CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 34963/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 de L DE E APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnai,'r ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministecc, [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona il 9 dicembre 2020 ha integralmente confermato la sentenza., appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Fermo.il 18 aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 del d..P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo. Premette il ricorrente di avere già con l'atto - di appello contestato l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente e comunque la mancanza di motivazione sullo specifico punto nella sentenza del Tribunale, doglianza alla quale non avrebbe posto rimedio la decisione impugnata, del pari' fondata su affermazioni che si ritiene essere meramente tautologiche. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso, originariamente fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 17 marzo 2022 è stato restituito a Sez. 4 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 14 giugno 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che il reato contestato si prescriverà non prima del 6 febbraio 2025, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. Mentre nella sentenza di primo grado si legge (pagina unica) che «Il fatto materiale risulta provato dai documenti in atti, mentre non emerge alcun indice specifico che possa individuare la carenza di un elemento soggettivo in capo all'imputato», invece nella sentenza di appello si afferma la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo generico, poiché, trattandosi di familiari conviventi, l'imputato certamente si rappresentava la difformità tra il reddito dichiarato e quello effettivamente percepito dal suo nucleo familiare; si esclude sia essersi in presenza di un errore su norme extrapenali integratici del precetto penale sia la sussistenza di colpa grave "in cónsiderazione della massima rilevanza dei fatti oggetto della stessa dichiarazione, dalla cui indicazione dipende il riconoscimento del beneficio [...] il 'dolo va ravvisato quando la dichiarazione è funzionale al conseguimento di un beneficio economicamente rilevante" (pp. 2-3). Si tratta, a ben vedere, di ragionamento sufficiente, non incongruo e non illogico, che valorizza adeguatamente il divario patrimoniale, cioè la "forbice" sussistente nel caso di specie, tra quanto dichiarato e quanto percepito, essendosi in presenza di familiari conviventi con il dichiarante. La sentenza impugnata, dunque, fa buon governo del principio, richiamato dal P.G. nella sua requisitoria (p. 1), secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sbrrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa„ e salva l'ipotesi del dolo eventuale» (così Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129, in linea con Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192). 2. Consegue la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna iI ricorrente al pagamento delle spese