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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 20258/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].VE.[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' NO.VE.[OSCURATO:PERSONA], che aveva presentato richiesta di trattazione orale per l'udienza del 29 novembre 2022, poi rinviata per legittimo impedimento dello stesso difensore.

Su conforme richiesta del Procuratore Generale il collegio dispone procedersi a trattazione orale.

L' avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore della società NO.VE.MA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal suo amministratore legale [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza pronunciata in data 08/03/2022 dal Tribunale di Latina, sezione per il riesame che, in parziale accoglimento dell'appello, ha ridotto il sequestro ordinando la restituzione all'avente diritto dei terreni siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (indicati al foglio 24, particelle 227,90 e 226 del catasto), confermando nel resto il provvedimento impugnato.

2. La vicenda.

Con decreto del 29/03/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, della complessiva somma di euro 557.507,60 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della "[OSCURATO:PERSONA] e figli società agricola semplice", in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. e alla correlata responsabilità amministrativa da reato.

All'atto dell'esecuzione veniva rinvenuta nella disponibilità degli indagati la somma di euro 17.566,55.

In data 17/08/2021, il pubblico ministero emetteva ulteriore ordine di esecuzione del medesimo decreto di sequestro nei confronti della NO.VE.MA, avendo accertato la sostanziale riconducibilità agli indagati dei beni ad essa formalmente intestati.

L'ordine di esecuzione veniva adempiuto dalla polizia giudiziaria in data 08/09/2021 e la Liuzzi avanzava istanza di riesame, che veniva rigettata con ordinanza del Tribunale di Latina del 10/10/2021.

La NO.VE.MA presentava quindi istanza di dissequestro e restituzione dei medesimi beni che il Tribunale rigettava.

Avverso tale rigetto proponeva appello la Liuzzi, nell'interesse della NO.VE.MA , sostenendo l'assenza di delibazione da parte del Gip dei presupposti per l'accertamento della riconducibilità dei beni agli indagati, vagliati dal solo pubblico ministero nel decreto di esecuzione e dal Tribunale del riesame; in via subordinata, l'omessa pronuncia in merito alla riduzione del sequestro avanzata dal Tribunale in regione della ritenuta sproporzione del valore dei beni rispetto all'oggetto del sequestro.

Il Tribunale di Latina ha deciso nel senso ricordato.

3. Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 321 e 655 cod. proc. pen., per avere, il Tribunale di Latina, rigettato la doglianza relativa alla illegittimità del provvedimento di sequestro nei confronti della NO.VE.MA evidenziando, impropriamente, che il Tribunale del riesame ne avesse già pienamente vagliato la legittimità e affermato la disponibilità dei beni da parte della indagata famiglia Fontanella.

Si evidenzia, in particolare, l'impropria estensione del contenuto e degli effetti dell'originario decreto di sequestro ad opera del pubblico ministero che ha disposto l'ulteriore ordine di esecuzione del medesimo decreto di sequestro nei confronti della NO.VE.MA a cui ha fatto eco l'impropria pronuncia del Tribunale del riesame del 10/10/2021 alla quale l'ordinanza impugnata ha ricondotto effetti preclusivi.4.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.

2. Vengono in rilievo due considerazioni dirimenti.

La prima: la NO.VE.MA s.c.a., terza interessata alla restituzione dei beni sequestrati, aveva proposto istanza di riesame avverso l'ordine di esecuzione del pubblico ministero e, in quella sede, il Tribunale di Latina aveva affermato la riconducibilità della società in questione agli indagati (famiglia Fontanella) per quanto emerso già in sede di indagini di polizia giudiziaria (era stati effettuati dai Carabinieri plurimi accertamenti che avevano consentito di verificare che gli indagati gestivano e controllavano la NO.VE.MA) e che si trattasse di una società fittizia, utilizzata come "contenitore" cui trasferire i beni e ottenere somme a titolo di mutuo.

Per tali motivi sia il Gip che il pubblico ministero avevano disposto il sequestro del profitto del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., sia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], che nei confronti degli indagati di tale reato (più sopra ricordati), da eseguirsi sia in via diretta che per equivalente; con l'apprensione, dunque, di tutti i beni che ricadono nella sfera degli interessi economici degli indagati, ancorché il potere dispositivo su di essi fosse esercitato per il tramite di terzi.

Appare corretta l'argomentazione del Giudice dell'appello cautelare secondo la quale, in assenza di novum, dovevano ritenersi valide e perduranti le motivazioni già espresse in sede di precedente riesame.

L'ordinanza impugnata, sul punto, ha fatto buon governo dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 29627 del 18/06/2014, P., Rv. 262522 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 23371 del 02/02/2016, Sacco, Rv. 266823 - 01) secondo cui è inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare: preclusione che ha ritenuto operante anche in relazione alle misure cautelari reali.

Ne consegue che correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto essere preclusa la nuova valutazione a richiesta dall'istante per la revoca del provvedimento ablativo.

Manifestamente infondata è altresì la questione processuale.

Al riguardo, il Tribunale del riesame ha offerto risposta compiuta e corretta in diritto laddove ha chiarito che «nessun vizio di natura processuale, atto ad incidere negativamente sul corretto formarsi della citata preclusione, può farsi discendere dalla circostanza che i beni della NO.VE.MA siano stati materialmente sottoposti a sequestro solo a seguito del provvedimento del P.M. del 17.08.2021 che, indicando le ragioni che inducono a ritenere la NO.VE.MA quale mero schermo societario riconducibile alla famiglia FONTANELLA, ha dato compiuta esecuzione al decreto del G.i.p. del 29.3.2021, a fronte dell'incapienza dei beni formalmente appartenenti agli indagati».

Ha altresì ricordato come, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi e altro Rv. 271736 - 01).

Il Tribunale del riesame ha infine concluso sostenendo che, a fronte della compiuta individuazione dei beni da sottoporsi al sequestro in fase esecutiva, l'istante ha pienamente usufruito del vaglio di legittimità del Tribunale del riesame in relazione al presupposto di disponibilità dei beni da parte del terzo formale intestatario, ciò che esclude qualsiasi vulnus in termini di sindacato di legittimità al provvedimento adottato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].VE.[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' NO.VE.[OSCURATO:PERSONA], che aveva presentato richiesta di trattazione orale per l'udienza del 29 novembre 2022, poi rinviata per legittimo impedimento dello stesso difensore. Su conforme richiesta del Procuratore Generale il collegio dispone procedersi a trattazione orale. L' avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore della società NO.VE.MA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal suo amministratore legale [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza pronunciata in data 08/03/2022 dal Tribunale di Latina, sezione per il riesame che, in parziale accoglimento dell'appello, ha ridotto il sequestro ordinando la restituzione all'avente diritto dei terreni siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (indicati al foglio 24, particelle 227,90 e 226 del catasto), confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. La vicenda. Con decreto del 29/03/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, della complessiva somma di euro 557.507,60 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della "[OSCURATO:PERSONA] e figli società agricola semplice", in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. e alla correlata responsabilità amministrativa da reato. All'atto dell'esecuzione veniva rinvenuta nella disponibilità degli indagati la somma di euro 17.566,55. In data 17/08/2021, il pubblico ministero emetteva ulteriore ordine di esecuzione del medesimo decreto di sequestro nei confronti della NO.VE.MA, avendo accertato la sostanziale riconducibilità agli indagati dei beni ad essa formalmente intestati. L'ordine di esecuzione veniva adempiuto dalla polizia giudiziaria in data 08/09/2021 e la Liuzzi avanzava istanza di riesame, che veniva rigettata con ordinanza del Tribunale di Latina del 10/10/2021. La NO.VE.MA presentava quindi istanza di dissequestro e restituzione dei medesimi beni che il Tribunale rigettava. Avverso tale rigetto proponeva appello la Liuzzi, nell'interesse della NO.VE.MA , sostenendo l'assenza di delibazione da parte del Gip dei presupposti per l'accertamento della riconducibilità dei beni agli indagati, vagliati dal solo pubblico ministero nel decreto di esecuzione e dal Tribunale del riesame; in via subordinata, l'omessa pronuncia in merito alla riduzione del sequestro avanzata dal Tribunale in regione della ritenuta sproporzione del valore dei beni rispetto all'oggetto del sequestro. Il Tribunale di Latina ha deciso nel senso ricordato. 3. Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 321 e 655 cod. proc. pen., per avere, il Tribunale di Latina, rigettato la doglianza relativa alla illegittimità del provvedimento di sequestro nei confronti della NO.VE.MA evidenziando, impropriamente, che il Tribunale del riesame ne avesse già pienamente vagliato la legittimità e affermato la disponibilità dei beni da parte della indagata famiglia Fontanella. Si evidenzia, in particolare, l'impropria estensione del contenuto e degli effetti dell'originario decreto di sequestro ad opera del pubblico ministero che ha disposto l'ulteriore ordine di esecuzione del medesimo decreto di sequestro nei confronti della NO.VE.MA a cui ha fatto eco l'impropria pronuncia del Tribunale del riesame del 10/10/2021 alla quale l'ordinanza impugnata ha ricondotto effetti preclusivi.4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. 2. Vengono in rilievo due considerazioni dirimenti. La prima: la NO.VE.MA s.c.a., terza interessata alla restituzione dei beni sequestrati, aveva proposto istanza di riesame avverso l'ordine di esecuzione del pubblico ministero e, in quella sede, il Tribunale di Latina aveva affermato la riconducibilità della società in questione agli indagati (famiglia Fontanella) per quanto emerso già in sede di indagini di polizia giudiziaria (era stati effettuati dai Carabinieri plurimi accertamenti che avevano consentito di verificare che gli indagati gestivano e controllavano la NO.VE.MA) e che si trattasse di una società fittizia, utilizzata come "contenitore" cui trasferire i beni e ottenere somme a titolo di mutuo. Per tali motivi sia il Gip che il pubblico ministero avevano disposto il sequestro del profitto del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., sia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], che nei confronti degli indagati di tale reato (più sopra ricordati), da eseguirsi sia in via diretta che per equivalente; con l'apprensione, dunque, di tutti i beni che ricadono nella sfera degli interessi economici degli indagati, ancorché il potere dispositivo su di essi fosse esercitato per il tramite di terzi. Appare corretta l'argomentazione del Giudice dell'appello cautelare secondo la quale, in assenza di novum, dovevano ritenersi valide e perduranti le motivazioni già espresse in sede di precedente riesame. L'ordinanza impugnata, sul punto, ha fatto buon governo dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 29627 del 18/06/2014, P., Rv. 262522 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 23371 del 02/02/2016, Sacco, Rv. 266823 - 01) secondo cui è inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare: preclusione che ha ritenuto operante anche in relazione alle misure cautelari reali. Ne consegue che correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto essere preclusa la nuova valutazione a richiesta dall'istante per la revoca del provvedimento ablativo. Manifestamente infondata è altresì la questione processuale. Al riguardo, il Tribunale del riesame ha offerto risposta compiuta e corretta in diritto laddove ha chiarito che «nessun vizio di natura processuale, atto ad incidere negativamente sul corretto formarsi della citata preclusione, può farsi discendere dalla circostanza che i beni della NO.VE.MA siano stati materialmente sottoposti a sequestro solo a seguito del provvedimento del P.M. del 17.08.2021 che, indicando le ragioni che inducono a ritenere la NO.VE.MA quale mero schermo societario riconducibile alla famiglia FONTANELLA, ha dato compiuta esecuzione al decreto del G.i.p. del 29.3.2021, a fronte dell'incapienza dei beni formalmente appartenenti agli indagati». Ha altresì ricordato come, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi e altro Rv. 271736 - 01). Il Tribunale del riesame ha infine concluso sostenendo che, a fronte della compiuta individuazione dei beni da sottoporsi al sequestro in fase esecutiva, l'istante ha pienamente usufruito del vaglio di legittimità del Tribunale del riesame in relazione al presupposto di disponibilità dei beni da parte del terzo formale intestatario, ciò che esclude qualsiasi vulnus in termini di sindacato di legittimità al provvedimento adottato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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