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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25589/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi trenta di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 (capo a), in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina della quale l'imputato aveva tentato di disfarsi, gettandola nel water, e 75, comma 2, D.Ivo 159/2011, per aver violato le prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (capo b), in relazione a fatti commessi nell'aprile del 2015.

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 11/03/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal primo giudice, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste per il reato contestato al capo di imputazione sub b), concernente la violazione dell'art. 75 del 1.Ivo n.159 del 2011, e ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo a) in anni 1 e mesi tre di reclusione ed euro 2000 di multa, applicando anche al suddetto reato, la contestata recidiva.

A seguito di ricorso per cassazione proposto dall'imputato, la Sezione Terza della Corte di cassazione, con sentenza n.23635 del 04/05/2022, ha annullato la suddetta pronuncia per difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e all'applicazione della recidiva.

La Corte d'Appello di pari, con sentenza pronunciata in data 17/10/2023, quale giudice del oli40+,114o rinvioe-Trett---uert dalla Sezione Terza della Corte di cassazione, ha dichiarato non doversi à . procedere per il capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione in quanto, avendo escluso la recidiva, il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei era ormai decorso.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo che il giudice del rinvio, nell'escludere la contestata recidiva, aveva palesemente travisato la lettera dell'imputazione, laddove si legge con chiarezza che solo la recidiva specifica fa riferimento al reato di cui al capo b) della rubrica, per il quale l'imputato era stato assolto in sede di gravame, mentre per il reato cui al capo a) ricorreva la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

La Sezione Quarta della Corte di cassazione, con sentenza n.1010 del 2024, ha annullato, J• accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che la recidiva sia stata contestata ed applicata per entrambi i reati originariamente contestati al ricorrente, poichè, da quanto si legge dal capo d'imputazione [«con recidiva reiterata, specifica (con riferimento al reato sub b) per cui risultano pregresse condanne) ed infraquinquennale»] è evidente che il riferimento al capo b) riguarda la sola specificità della recidiva.

Per il reato di cui al capo a) ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, risulta, dunque, contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

La Sezione Quarta della Corte di cassazione in particolare ha affermato che dalla lettura di entrambi i capi di imputazione emerge in modo evidente che la contestata recidiva dovesse ritenersi specifica ai sensi dell'art. 99, comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo b), relativo alla violazione della misura di prevenzione, mentre deve intendersi come reiterata ed infraquinquennale per il reato di cui al capo a), ai sensi dell'art. 99, comma 2 n.2, cod. pen.

Pertanto, la recidiva è stata contestata per entrambi i reati ed il reato contestato nel capo a) non era prescritto alla data del 17/10/2023, essendo il termine di prescrizione di anni dieci, destinato a spirare il 20/04/2024.

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 27/11/ 2024, quale giudice del rinvio, nell'esaminare l'originario atto di appello, ha affermato la penale responsabilità e condannato il Pomo per il residuo reato di cui al capo a), in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente, già qualificato sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, ritenendo tale reato non prescritto, posto che è stata contestata ed applicata la recidiva reiterata ed infraquinquennale, e ha applicato la pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2.Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Bari del 27/11/2024, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo a), non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine all'uso personale della sostanza stupefacente che è stata recuperata dai militari all'interno del pozzetto della fognatura condominiale, di cui il ricorrente contesta anche l'appartenenza.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della recidiva e la mancanza di motivazione sul punto.

La recidiva era stata applicata dal primo giudice (e 'contestata nell'imputazione) solo per il reato di cui all'art. 75, gecondo comma, d.

Igs. 159 del 2011, dichiarato prescritto, non anche per il reato dell'art. 73, quinto comma, d.p.r.309/1990.

Il Tribunale di Trani aveva applicato l'aumento per la recidiva al solo reato di cui al capo b), in quanto reato più grave, sicché, in assenza di una innpugnazione sul punto, la recidiva non poteva essere ritenuta ed applicata al residuo reato di cui al capo a).

Ne segue che l'assoluzione in appello per il reato cui all'art. 75, secondo comma, d.

Igs. 159 del 2011, ha fatto venire meno la recidiva, che non può essere più applicata.

La Corte di appello, invece, ha applicato la recidiva qualificata al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 (capo a).

L'applicazione della recidiva ha connportato l'esclusione della prescrizione del residuo reato in materia di stupefacenti. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difensa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La doglianza inerente alla questione dell'uso personale della sostanza stupefacente, non è stata dedotta nell'originario atto di appello, e pertanto il giudice a quo ha affermato che non era stato contestato, nell'originario atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani, il fine di spaccio.

La doglianza è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Né il ricorrente contesta la sintesi dei motivi di appello indicati dalla Corte territoriale, inerenti a questioni concernenti l'attribuibilità della sostanza stupefacente rinvenuta nel pozzetto dello scarico condominiale, il trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.

La questione relativa all'attribuibilità della sostanza rinvenuta nel pozzetto di scarico condominiale, •invece, non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta nello scarico fosse nella disponibilità esclusiva dell'imputato, in quanto il Pomo, all'accesso dei militari, aveva tardato ad aprire la porta d'ingresso dell'abitazione, nonostante i Carabinieri avessero insistentemente suonato il campanello; durante l'accesso i militari hanno dichiarato di aver udito la voce dell'imputato intimare alla moglie: "Prendi il secchio! Prendi il secchio!", richiesta che la donna aveva evidentemente/accolto, in quanto gli operanti avevano udito il rumore dello scrosciare dell'acqúa dello scaricò del Water e, una volta fatto accesso all'interno dell'abitazione, 'trovato parte dell'acqua versata sul pavimento del bagno e rinvenuto nel pozzetto dello scarico, la sostanza stupefacente, di cui il ricorrente aveva tentato di disfarsi lanciandola nel water e scaricando dell'acqua.

A m5.1.4 ,1451.

2. In ordine alla,/rza doglianza, si evidenzia innanzitutto che il giudice di primo grado ha applicato la recidiva (reiterata e specifica con riferimento al capo b),), e ild_...x.oeid1- infraquinquennale per il capo a), con conseguente aggravamento della pena nella misura di due terzi, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., avendo assunto come pena base pari a dodici mesi di reclusione quella inerente al reato di cui al capo b), ritenuto più grave rispetto all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, ed applicato l'aumento di due terzi sul reato più grave ( giungendo a venti mesi di reclusione), ulteriormente audientata ai sensi dell'art. 81 cod. pen., trattandosi di recidivo reiterato, giungendo alla pena finale di trenta mesi di reclusione.

Tanto specificato, il giudice a quo, dovendosi uniformare alla sentenza rescindente della Corte di cassazione, ha correttamente ritenuto che la recidiva debba ritenersi anche riferita alla fattispecie contestata nel capo a), essendo la questione coperta da giudicato, con conseguente inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso formulato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello, aveva infatti chiarito che la contestazione della recidiva già nel capo di imputazione indicato nella sentenza di primo grado •dovesse intendersi come specifica con riferimento al capo b) e reiterata ed infraquinquennale con riferimento al capo a), specificando che non preclude in tal senso quanto statuito dal precedente giudice di legittimità, Sezione Terza, con la sentenza n. 26.335 del 2022, che si era limitata ad accogliere le doglianze del difensore.e annullato la sentenza impugnata per difetto di motivazione.

Inoltre, correttamente la Corte territoriale, nell'esaminare l'originario atto di appello, ha evidenziato che la suddetta doglianza, volta a contestare la ritenuta recidiva anche per il reato in materia di stupefacenti, non era stata formulata nell'originario atto di appello. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi trenta di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 (capo a), in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina della quale l'imputato aveva tentato di disfarsi, gettandola nel water, e 75, comma 2, D.Ivo 159/2011, per aver violato le prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (capo b), in relazione a fatti commessi nell'aprile del 2015. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 11/03/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal primo giudice, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste per il reato contestato al capo di imputazione sub b), concernente la violazione dell'art. 75 del 1.Ivo n.159 del 2011, e ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo a) in anni 1 e mesi tre di reclusione ed euro 2000 di multa, applicando anche al suddetto reato, la contestata recidiva. A seguito di ricorso per cassazione proposto dall'imputato, la Sezione Terza della Corte di cassazione, con sentenza n.23635 del 04/05/2022, ha annullato la suddetta pronuncia per difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e all'applicazione della recidiva. La Corte d'Appello di pari, con sentenza pronunciata in data 17/10/2023, quale giudice del oli40+,114o rinvioe-Trett---uert dalla Sezione Terza della Corte di cassazione, ha dichiarato non doversi à . procedere per il capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione in quanto, avendo escluso la recidiva, il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei era ormai decorso. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo che il giudice del rinvio, nell'escludere la contestata recidiva, aveva palesemente travisato la lettera dell'imputazione, laddove si legge con chiarezza che solo la recidiva specifica fa riferimento al reato di cui al capo b) della rubrica, per il quale l'imputato era stato assolto in sede di gravame, mentre per il reato cui al capo a) ricorreva la recidiva reiterata ed infraquinquennale. La Sezione Quarta della Corte di cassazione, con sentenza n.1010 del 2024, ha annullato, J• accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che la recidiva sia stata contestata ed applicata per entrambi i reati originariamente contestati al ricorrente, poichè, da quanto si legge dal capo d'imputazione [«con recidiva reiterata, specifica (con riferimento al reato sub b) per cui risultano pregresse condanne) ed infraquinquennale»] è evidente che il riferimento al capo b) riguarda la sola specificità della recidiva. Per il reato di cui al capo a) ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, risulta, dunque, contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale. La Sezione Quarta della Corte di cassazione in particolare ha affermato che dalla lettura di entrambi i capi di imputazione emerge in modo evidente che la contestata recidiva dovesse ritenersi specifica ai sensi dell'art. 99, comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo b), relativo alla violazione della misura di prevenzione, mentre deve intendersi come reiterata ed infraquinquennale per il reato di cui al capo a), ai sensi dell'art. 99, comma 2 n.2, cod. pen. Pertanto, la recidiva è stata contestata per entrambi i reati ed il reato contestato nel capo a) non era prescritto alla data del 17/10/2023, essendo il termine di prescrizione di anni dieci, destinato a spirare il 20/04/2024. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 27/11/ 2024, quale giudice del rinvio, nell'esaminare l'originario atto di appello, ha affermato la penale responsabilità e condannato il Pomo per il residuo reato di cui al capo a), in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente, già qualificato sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, ritenendo tale reato non prescritto, posto che è stata contestata ed applicata la recidiva reiterata ed infraquinquennale, e ha applicato la pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2.Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Bari del 27/11/2024, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo a), non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine all'uso personale della sostanza stupefacente che è stata recuperata dai militari all'interno del pozzetto della fognatura condominiale, di cui il ricorrente contesta anche l'appartenenza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della recidiva e la mancanza di motivazione sul punto. La recidiva era stata applicata dal primo giudice (e 'contestata nell'imputazione) solo per il reato di cui all'art. 75, gecondo comma, d. Igs. 159 del 2011, dichiarato prescritto, non anche per il reato dell'art. 73, quinto comma, d.p.r.309/1990. Il Tribunale di Trani aveva applicato l'aumento per la recidiva al solo reato di cui al capo b), in quanto reato più grave, sicché, in assenza di una innpugnazione sul punto, la recidiva non poteva essere ritenuta ed applicata al residuo reato di cui al capo a). Ne segue che l'assoluzione in appello per il reato cui all'art. 75, secondo comma, d. Igs. 159 del 2011, ha fatto venire meno la recidiva, che non può essere più applicata. La Corte di appello, invece, ha applicato la recidiva qualificata al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 (capo a). L'applicazione della recidiva ha connportato l'esclusione della prescrizione del residuo reato in materia di stupefacenti. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difensa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La doglianza inerente alla questione dell'uso personale della sostanza stupefacente, non è stata dedotta nell'originario atto di appello, e pertanto il giudice a quo ha affermato che non era stato contestato, nell'originario atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani, il fine di spaccio. La doglianza è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Né il ricorrente contesta la sintesi dei motivi di appello indicati dalla Corte territoriale, inerenti a questioni concernenti l'attribuibilità della sostanza stupefacente rinvenuta nel pozzetto dello scarico condominiale, il trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La questione relativa all'attribuibilità della sostanza rinvenuta nel pozzetto di scarico condominiale, •invece, non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta nello scarico fosse nella disponibilità esclusiva dell'imputato, in quanto il Pomo, all'accesso dei militari, aveva tardato ad aprire la porta d'ingresso dell'abitazione, nonostante i Carabinieri avessero insistentemente suonato il campanello; durante l'accesso i militari hanno dichiarato di aver udito la voce dell'imputato intimare alla moglie: "Prendi il secchio! Prendi il secchio!", richiesta che la donna aveva evidentemente/accolto, in quanto gli operanti avevano udito il rumore dello scrosciare dell'acqúa dello scaricò del Water e, una volta fatto accesso all'interno dell'abitazione, 'trovato parte dell'acqua versata sul pavimento del bagno e rinvenuto nel pozzetto dello scarico, la sostanza stupefacente, di cui il ricorrente aveva tentato di disfarsi lanciandola nel water e scaricando dell'acqua. A m5.1.4 ,1451. 2. In ordine alla,/rza doglianza, si evidenzia innanzitutto che il giudice di primo grado ha applicato la recidiva (reiterata e specifica con riferimento al capo b),), e ild_...x.oeid1- infraquinquennale per il capo a), con conseguente aggravamento della pena nella misura di due terzi, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., avendo assunto come pena base pari a dodici mesi di reclusione quella inerente al reato di cui al capo b), ritenuto più grave rispetto all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, ed applicato l'aumento di due terzi sul reato più grave ( giungendo a venti mesi di reclusione), ulteriormente audientata ai sensi dell'art. 81 cod. pen., trattandosi di recidivo reiterato, giungendo alla pena finale di trenta mesi di reclusione. Tanto specificato, il giudice a quo, dovendosi uniformare alla sentenza rescindente della Corte di cassazione, ha correttamente ritenuto che la recidiva debba ritenersi anche riferita alla fattispecie contestata nel capo a), essendo la questione coperta da giudicato, con conseguente inammissibilità del secondo motivo di ricorso. La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso formulato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello, aveva infatti chiarito che la contestazione della recidiva già nel capo di imputazione indicato nella sentenza di primo grado •dovesse intendersi come specifica con riferimento al capo b) e reiterata ed infraquinquennale con riferimento al capo a), specificando che non preclude in tal senso quanto statuito dal precedente giudice di legittimità, Sezione Terza, con la sentenza n. 26.335 del 2022, che si era limitata ad accogliere le doglianze del difensore.e annullato la sentenza impugnata per difetto di motivazione. Inoltre, correttamente la Corte territoriale, nell'esaminare l'originario atto di appello, ha evidenziato che la suddetta doglianza, volta a contestare la ritenuta recidiva anche per il reato in materia di stupefacenti, non era stata formulata nell'originario atto di appello. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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