CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 180-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 180/2021 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 CC avverso la sentenza n. 416/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/07/2020 R.G.N. 978/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'appello di Catania, con la sentenza in epigrafe indicata, investita dall'impugnazione dell'INPS nei confronti dei ricorrenti indicati in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto le domande da ciascuno delle stesse proposte al fine di ottenere il beneficio contributivo previsto dal L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ha accolto l'impugnazione e rigettato le domande; 2. in particolare, la Corte territoriale, premesso che gli aspiranti al beneficio non avevano maturato il diritto a pensione al 2 ottobre 2003 ed entro il 16 giugno 2006 non avevano presentato domanda all’INAIL, ha accertato essersi verificata la decadenza di cui all'art. 47, co. 5, d.l. n.269 del 2003; 3. i ricorrenti in epigrafe ricorrono per cassazione sulla base di quindici motivi, illustrati da successiva memoria; 4. resiste con controricorso l'INPS, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 5. preliminarmente va disattesa l'istanza di trattazione in pubblica udienza, non prospettando la fattispecie elementi di novità o di rilievo tali da determinare l'esercizio di funzione nomofilattica; 6. il primo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 24,111 Cost. ed artt.101, 112,437,324 c.p.c., ovvero la nullità della sentenza e assumono l’avvenuta maturazione del diritto a pensione alla data del 2 ottobre 2003, verrà di seguito esaminato unitamente ai motivi che svolgono la medesima censura; 7. il secondo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per illegittima composizione del collegio giudicante, integrato da un giudice ausiliario è da rigettare; 8. come di recente ricordato da Cass.,Sez.Un., n. 7484 del 2023, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituito e disciplinato l'impiego della figura del giudice ausiliario «nella parte in cui non prevedono che () si applichino fino a quando sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 116 del 2017»; 9. la pronuncia del Giudice delle leggi ha, pertanto, operato una reductio ad legitimitatem «secondo la tecnica della pronuncia additiva (inserendo nella normativa censurata un termine finale entro e non oltre il quale il legislatore è chiamato ad intervenire, individuato nel 31.10. 2025)», e ciò comporta il riconoscimento della legittimità - medio tempore - dell'impiego dei giudici ausiliari d'appello, con conseguente esclusione della configurabilità del denunciato vizio di costituzione del Collegio che aveva reso la decisione di secondo grado; 10. il terzo motivo, con il quale si deduce motivazione perplessa e violazione dell'art. 132 cod.proc.civ., e il quarto, con il quale si denuncia motivazione apparente, sono entrambi sono inammissibili, per difetto di specificità; 11. il quinto mezzo - con il quale si deduce omess a pronuncia sulla maturazione del diritto a pensione, assenza di contestazione, assenza di pronuncia in ordine all’esposizione ultradecennale, all‘eccepita genericità e non specificità del gravame e sulla novità dei motivi - è inammissibile sia per la deduzione di omessa pronuncia su un fatto e non su motivi di gravame sia per l’assorbente rilievo che la Corte di merito ha deciso sulla maturata decadenza; 12. con il sesto e il settimo si reiterano le doglianze svolte con il primo motivo e si chiede la rimessione alla Corte costituzionale; 13. ebbene, il primo, il sesto e il settimo motivo sono da rigettare; 14. questa Corte ha affermato che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell'INPS, costituendo presupposto logico e fattuale del diritto al beneficio che l'assicurato porti a conoscenza dell'istituto fatti la cui esistenza è solo a lui nota (cfr. in tal senso tra le tante Cass. nn. 16592 del 2014, 11574 del 2015, 11438 del 2017, 282 del 2018); 15. ancora (Cass. n. 41886 del 2021; Cass. n. 12087 del 2017), si è precisato che la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970 art. 47, nel testo sostituito del D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. dalla L. n. 438 del 1992, trova applicazione alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, anche se promosse da pensionati, avendo ad oggetto il diritto a un beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico; l'art. 47 cit., infatti, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione, ovvero la determinazione della sua misura, incluso quelle relative alla consistenza dell'anzianità contributiva, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della L. n. 257 del 1992; 16. del pari consolidato è l'orientamento secondo cui i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prospective overrulling non si applicano ad una scelta interpretativa di merito, necessariamente retroattiva, in ordine al contenuto di norme sostanziali, quali nella specie quelle che prevedono che la domanda giudiziale debba essere preceduta da apposita domanda amministrativa, in considerazione della natura, che e' propria di quest'ultima, di atto che condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria in materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, l'istanza amministrativa intesa al conseguimento del beneficio previdenziale va proposta nei confronti dell'INPS, e non può essere sostituita dalla diversa domanda indirizzata all'INAIL al fine di ottenere la prova dell'avvenuta esposizione; 17. peraltro, rivestendo la suddetta istanza la funzione di atto di avvio del procedimento amministrativo, preliminare all’esercizio dell'azione giudiziaria, la statuizione della giurisprudenza di legittimità circa l'improponibilità della domanda giudiziale che dalla stessa non sia stata preceduta non può dar luogo ad una fattispecie di c.d. "prospective overruling", configurabile soltanto con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale. (cfr. Cass. n. 5318 del 2016 in relazione a Cass. nn. 20172 del 2013, 6862 del 2014 ed ancora Cass. 27555 del 2020); 18. non meno consolidato è il principio secondo cui l'improponibilità della domanda giudiziaria per difetto della domanda amministrativa rende nulli tutti gli atti del processo ed è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio (cfr., fra le innumerevoli, Cass. nn. 18265 del 2003, 5149 del 2004 e, più recentemente, Cass. nn. 2063 del 2014 e 14764 del 2018); 19. quanto, poi, ai profili di paventata lesione dei parametri sovranazionali e costituzionali derivanti dall'applicazione della decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, va ricordato che come plurime volte affermato da questa Corte di Cassazione (fra le tante, Cass. n. 24597 del 2021), tale decadenza, nel testo di cui al d.l. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio -salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (Cass. n. 3990 del 2016; n. 28639 del 2018; n. 17792 del 2020); 20. peraltro, come già osservato in un precedente di legittimità utilmente richiamabile (v. Cass. n. 26664 del 2016), già la pronuncia del 27.10.2009 n. 12718 resa a Sezioni Unite, ha chiarito che il d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo modificato dal d.l. n. 384 del 1992, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per pronunzia della detta decisione), individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di centottanta giorni, previsto) dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica -deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass.27.10.2014 n. 22759, che richiama Cass. n. 18528 del 2011, n. 17562 del 2011, n. 7527 del2010);21. tale disciplina non si pone in contrasto con i principi costituzionali o eurounitari richiamati dai ricorrenti, come plurime volte affermato, oltre che da questa Corte di Cassazione (v. Cass. nn. 4307 del 2020; 29819 del 2017; 22948 del 2016), anche dalla Corte Costituzionale (v. Corte Cost. n. 192 del 2005), secondo la quale l'art. 38 Cost., comma 2, attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse non siano tali da comprometterne il conseguimento, ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di tali diritti o di questi disciplinato l'esercizio (v., sul punto, tra le altre le sentenze n. 345 del 1999, n. 71 del 1993, n. 203 del 1985, n. 33 del 1977, n. 33 del 1974 e n. 10 del 1970); 22. in particolare, la citata sentenza ha ricordato che, sul tema della decadenza, già Corte Cost. n. 192 del 1987 aveva affermato che "l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della effettiva possibilità dell'esercizio di esso"; 23. inoltre, quanto, poi, al profilo della irragionevolezza del termine in ragione della affermata sua brevità, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 192 del 2005, ha pure ribadito che, in tema di valutazione di congruità dei termini di decadenza, la incongruità può ammettersi solo quando il termine sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, inoperante latutela che si sia inteso accordare al cittadino leso (v. sentenza n. 10 del 1970, cit.), essendo stato chiarito che "la congruità di un termine di decadenza - sia pure con riguardo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa - deve essere valutat a non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico" (sentenza n. 284 del 1985); 24. infine, pur dovendosi rilevare che la fattispecie non presenta caratteri di collegamento con l'ordinamento dell'Unione Europea, va rilevato che neanche le fonti sovranazionali evocate dai ricorrenti confliggono con la previsione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, dal momento che la giurisprudenza della CGUE (Corte giustizia UE sez. III, 29/10/2009, n. 63) ha affermato la conformità al diritto dell'Unione di ipotesi di decadenza precisando che "per quanto riguarda il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario, risulta dalla giurisprudenza consolidata che le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, Racc. pag. 1-2483, punto 46 e giurisprudenza citata)"; 25. anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa nel senso che la previsione di limiti temporali relativi all'accesso al giudice non è di per sé in contrasto con l'art. 6 della CEDU, in quanto lo scopo, in definitiva, è quello di realizzare un "equo bilanciamento" ("fair balance") tra, da un lato, gli interessi generali della comunità e, eventualmente, i diritti dei convenuti e, dall'altro lato, le esigenze di protezione dei diritti fondamentali delle persone (Fayed c. [OSCURATO:PERSONA], CEDU, 21 settembre 1994, cit."; 26. pertanto, posto che il termine procedimento amministrativo, non è certo talmente breve da rendere impossibile l'accesso al giudice, anche sotto tali profili, i rilievi sollevati dai ricorrenti appaiono infondati; 27. altrettanto consolidato è il principio secondo cui è inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza dei meri presupposti di fatto necessari per fruire di determinati benefici previdenziali e assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (cfr. da ult. Cass. n. 22 del 2019); 28. i motivi otto e nove sul difetto di specificità del gravame sono inammissibili perché ripropongono censure già svolte con i mezzi che precedono; 29. il decimo motivo, che rileva una sorta di acquiescenza dalla condotta di accreditamento della contribuzione rivendicata da parte dell'INPS nel corso del giudizio d'appello, è da rigettare dal momento che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'esecuzione della sentenza di primo grado dotata di esecutività non implica alcuna abdicazione del diritto conteso, dovendo darsi continuità al principio secondo cui l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza ad essa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere la sopravvenuta ammissibilità dell'impugnazione, dovendo presumersi, da tale comportamento, unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (cfr. fra le tante Cass. nn. 18187 del 2007, 13429 del 2010 e, più recentemente, Cass. n. 26860 del 2018); 30. l’undicesimo motivo, per violazione del giudicato, è inammissibile perché non chiarisce quale capo della sentenza di primo grado sarebbe passato in giudicato; 31. il dodicesimo, nel reiterare tutte le dedotte doglianze di violazione di legge, violazione del giudicato e difetto di specificità del gravame, è inammissibile per quanto già dianzi detto; 32. il tredicesimo, con il quale si deduce violazione dell'art.2697 cod.civ., è inammissibile perché reitera argomentazioni già dedotte; 33. il quattordicesimo denuncia violazione dell'art. 91 e 92 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito disatteso la dichiarazione ex art. 152 disp att cod.proc.civ. ed è infondato; 34. invero, l'art. 152 disp. att. cod.proc.civ. non trova applicazione nel procedimento in esame, avendo la causa ad oggetto l'accertamento del diritto all'attribuzione della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto (ex L. n. 257 del 1992) e non una prestazione previdenziale; 35. va fatta applicazione, infatti, del principio (fra le tante, Cass. n. 16676 del 2020) secondo cui il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. cod.proc.civ. - esp ressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati -opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento; 36. e per finire, il quindicesimo mezzo, che svolge in identici termini la precedente censura, è per ciò solo inammissibile; 37. in conclusione, il ricorso va rigettato; 38. le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esbo