesa del ricorrente il 14.5.2026 e il29.5.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 marzo 2026, la Corte di assise di appello di Roma,in qualità di giudice dell’esecuzione, provvedeva, rigettandola, sull’opposizioneproposta dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, avversol’ordinanza emessa ex art. 676, 667, comma 4 cod. proc. pen., 442, comma 2-bis cod. proc. pen.Al fine di una migliore comprensione si riporta lo sviluppo procedimentale:- [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla penadell’ergastolo con isolamento diurno per mesi due dalla Corte di assisedi Roma in quanto ritenuto responsabile dei reati di omicidio, tentataestorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e portoingiustificato di coltello, commessi in Roma il 25 e 26 luglio 2019;- La difesa dell’imputato proponeva appello e la Corte di assisedi appello di Roma, con sentenza del 17 marzo 2022, concedevaall’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio diequivalenza rispetto alle aggravanti contestate, riducendo la pena adanni ventidue di reclusione;- Avverso la menzionata sentenza, la difesa dell’imputatoproponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza del 15marzo 2023, annullava la sentenza con riferimento alla sussistenzadelle circostanze aggravanti e al delitto di resistenza a pubblicoufficiale;- La Corte di assise di appello, in sede di rinvio, constatatoche, nei precedenti gradi di giudizio, l’imputato aveva richiesto diessere ammesso al rito abbreviato e che la richiesta era statadichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 438, comma 1-bis, cod. proc.pen., infliggeva all’imputato la pena di anni 15 e mesi due direclusione, previa applicazione della riduzione di un terzo ex art. 442,comma 2, cod. proc. pen., dopo avere, in particolare,escluso laricorrenza delle citate aggravanti;- La sentenza non veniva impugnata e passava in cosagiudicata in data 11 novembre 2024;- Il difensore dell’imputato formulava alla Corte di assise diappello, in funzione di giudice dell’esecuzione, richiesta di riduzionedella pena di un ulteriore sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc.pen., non avendo l’imputato proposto impugnazione contro lasentenza di condanna;- [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, con ordinanza del 28 ottobre2025, accoglieva l’istanza e rideterminava la pena in anni 12, mesi 7 egiorni 20 di reclusione;- Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Romaproponeva ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, ma questaCorte, riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 676,667, comma 4, 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., disponeva latrasmissione degli atti alla Corte di assise di appello in funzione digiudice dell’esecuzione;- All’esito dell’udienza camerale, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzionerigettava l’opposizione del Procuratore generale con l’ordinanza del 24febbraio 2026, oggi impugnata.Motivava la decisione osservando, in via preliminare, che dovevaessere respinta la richiesta del Procuratore generale che riteneva inidoneaa determinare la giurisdizione della Corte di appello, quale giudicedell’esecuzione, il provvedimento del Consigliere delegato dal PrimoPresidente di questa Corte che, con un provvedimento di naturaamministrativa, aveva disposto la trasmissione degli atti qualificando ilricorso come opposizione. Osservava che esulava dai propri compitiinvestire nuovamente la Corte di cassazione, una volta aver ricevuto latrasmissione del Consigliere delegato.Per analogo motivo, rigettava l’eccezione di inammissibilità per vizi diforma del ricorso sollevato dalla difesa, “Dal momento che l'originariogiudice ad quem - al quale competeva lo scrutinio di ammissibilità delricorso - ne ha implicitamente vagliato la suscettibilità di esame, tanto daqualificarlo come opposizione”.Nel merito, osservava che l’opzione interpretativa accoltadall’ordinanza oggetto di opposizione era da condividere in quantofondata su una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 442, comma2-bis, cod. proc. pen. Il condannato [OSCURATO:PERSONA] si era trovato nella possibilità discegliere di non proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna,al fine di usufruire dell’ulteriore beneficio di cui all’art. 442, comma 2-biscod. proc. pen., solo all’esito del giudizio di rinvio della Corte dicassazione che, escludendo le aggravanti contestate, aveva reso nonapplicabile al caso in esame, la preclusione ad accedere al rito abbreviatodi cui all’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen, così consentendogli diusufruire della riduzione della pena di 1/3 ex art. 442, comma 2cod. proc.pen. e, nella interpretazione del giudice dell’esecuzione, anchedell’ulteriore riduzione di 1/6 ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.Osservava che non poteva farsi gravare sull’imputato la sceltaprocessuale del Pubblico ministero di contestare circostanze aggravantiche comportavano la pena dell’ergastolo, né la decisione del giudice diprimo e secondo grado di riconoscere la sussistenza delle circostanzeaggravanti contestate e che, negargli l’accesso all’ulteriore riduzione di1/6 anche a seguito dell’esclusione delle aggravanti, significava porlo inposizione diversa e deteriore rispetto a coloro cui le aggravanti non eranostate contestate sin dall’esercizio dell’azione penale o erano state esclusegià all’esito del giudizio di primo grado. Aggiungeva che riconoscere ilbeneficio premiale all’imputato all’esito del giudizio di rinvio era possibilesulla base della lettera dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. inquanto il termine “impugnazione” contenuto nella norma citata eracomprensivo sia del ricorso in appello sia di quello in cassazione erichiamava, a conferma, la sentenza di questa Corte n. 4134 del18/12/2025.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma articolando un unico motivo diimpugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inrelazione all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Premette di ritenereillegittimo il provvedimento che ha qualificato il ricorso in cassazione comeopposizione e ciò sia in quanto proveniente da organo non giurisdizionale, sia inquanto ritiene non applicabile l’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quantoil provvedimento impugnato non era stato assunto d’ufficio dal giudice, bensìsollecitato dalla difesa del condannato e all’esito di una procedura cameralepartecipata. Nonostante ciò, dichiara di fare acquiescenza alla decisione assuntasui due punti menzionati dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata.Nel merito, ribadisce gli argomenti che, a suo avviso, ostano all’applicabilitàdell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen, al giudizio di rinvio ovvero:- [OSCURATO:PERSONA] illustrativa al decreto legislativo n. 150 del10.10.2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) la quale, nell’illustrare che ilbeneficio è riconosciuto in mancanza di “impugnazione” avverso lasentenza di condanna, precisa “quale che sia lo strumento prescelto(appello o ricorso immediato per cassazione)”. Il richiamo a questispecifici mezzi di impugnazione, sottintende che la sentenza dicondanna cui si riferisce la norma deve essere quella di primo grado,solo contro di questa essendo ammissibile il ricorso immediato avantila Corte di cassazione e l’appello;- La collocazione sistematica dell’art. 442 cod. proc. pen. e442, comma 2-bis, cod. proc. pen. che depone nel sensodell ’applicabil ità solo al giudizio di primo grado;- Il disposto dell’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., che siriferisce all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e non al comma 2-bisdella norma citata;- La logica del sistema premiale, che è di natura deflattiva,sicché è contrario alla logica della norma riconoscerlo anche all’esito diun processo così articolato, nel quale ci sono state ben dueimpugnazioni (appello e cassazione).Quanto alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 442, comma2-bis, cod. proc. pen., effettuata dal giudice dell’esecuzione, checonsentirebbe di includere, nel termine “impugnazione”, anche il ricorsoper cassazione, osserva che non è invocabile, nel caso di specie, ilprincipio espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4134 del18.12.2025, dep. 2026, stante la peculiarità della fattispecie oggi inesame, nella quale il beneficio premiale viene riconosciuto all’esito di dueimpugnazioni e della sentenza della Corte di legittimità. Assume, aconferma, che decisivo è in questo senso il disposto dell’art. 438, comma6-ter, cod. proc. pen. che rinvia solo all’art. 442, comma 2, e non ancheal comma 2-bis, norma che è rimasta immutata anche dopo le modificheintrodotte dal d.lgs. n. 31 del 2024, c.d. [OSCURATO:PERSONA]. In base alprincipio interpretativo dell’ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, il tenoreletterale della disposizione impedisce di estendere l’ulteriore beneficio dicui al comma 2-bis alle sentenze pronunciate oltre il primo grado digiudizio.Deduce, inoltre, che la natura eccezionale della norma impedisce diadottare una interpretazione estensiva o analogica e che, nel caso dispecie, non vi è il silenzio del legislatore, bensì la scelta di consentirel’ulteriore beneficio solo in presenza della condizione tipica e ciò inragione della finalità deflattiva della disposizione. In base a tali motivi,ritiene che la lettera della legge non sia superabile in via interpretativa,ma solo sollevando questione di legittimità costituzionale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.4. La difesa del condannato ha depositato due memorie: l’una, il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’altra il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: nella prima, ha eccepito l’inammissibilità deiricorsi proposti dal Procuratore generale ovvero sia del primo, riqualificato comeopposizione, in quanto non era identificato il soggetto presentatore; sia delsecondo, oggetto del presente giudizio, in ragione della invalidità derivata dalprimo. Più chiaramente, la difesa osservava che il ricorso originariamentepresentato dal Procuratore generale alla Corte di appello e riqualificato qualeopposizione al giudice dell’esecuzione, era inammissibile in quanto il ricorso erastato depositato in modalità cartacea presso la Cancelleria della Corte di appellosenza che fosse indicato il soggetto che aveva materialmente provveduto aldeposito. Osservato che, in forza dell’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022, idepositi cartacei sono ancora consentiti presso tale [OSCURATO:PERSONA], harilevato che è applicabile alla fattispecie la giurisprudenza formatasi nellaprevigente disciplina. In particolare, ha richiamato la sentenza della Sez. 1, n.3820 del 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso delProcuratore generale presso la Corte di appello ai sensi dell’art. 591, comma 1,cod. proc. pen., in relazione all’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. e affermato ilseguente principio: “[...] la inosservanza della prescrizione, contenuta nell'art.582 cod. proc. pen., della indicazione della persona che presenta laimpugnazione, ne «comporta la inammissibilità a norma dell'art. 591, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., essendo tra l'altro onere di chi presenta l'atto [...]pretendere e verificare la osservanza della formalità» (Sez. 6, n. 1349 del14/04/1998, Raciti, Rv. 211731; cui adde Sez. 6, n. 4947 del 26/02/1997,Musca, Rv. 208910, secondo la quale, sebbene l'art. 582 cod. proc. pen. nonprescriva «particolari modalità per il conferimento dell'incarico» dellapresentazione della impugnazione, il pubblico ufficiale che la riceve deve indicareil presentatore «attraverso la qualificazione e la ricognizione [di costui] e delrapporto dello stesso con chi ha sottoscritto» l’impugnazione «o, nel caso diimpugnazione del pubblico ministero, con l'ufficio di provenienza»”. Ha, quindi,osservato che il vizio genetico che affliggeva il ricorso non poteva esseresuperato mediante successiva qualificazione dell’atto come opposizione, népoteva ritenersi sanato dalla circostanza che questo Corte di legittimità lo abbiariqualificato e trasmesso al giudice dell’esecuzione, con la conseguenza chel’inammissibilità originaria del ricorso per cassazione proposto dalla Procuragenerale impediva ab origine la valida instaurazione del rapporto diimpugnazione, precludendo non solo l’esame del merito, ma qualsiasi operazionedi conversione o riqualificazione dell’atto. Ne fa ulteriormente conseguire cheanche l’odierno ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto derivato daun’ordinanza che è il frutto di un ricorso/opposizione inammissibile.Aggiunge che, comunque, anche l’odierno ricorso incorre nella medesimacensura in quanto depositato in cancelleria in formato cartaceo in data 12.3.2026“da soggetto noto all’ufficio”, nuovamente senza indicare nominativamente ilsoggetto che ha depositato il ricorso e, quindi, incorrendo nel medesimo viziodinnanzi denunciato. Osserva, inoltre, che il ricorso non contiene delega aldeposito, come richiesto dall’art. 582, comma 1-bis,cod. proc. pen. Ne faconseguire che non vi è certezza né sulla legittimazione del soggetto che hapresentato l’impugnazione, né se chi ha materialmente depositato l’atto fossestato delegato, ciò non potendosi desumere dalla dizione “noto all’ufficio”.Nel merito, ritiene del tutto condivisibili le argomentazioni della ordinanzaimpugnata, richiamando le argomentazioni già esposte nell’altra memoriapresentata.Con la seconda memoria eccepisce che, contrariamente a quanto si assumenel parere del P.G. requirente, difetta radicalmente l’impugnazione da partedell’allora imputato, che non ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza 3 luglio 2024 in sede di giudizio di rinvio che aveva riconosciuto -per laprima volta- l’applicabilità della riduzione per il giudizio abbreviato (circostanzagià evidenziata al punto 8 -pag. 3- del proposto incidente d’esecuzione), benchéfosse ancora ricorribile sul punto relativo alla pena irrogata e all’ampiezza dariconoscere alle concesse circostanze attenuanti generiche, non coperte dalgiudicato.Allega: note del 20.10.2025 alla Corte di assise di appello di Roma esentenza irrevocabile del 3 luglio 2024 della Corte di Assise di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.2. Prima questione da valutare è l’ammissibilità del ricorso.Deve premettersi che dall’ordinanza emessa in data 20 ottobre 2025dalla Corte di assise di appello in funzione di giudice dell’esecuzione, sievince che il provvedimento è stato assunto all’esito di procedura incamera di consiglio con la partecipazione delle parti ex art. 127 cod.proc. pen. e non con la procedura di cui all’art. 667, comma 4 cod.proc. pen.La mancata adozione della fase preliminare "de plano", previstadall'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., prima dell'eventualesvolgimento dell'ordinaria procedura camerale in sede esecutiva, noncostituisce causa di nullità, non essendo ciò previsto dalla legge edovendo ritenersi operante il principio di tassatività della nullitàenunciato dall'art. 177 cod. proc. pen.In ordine al rimedio applicabile, secondo l'orientamentogiurisprudenziale prevalente, avverso il provvedimento del giudicedell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensidell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provvedutoirritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc.pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché cometale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazioneproposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principiogenerale della conservazione degli atti giuridici, con conseguentetrasmissione degli atti al giudice competente (ex multis, da ultimoSez. 5, n. 15888 del 26/03/2026, Rv. 289757-01; Sez. 6, n. 13445del 12/02/2014, [OSCURATO:PERSONA]. dello Stato in proc. Matuozzo ealtri, Rv. 259454). Ciò in quanto, diversamente, l'interessato sivedrebbe privato della fase del "riesame" del provvedimento da partedel giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice dilegittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputatoa prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie),queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che ilricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito(Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone ed altro, non mass. sulpunto) (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265537)In applicazione di tali principi, questa Corte ha qualificato comeopposizione il ricorso del Procuratore generale, disponendone latrasmissione al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione. Rimane fuori dal vaglio diquesta Corte la questione relativa alla natura del provvedimento cheha disposto la trasmissione degli atti (che il Procuratore Generalededuce costituire atto amministrativo in quanto emesso dal consiglieredelegato dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente ai sensi dell’art. 610, comma 1 cod.proc. pen.) in quanto il medesimo Procuratore generale haespressamente rinunciato a far valere qualsiasi eccezione sul punto ela stessa non è stata proposta dalla difesa del condannato.Ebbene, l ’oppos iz ione a l provvedimento del g iudicedell’esecuzione “non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì diistanza diretta ad ottenere attraverso la rinnovazione del giudizio (unnovum iudicium) una decisione in contraddittorio” (Sez. 3, n. 49317del 27/10/2015, Rv 265537). Le Sezioni Unite, con sentenza n. 3026del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220577, hanno affermato chel'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione previstadagli artt.667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non hanatura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimogiudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. U,n. 3026 del 28/11/2001, dep. 25/01/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv.220577). Ne consegue che non sono applicabili le disposizioni previstedagli artt. 581 e segg. cod. proc. pen. in ordine alle formedell’impugnazione. Sul punto, le Sezioni Unite, con sentenza n. 3026del 28/11/2001, dep. 2002, hanno affermato che «L'opposizione aiprovvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dagli artt.667,comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo diimpugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopodi ottenere una decisione in contraddittorio. Tale istanza deve essereproposta, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanzaadottata de plano mediante deposito da effettuarsi, a normadell'art.121 cod. proc. pen., esclusivamente nella cancelleria delgiudice che ha deciso. (In applicazione di tale principio la Corte hadichiarato inammissibile, non operando le diverse disposizioni di cuiagli artt. 582 e 583 cod. proc.pen., l'opposizione presentata neitermini nella cancelleria del giudice del diverso luogo in cui si trovaval'interessato)».Nel caso in esame, il ricorso del Procuratore generale, qualificatocome opposizione, è “pervenuto” alla Cancelleria della Corte diappello, per quanto è dato evincere dalla memoria difensival’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non essendo previste formalità ulteriori rispetto aldeposito in cancelleria, la mancata indicazione di chi ha provveduto aldeposito non determina una causa di inammissibilità, specie qualoranon vi sia dubbio sulla legittima provenienza dell’atto dal soggettotitolare del relativo diritto ovvero, nel caso di specie dal [OSCURATO:PERSONA]. Pare, peraltro, opportuno precisare che nella disciplinaprevigente relativa al deposito cartaceo, la giurisprudenzamaggioritaria escludeva l’inammissibilità del gravame nel caso dimancato rispetto dei requisiti di forma di cui all’art. 591 c.p.p. «Unacostante linea interpretativa di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 2017del 11/04/2000, Mannuccia, Rv. 215911) afferma che, in tema dipresentazione dell'atto di impugnazione, l'inammissibilità previstadall'art. 591 per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582cod. proc. pen. si configura solamente ove ricorra una situazione diconcreta incertezza sulla legittima provenienza del gravame dalsoggetto titolare del relativo diritto e non anche quando l'identità dellapersona appaia desumibile dal complessivo esame del documento. Inapplicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile l'appellocautelare - di cui il ricorrente lamentava la mancata indicazione sia delsoggetto che lo aveva presentato che del pubblico ufficiale ricevente -proposto dal P.M. con atto recante l'intestazione della Procura dellaRepubblica, la firma del magistrato ed il timbro dell'ufficio, nonché iltimbro dell'ufficio ricevente, con l'indicazione della data e lasottoscrizione del pubblico ufficiale addetto. L'inammissibilità,pertanto, può essere pronunciata soltanto se la violazione, che èaddebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche talida far escludere anche la possibilità della presunzione (altrimentidoverosa) della legittima provenienza dell'atto, mentre alcun onere dicontrollo può essere ascritto, a colui che lo presenta, sull'operato dellapersona addetta a riceverlo» (Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018; Sez.5, n. 8904 del 19/01/2021, Rv. 280728-01). Nel caso in esame, nonrisulta sussistere dubbio sulla provenienza dell’opposizione dallaProcura Generale, in ragione dell’intestazione dell’atto e della firma delSostituto Procuratore generale opponente.Parimenti infondata è l’eccezione con riferimento al ricorso percassazione proposto avverso l’ordinanza oggi impugnata per imedesimi motivi. «L'inammissibil ità dell ' impugnazione perl'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen.sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittimaprovenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto.(Fattispecie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello delpubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recaval'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione deimagistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienzadell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo dellape r sona f i s i c a che ma te r i a lmen te aveva p rovvedu toal deposito in cancelleria)» (Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Rv.274944-01). Nel caso in esame, il ricorso, intestato alla Procuragenerale presso la Corte di appello di Roma, è sottoscritto sia dalProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], sia dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e risulta depositato nella Segreteriadella Procura generale prima di essere depositato in cancelleria dellaCorte di appello da soggetto “noto all’ufficio”, come dedotto dallastessa difesa del condannato.3. Venendo al merito del ricorso. L’art. 438, comma 1-bis, cod.proc. pen. dispone che non è ammesso il giudizio abbreviato per idelitti puniti con la pena dell’ergastolo. Il comma 6-ter della normacitata prevede che, qualora la richiesta di giudizio abbreviato propostanell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi delcomma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per ilfatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica lariduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Ilcomma citato, nella seconda parte, prevede, altresì, che “In ogni altrocaso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienzapreliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputatopuò riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e ilgiudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità oingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato”.L’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dispone che, in caso dicondanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte lecircostanze è diminuita della metà se si procede per unacontravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Il comma2-bis della norma menzionata, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022,prevede che qualora né l’imputato né il suo difensore hanno propostoimpugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta èulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.Il descritto meccanismo processuale che consente di recuperare ibenefici del rito alternativo è costruito sull’ipotesi ordinaria nella qualel’ammissibilità del giudizio abbreviato sia emersa all’esito deldibattimento di primo grado o sia stata disposta dal giudice deldibattimento a seguito di richiesta formulata prima della dichiarazionedi apertura del dibattimento.Si possono verificare, tuttavia, ipotesi nelle quali le condizioni perl’ammissione al rito abbreviato si verificano successivamente alleipotesi contemplate dalla norma. Si deve, dunque, verificare se ilmeccanismo processuale descritto è applicabile anche in tali altreipotesi.Questa Corte, nel pronunciarsi su talune peculiari fattispecieverificatesi dopo l’entrata in vigore della norma in discorso, hacoerentemente affermato taluni principi comuni a tutte le ipotesi. Alfine di maggiore chiarezza, si riportano sinteticamente le fattispecie.Con sentenza della Sez. 1, n. 20346 del 07/03/2025, si èaffermata l’applicabilità dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. nelcaso in cui l’imputato, restituito in termini per impugnare la sentenzacontumaciale emessa in dibattimento ordinario, sia stato ammesso nelgiudizio di appello al rito abbreviato e non abbia poi presentato ricorsoper cassazione. Si è osservato che, in detta fattispecie, non avrebbepotuto esigersi che venisse rispettato lo schema classico dell’art. 438,comma 6-ter, cod. proc. pen., tenuto conto che l’imputato, solo pereffetto della restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. perimpugnare la sentenza contumaciale emessa in un dibattimentoordinario, era stato posto nella condizione di chiedere al giudice diappello di essere ammesso a un rito alternativo. Dunque, egli, nonsolo non avrebbe potuto astenersi dal proporre impugnazione controla sentenza di condanna, ovvero ciò per cui era stato specificamenterimesso in termini, ma soprattutto non avrebbe in alcun modo potutoformulare, se non appunto in appello, la richiesta di giudizioabbreviato, la acquiescenza alla cui decisione determina l’applicazionedella riduzione del sesto della pena prevista dal comma 2-bis dell’art.442 cod. proc. pen. Ha, quindi, osservato che se è vero che talesituazione è rimasta integrata solo nel giudizio di secondo grado, ciò èdipeso dalla mancata conoscenza del procedimento di primo grado,con la conseguenza che il ricorrente, ottenuta la restituzione intermini, ha dovuto necessariamente impugnare la sentenza che avevadefinito quel procedimento per evitare che acquisisse forza esecutiva.Tuttavia, poiché la sentenza d’appello, con cui era stata applicata insede di cognizione la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, non èstata impugnata, non vi è motivo per non riconoscere l’operatività delmeccanismo premiale previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc.pen., cui consegue un ulteriore sconto di pena all’imputato: lo scopoperseguito dal legislatore con tale norma “di ottenere un risparmio ditempi e di energie” (Corte cost., sent. n. 208 del 2024) è statoconcretamente assecondato. Il requisito della radicale mancanzadell’impugnazione di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. va,quindi, inteso come riferibile, più in generale, alla sentenza emessaall’esito del procedimento – foss’anche di secondo grado – cuil’imputato sia stato nella condizione di partecipare effettivamente.E ancora, questa Corte, con ordinanza della Sez. 7, n. 4134 del18/12/2025, dep. 2026, Rv. 289124-01, ha valutato l’ipotesi nellaquale l’imputato, assolto in primo grado all’esito del giudizioabbreviato, sia stato condannato in appello a seguito di gravame delpubblico ministero. La peculiarità della fattispecie imponeva,nuovamente, di verificare se il beneficio introdotto dalla riformaCartabia potesse essere esteso anche ai successivi gradi di giudizio. Intale ipotesi, la Corte ha affermato che nel caso in cui l'imputato,ammesso al rito abbreviato in primo grado, sia stato ivi assolto, equindi abbia subito condanna in grado di appello, a seguito digravame del pubblico ministero, debba ritenersi operativo ilmeccanismo premiale previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc.pen., cui consegue l'ulteriore sconto di pena nella misura di un sestoall'imputato, nel caso in cui questi si astenga dall'impugnare, conricorso per cassazione, la sentenza di condanna pronunciata in gradodi appello.La peculiarità che connota le ipotesi esaminate risiede nel fattoche non ha potuto trovare stretta applicazione lo schemaprocedimentale desumibile dal combinato disposto dell’art. 438,comma 6-ter, cod. proc. pen. e dell’art. art. 442, comma 2-bis, cod.proc. pen., i quali evidentemente presuppongono che l’imputato siastato ammesso al rito abbreviato nel giudizio di primo grado, secondole norme variamente dettate in via generale dagli artt. 438, 449,comma 2, 458, 461, comma 3, 554-ter, cod. proc. pen., e che lasentenza di condanna all’esito del giudizio non sia stata impugnata.Nelle fattispecie esaminate, non avrebbe potuto esigersi che taleschema venisse rispettato, tenuto conto che l’imputato, nel primocaso, era stato restituito nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. perimpugnare la sentenza contumaciale emessa in un dibattimentoordinario; nel secondo, in quanto il presupposto costituito dallasentenza di condanna si era realizzato solo all’esito del giudizio disecondo grado introdotto su ricorso del pubblico ministro. In tutti icasi menzionati, gli imputati non solo non avrebbero potuto astenersidal proporre impugnazione contro la sentenza di condanna o,comunque, dal sottoporsi al giudizio di secondo grado, ma soprattuttonon avrebbero in alcun modo potuto formulare, se non appunto inappello, la richiesta di giudizio abbreviato.4. Ciò posto, si osserva che la riforma introdotta dal d.lgs. n.150 del 2022 ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penalecelebrato con rito alternativo, favorendo la definizione del giudiziodopo la decisione di primo grado e senza dare luogo ai gradi successivi(appello, ove previsto, o giudizio di legittimità) quando la lorointroduzione, alla luce della valutazione rimessa alla parte privata, nonsia giustificata da un preminente interesse: a fronte della mancataimpugnazione della sentenza, l'imputato otterrà, in sede esecutiva,l'ulteriore riduzione di un sesto della pena irrogata (Sez. 1, n. 49255del 26/9/2023, Bartolomeo, in motivazione). Si è affermato, pertanto,che è la radicale mancanza dell'impugnazione, che, determinandol'effetto deflattivo perseguito, integra il presupposto necessario perfruire della riduzione ulteriore della pena contemplata dal comma 2-bis del l ’art. 442, comma 2-bis. Della correttezza di taleinterpretazione, si è trovata conferma nel fatto che la norma individuail giudice competente ad applicare l’ulteriore riduzione di un sesto nelgiudizio dell’esecuzione. Tale circostanza conferma che il presuppostoè costituito dalla mancanza radicale della impugnazione e non anche,ad es., dalla sua rinuncia, in quanto, diversamente, la riduzionesarebbe stata applicata dal giudice dell’impugnazione (Sez. 1, n.51180 del 12/10/2023, Galdi, in motivazione).La chiara ratio della norma, quella di favorire la contrazione deitempi del procedimento, consente, tuttavia, di affermare che l’effettodeflattivo si può concretizzare anche nel grado di appello, quando permotivi non legati a scelta processuale dell’imputato, questi nonavrebbe potuto sin dall’inizio accedere al rito abbreviato, così avviandolo schema processuale previsto dall’art. 348, comma 6-ter cod. proc.pen. In tali casi, il riconoscimento del beneficio resta legato al fattoche la sentenza d’appello, con cui era stata applicata in sede dicognizione la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, non è stataimpugnata. In siffatte situazioni, poiché lo scopo perseguito dallegislatore con l’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., “di ottenere unrisparmio di tempi e di energie” (Corte cost., sent. n. 208 del 2024) èstato concretamente assecondato, non vi è motivo per nonriconoscere l’operatività del meccanismo premiale previsto dall’art.442, comma 2-bis, cod. proc. pen., cui consegue un ulteriore sconto dipena all’imputato.5. Tanto premesso, si osserva che il caso oggi sottopostoall’attenzione della Corte ammette l’applicazione del beneficio dellariduzione di un sesto. Anche nella fattispecie in esame, l’imputato nonè stato posto in condizione di optare, sin dall’inizio del procedimento,per il giudizio abbreviato, in quanto l’imputazione formulata nonconsentiva l’accesso al rito abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 1-bis cod. proc. pen., essendo la fattispecie sanzionata con la penadell’ergastolo. Le condizioni per l’accesso ai benefici legati al ritocontratto, si sono realizzate solo all’esito dell’articolato percorsoprocessuale che ha condotto all’eliminazione delle circostanzeaggravanti contestate (che costituivano l’ostacolo processuale allascelta del rito in quanto comportavano la pena dell’ergastolo), pereffetto della pronuncia di annullamento della sentenza impugnatarelativamente alle menzionate circostanze, con rinvio alla Corte diappello. È solo in sede di giudizio di rinvio, infatti, che, escluse leaggravanti e quindi l’ostacolo processuale al rito abbreviato,l’imputato, che già lo aveva richiesto in tutti i gradi del processo, hapotuto beneficiare della riduzione di un terzo della pena ai sensidell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.D’altro canto, è solo dopo la pronuncia della sentenza dicondanna pronunciata in secondo grado nel giudizio di rinvio che eglisi è trovato nella possibilità di scegliere tra un ulteriore impugnazioneavanti la Corte di cassazione o l’acquiescenza alla sentenza. Avendoegli optato per l’acquiescenza alla decisione, con il conseguentepassaggio in giudicato della sentenza di condanna, ha realizzatol’effetto deflattivo perseguito dalla norma, che, seppur parzialerispetto a quello che si configura nella fattispecie ordinaria, ècomunque l’obiettivo massimo perseguibile in quel grado di giudizio erispetto ad una dinamica processuale così caratterizzata.Tale interpretazione della norma consente, quindi, sia diperseguire la finalità deflattiva, sia di assicurare all’imputato che si siatrovato nell’impossibilità di seguire lo schema procedimentale tipicoper scelte processuali non a lui riferibili, un trattamento analogo aquello degli altri imputati che, sin dall’inizio del procedimento si sianotrovati nella facoltà di optare per il rito alternativo e premiale.Deve, quindi, ritenersi che la Corte di assise di appello di Roma,quale giudice dell’esecuzione, abbia fatto corretta applicazione dellanorma enunciata.6. Tanto premesso, deve osservarsi che i motivi di ricorso che sioppongono a tale conclusione, non sono fondati.6.1. Il criterio interpretativo fondato sulla voluntas legis,desunta dalla [OSCURATO:PERSONA] al d.lgs. n. 150 del 2022, non convince. Lalocuzione incidentale, espressa tra parentesi, che individua i mezzi diimpugnazione la cui mancanza consente di accedere all’ulteriorebeneficio del comma 2-bis dell’art. 442 cod. proc. pen., ha naturaesemplificativa ed è “ritagliata” sulla fattispecie tipica di cui all’art.438, comma 6-ter, cod. proc. pen., ma non contiene nessun elementoche consenta di desumere l’applicazione esclusivamente al processo diprimo grado.6.2. Il criterio interpretativo fondato sulla lettera della leggee, in particolare, sul fatto che l’art. 438, comma 6-ter cod. proc. pen.,richiama solo la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.,e non anche quella di cui al comma 2-bis della medesima norma nonconvince. Il comma 6-ter nella prima parte recita “Qualora la richiestadi giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia statadichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, seall’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato siaammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena aisensi dell’art. 442, comma 2”. Tale norma è stata inserita dall’art. 1,comma 1, lett. c) della legge n. 33 del 2019, la medesima che haintrodotto il comma 1-bis. Con il d.lgs. n. 150 del 2022, è stataintrodotta la seconda parte del comma 6-ter, la quale dispone che “Inogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato propostanell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata,l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura deldibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione diinammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizioabbreviato”. Detta disposizione, a differenza della prima parte, fariferimento al “giudizio abbreviato” e non alla riduzione di pena. Ladiversa locuzione trova la propria ragione nel fatto che, nell’ipotesi dicui alla seconda parte, il dibattimento ordinario viene ancora evitato,sicché è logico il riferimento al giudizio abbreviato tout court. Nel casoprevisto dalla prima parte, invece, nella quale il dibattimento è stato,ormai, celebrato, l’unico beneficio ricavabile dal rito alternativo è lariduzione di pena. Questo solo giustifica la differenza terminologica.Ciò che, tuttavia, rileva in entrambi i casi, è che la verifica dellainsussistenza della causa di inammissibilità al rito alternativo,comporta le conseguenze favorevoli del rito abbreviato ovvero ladecisione allo stato degli atti e la riduzione di pena o la sola riduzionedella pena, a seconda della fase in cui si ammette l’imputato al ritoalternativo. Ne discende che ciò che il comma 6-ter dell’art. 438 cod.proc. pen. intende è che, in conseguenza del superamento delle causeche precludevano al rito alternativa, l’imputato si giova di tutti ibenefici conseguenti al rito, sia quelli della fase della cognizione, siaquelli della fase dell’esecuzione, nei limiti, ovviamente, consentiti dallafase in cui si realizza l’ammissione.6.3. Da ultimo, deve osservarsi che l’argomento secondo ilquale l’odierna vicenda processuale sarebbe troppo complessa perconsentire di riconoscere all’imputato il beneficio di cui all’art. 442,comma 2-bis cod. proc. pen. non è condivisibile. Ciò che occorreassicurare, al fine di rispettare la ratio legis, è che il beneficio vengariconosciuto qualora si realizzi il massimo dell’effetto deflattivopossibile nelle condizioni processuali determinatesi. Si riconosceall’imputato l’ulteriore riduzione quale “premio”, per avere rinunciatoalle impugnazioni di cui poteva giovarsi nella situazione in cui si sonocreate le condizioni per accedere al rito abbreviato.Tale interpretazione, del resto, è conforme ad una letturacostituzionalmente orientata della norma. Con la sentenza n. 14 del2020, la Corte Costituzionale ha ribadito che “la scelta dei ritialternativi da parte dell'imputato costituisce una delle più qualificantiespressioni del suo diritto di difesa” ed ha affermato l’illegittimità dellenorme scrutinate (in quel caso gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.)“nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di essereammesso a un rito speciale a contenuto premiale allorché, nel corsodell'istruttoria dibattimentale, fosse emerso - rispettivamente - unfatto diverso da quello originariamente contestato, ovvero un reatoconnesso o una circostanza aggravante non previamente contestatiall'imputato”. Tali preclusioni sono apparse alla Corte lesive delprincipio di eguaglianza, «venendo l'imputato irragionevolmentediscriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenzadalla maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionalevalutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dalpubblico ministero» (sentenza n. 265 del 1994)”. Con la sentenza n.141 del 2018, si era già precisato che “le valutazioni dell'imputatocirca la convenienza del rito alternativo vengono a dipendere anzituttodalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero;sicché, «quando, in presenza di una evenienza patologica delprocedimento, quale è quella derivante dall'errore sulla individuazionedel fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero,l'imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo deldiritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali». Inquesto caso, secondo la Corte, è violato anche il principio dieguaglianza, «venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, aifini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggioreo minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione dellerisultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero».Sinteticamente, quindi, in coerenza con le numerose pronuncedella Corte costituzionale, si può affermare che ogni volta chel’imputato si trovi ad effettuare una scelta processuale sulla base diuna ipotesi accusatoria, gli deve essere consentito di accedere ai ritialternativi e alle correlate diminuzioni di pena qualora, per fatti da luinon dipendenti, venga modificata la natura dell’addebito.Tale interpretazione della norma, conforme ai principicostituzionali di cui agli artt. 3, 24, 27, 111 Cost., è applicabile sullabase della lettera della norma dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc.pen., dovendosi dissentire, per le ragioni innanzi enunciate, rispettoalla lettura restrittiva, limitata al primo grado, che della normafornisce l’impugnante. La norma, essendo relativa alla fasedell’esecuzione, come chiaramente evincibile sia dal fatto cheindividua il giudice competente nel giudice dell’esecuzione, sia dall’art.676, comma 3-bis cod. proc. pen., ha una applicazione che prescindedallo sviluppo e dal grado del processo di cognizione, rispetto al qualecostituisce fase autonoma, richiedendo, per la sua applicazione, solo lacondizione che l’imputato, condannato all’esito di giudizio che si èsvolto o si sarebbe potuto svolgere nelle forme del rito abbreviato,faccia acquiescenza alla decisione omettendo di impugnare lasentenza. D’altro canto, non pare consentito subordinare il beneficio acondizioni ulteriori rispetto a quelle menzionate ovvero al fatto che lacondanna sia giunta all’esito del paradigma processuale ordinarioprevisto all’art. 438, comma 6-ter cod. proc. pen. Tanto non puòargomentarsi né sulla base della lettera dell’art. 442, comma 2-biscod. proc. pen., né sulla base di una interpretazione sistematica postoche la disposizione, attenendo alla fase esecutiva, non può essereletta alla luce delle disposizioni dettate per la fase di cognizione, nésulla base della ratio della norma.Essendo tale opzione ermeneutica desumibile dal tenore letteraledella norma, non si ravvisa, quindi, la necessità di adire la Cortecostituzionale per rimuovere l’ipotizzato ostacolo normativo.7. Tanto premesso, e venendo al caso in esame, ritiene ilCollegio che il giudice dell’esecuzione abbia fatto corretta applicazionedei principi enunciati. La decisione impugnata è stata necessitatadall ’esigenza di assicurare al l ’ imputato, che si è trovatonell’impossibilità di accedere ad un rito premiale per vicendeprocessuali a lui non ascrivibili, una parità di trattamento rispetto acoloro che, invece, abbiano potuto optare sin dall’inizio delprocedimento ad un rito alternativo. Nella fattispecie non puòcertamente farsi gravare sul condannato la necessità di sottoporsi aplurimi gradi di giudizio per sentirsi riconoscere un diritto che avrebbeavuto sin dall’inizio ove il fatto contestato fosse stato esattamenteconfigurato sin dall’inizio. Per tale motivo, una volta che sia statariconosciuta la facoltà di accedere alle conseguenze premiali del ritoabbreviato, essendo venute meno le circostanze preclusive, ilcondannato deve poter beneficiare di tutte le conseguenze legate allascelta del rito. Tra queste anche quella di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove ne ricorrano le condizioni ovvero la sentenzadi condanna e la rinuncia all’impugnazione. Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] èstato condannato e, essendo state eliminate le cause preclusiveall’ammissione al rito abbreviato, gli è stata applicata la riduzione diun terzo della pena ex art. 442, comma 2 cod. proc. pen. Inoltre,avendo fatto acquiescenza alla sentenza, non avendo proposto l’unicomezzo di impugnazione che, in quella fase gli era consentito, ovvero ilricorso per cassazione, ha realizzato l’effetto deflattivo perseguitodalla norma e ha diritto, quindi, alla ulteriore riduzione di 1/6 dellapena da parte del giudice dell’esecuzione.8. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essererigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]