CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2020
Cassazione n. 36208/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] C, ,E11)ti, - 6 O TI 2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, Sezione riesame, con provvedimento in epigrafe indicato, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva respinto la sua richiesta di restituzione delle sigarette in sequestro. 2. Ricorre in cassazione, l'indagato, che con un unico motivo di ricorso eccepisce la violazione di legge (art. 172 e 309 cod. proc. pen.), sostiene, infatti, che l'appello era nei termini in quanto depositato il 22 maggio 2020 e che i dieci giorni decorrevano dal 13 maggio 2020 in considerazione della sospensione per il Covid (come espressamente previsto dall'art. 83, d. I. 18 del 2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e ulteriormente modificato dal d. I. n. 28 del 2020) dal 9 marzo 2020, fino all'il maggio 2020 e che il Tribunale aveva computato anche il giorno 12 maggio. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Termine iniziale da computare è quello del 12 maggio 2020. Infatti, "Ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il 'dies a quò va fissato nel 15 settembre (e 'non computaturl con la conseguenza che il successivo giorno 16 va utilmente calcolato. Fattispecie di impugnazione tardiva" (Sez. 5, n. 5624 del 05/12/2014 - dep. 05/02/2015, P.C. in proc. Monticelli, Rv. 26222901). La sospensione Covid terminava l'11 maggio 2020 (l'art. 83 d. I. 18 / 2020, infatti, prevede la sospensione dal 9 marzo all'il maggio 2020); la ratio della norma è quella di ritenere il 12 maggio 2020 (in egual modo come per il 16 settembre per la sospensione feriale) giorno di inizio della ripresa della decorrenza dei termini, con il suo computo. Per l'art. 1 della legge n. 742 del 1969, "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo", nel senso che il momento da cui parte il computo dei giorni interi del termine, in seguito alla realizzazione degli atti e la verificazione degli effetti giuridici, è situato all'interno del periodo di sospensione e precisamente alla fine, che è il 15 settembre, che è il dies a quo, e non già il 16 settembre, che è il primo giorno intero di inizio della ripresa del periodo ordinario. Tale interpretazione conduce ad unità l'interpretazione dell'art. 1 della legge 742 del 1969, che è dettato per tutti i termini processuali, stante anche l'unitarietà concettuale dei termini processuali. Pertanto, va confermato il principio che ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il dies a quo va fissato al 15 settembre e il giorno 16 settembre, intero, va computato nel termine (vedi Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010 - dep. 07/12/2010, Cacchiani, Rv. 24894101 e Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012 - dep. 02/01/2013, Boumari, Rv. 25420901). In pratica per la sospensione Covid il termine da considerare dies a quo (non computabile) è quello dell'Il maggio 2020 e non il 12 maggio 2020 (identicamente come per il 15 e il 16 settembre, per identità di ratio). In conseguenza l'appello depositato il 22 maggio 2020 (dopo la scadenza dei dieci giorni intervenuta il 21 maggio 2020) risulta tardivo, come esattamente rilevato dal Tribunale del riesame. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/0