Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 41394/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che trattasi di ricorso tardivamente proposto in data 03/03/2023 avverso sentenza di appello del 20 gennaio 2023, depositata con motivazione contestuale ed il cui termine per impugnare scadeva il 05/02/2023; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che trattasi di ricorso tardivamente proposto in data 03/03/2023 avverso sentenza di appello del 20 gennaio 2023, depositata con motivazione contestuale ed il cui termine per impugnare scadeva il 05/02/2023; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/
Sentenza Cassazione n. 41394/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris