CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 22/06/1988 avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro trentamila di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per avere detenuto e trasportato 100 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di kg. 10,60. Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute invece al coimputato. La Corte territoriale ha ritenuto che il contegno collaborativo dell'imputato fosse già stato valorizzato mediante il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e non potesse, quindi, essere nuovamente apprezzato; ha inoltre escluso la disparità di trattamento, rilevando specifiche ragioni differenziatrici, tra cui la maggiore gravità della condotta del [OSCURATO:PERSONA], gravato da un ulteriore capo di imputazione e indicato, sulla base di elementi specifici, quale organizzatore del trasporto. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, reputata carente e incoerente, in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze concorrenti, ai sensi dell'art. 69 cod. pen. In particolare, con specifico motivo di appello era stata censurata la mancata declaratoria di prevalenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 sulle aggravanti contestate della recidiva reiterata e dell'ingente quantità. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi, come sopra sintetizzati, sono inammissibili in sede di legittimità, poiché ripropongono censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette. Quanto alle attenuanti generiche, va ricordato che la loro concessione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale può valorizzare gli elementi ritenuti utili alla proporzionata modulazione della pena. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con pertinenti richiami giurisprudenziali, ha rilevato che gli elementi posti a fondamento dell'attenuante ad effetto speciale della collaborazione post factum, prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non possono essere nuovamente utilizzati per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che richiede 2ragioni ulteriori rispetto a fattori già favorevolmente valutati ai fini della predetta diminuente (Sez. 3, n. 22073 del 18/02/2025, Rv. 288259-01; Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022, Rv. 284374-01; Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, Rv. 248176-01). La Corte ha inoltre esaminato in modo logico la dedotta disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che non si verteva in ipotesi di concorso, bensì di condotte criminose autonome; ha ritenuto più grave la condotta del [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell'analisi del telefono cellulare, dalla quale è emerso che egli aveva organizzato il trasporto e la detenzione dell'ingente quantitativo di stupefacente, provvedendo personalmente al ritiro e .coinvolgendo successivamente il coimputato nella detenzione. È stata altresì valorizzata la maggiore capacità a delinquere del ricorrente, responsabile anche di un ulteriore trasporto di stupefacente presso la stazione di [OSCURATO:PERSONA], sia pure di minore quantità, nonché intrattenente, nel medesimo periodo, contatti telefonici con più soggetti per traffici illeciti. Su tali basi, la Corte territoriale ha confermato la differenziazione del trattamento sanzionatorio operata dal primo giudice. 4. È parimenti inammissibile il secondo motivo, anch'esso meramente reiterativo di una censura già dedotta e compiutamente valutata dalla Corte territoriale. Quest'ultima ha escluso la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 in termini di prevalenza sulla recidiva e sull'aggravante dell'ingente quantità, osservando, con motivazione logica e aderente alle risultanze processuali, che la condotta collaborativa già valorizzata mediante il riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale non era idonea a superare il disvalore espresso dalle aggravanti contestate. In particolare, la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, terza ipotesi, cod. pen., nella sua forma più grave, denota non solo abitualità, ma un coinvolgimento pressoché professionale nei traffici illeciti di stupefacenti; a ciò si aggiunge la gravità del pericolo arrecato al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. A fronte di tale quadro, la Corte ha confermato il giudizio di equivalenza, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., tra l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e le aggravanti ritenute. • La valutazione è pienamente coerente con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone l'esame analitico di tutti i parametri normativi, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi; anche un solo elemento relativo alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato o alle modalità della condotta può, infatti, giustificarne il diniego (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).5. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIN C4'^ 1 5 LUG 2026 11 DIRETTORE AMM1N s'rRAF vu 4