CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2023
Cassazione n. 49995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; ;)" [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 gennaio 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Milano con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta dimostrata sulla base della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. ; così facendo era stato leso il diritto della difesa di interrogare i testimoni a carico, posto che da parte dell'autorità di controllo non era stato disposto alcun accorgimento utile ad assicurare la testimonianza di Renzi, essendosi i carabinieri limitati a relazionare che il teste non era più residente all'indirizzo fornito, e per quanto riguardava i sigg.ri Caiazzi ci si era limitati ad un merco controllo burocratico della residenza anagrafica per sancirne l'irreperibilità. 1.2 II difensore eccepisce la mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 3.10.2023 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28/11/2023 Il Consigliere estensore