CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 36210 / 20 1 8 propost i da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Danbury ([OSCURATO:PERSONA]) e residente in Sant'Onofrio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 17 ( C . F . : MRTNTN45E04Z4041), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L28 A662U, pec [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L16 H501U, pec [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Roma ed elettiva- mente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 22, giusta procura in calce al ricorso ([OSCURATO:TELEFONO]-06.58333364); -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – - avverso l a sente nza n. 937 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Calabria in data Avvisi accertamento sanzioni pecuniarie ICI – Edificabilità immobili - Vincoli assoluti 08/06/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso quattro avvisi di accertamento per sanzioni pecuniarie relative ad ICI per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, lamentando il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, la falsità del presupposto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e, nel merito, l’eccesso di potere per contraddizione tra provvedimenti, la disparità di trattamento e il difetto di motivazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, affermando che la costituzione tardiva in appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] non era affetta da nullità, che dalla documentazione prodotta dall’ente pubblico si evinceva chiaramente quali fossero le unità immobiliari accertate, che non occorreva allegare agli avvisi le delibere comunali cui gli stessi facevano riferimento, trattandosi di atti conoscibili dal contribuente, che l’attribuzione del valore ai beni in contestazione era coerente con quanto stabilito dallo specifico Regolamento ICI e che le aree erano edificabili, trattandosi di zone site nel centro storico di [OSCURATO:PERSONA] e di terreni sui quali era già stata stipulata una convenzione di lottizzazione e, quindi, come tali, aventi potenzialità edificatoria. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, la mancata considerazione di documentazione decisiva (visura dei terreni e rilievi fotografici) e la violazione dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che negli avvisi erano stati erroneamente individuati i fogli di mappa e le particelle accertate ed agli stessi non erano state allegate le delibere comunali con le quali erano state stabilite le aliquote poste a base della rettifica. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Avuto riguardo alla prima doglianza (erronea individuazione di alcuni dei terreni indicati negli avvisi e della loro estensione), il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi salienti, gli avvisi di accertamento, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare la fondatezza dei propri assunti. Con riferimento alla seconda censura (mancata allegazione agli avvisi delle delibere comunali negli stessi richiamate), va ribadito il consolidato orientamento di questa Sezione secondo cui “In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25371 del 17/10/2008; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13105 del 25/07/2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9601 del 13/06/2012, relativamente ad una delibera contenente i criteri di stima dei terreni edificabili). Senza tralasciare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., di recente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, nonché la mancata e/o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di considerare altri elementi (la conformazione morfologica di alcuni terreni e l’inserimento in piani di sistemazione idrogeologica di emergenza di altri) nella valutazione dei terreni in contestazione che ne avevano compromesso l’edificabilità. 2.1. Il motivo è infondato. In tema di ICI, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità, sebbene non esclusa da vincoli specifici, che possono incidere unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, non sussiste, invece, in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23206 del 18/09/2019; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33012 del 14/12/2019). Pertanto, solo un vincolo di inedificabilità assoluta è idoneo ad escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo. D’altra parte, i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14763 del 15/07/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23814 del 23/11/2016; Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 17764 del 06/07/2018). In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., in l. 248 del 2005 e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno per la presenza di vincoli di destinazione, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell'area per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25676 del 24/10/2008; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21080 del 07/08/2019). Orbene, fermo restando che la odierna ricorrente non ha contestato quanto affermato dalla CTR (secondo cui alcuni terreni sono situati in zone del centro storico e per altri è già stata stipulata una convenzione di lottizzazione), per la determinazione del valore venale di un terreno, a norma dell'art. 39 legge n. 2359 del 1865, sono da considerarsi edificabili le aree qualificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica (ivi compresi quelli per l'edilizia residenziale pubblica), in quanto la destinazione legale imprime ad esse una qualità che non richiede di essere confermata da ulteriori indagini, e ciò a prescindere dalla classificazione catastale del terreno (nella specie, orto) e dalla mancanza di opere di urbanizzazione, che può incidere solo ai fini della concreta determinazione del valore dell'area. Anche, poi, a voler aderire alla tesi secondo cui per i terreni ubicati in [OSCURATO:PERSONA] il cd. [OSCURATO:PERSONA] adottato all’indomani degli eventi alluvionali del 2006 avrebbe previsto il blocco del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi edilizi, non vi è chi non veda che non si sarebbe al cospetto di un vincolo di inedificabilità assoluta. Da ultimo, sebbene il processo tributario non sia annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito, sicché il giudice tributario, nel rideterminare il valore di aree edificabili ai fini ICI, rispetto alla stima fattane negli atti impositivi impugnati, deve procedere ad un proprio giudizio estimatorio, sulla base degli elementi provati e comunque non controversi (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 21695 del 19/09/2017), la contribuente non ha neppure dedotto, e tanto meno provato, di aver riproposto, con l’atto di appello, la domanda subordinata tesa alla rideterminazione di un minor valore dei terreni in oggetto. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, la “contraddittorietà tra provvedimenti, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il Comune aveva, in relazione a terreni collocati nella medesima area e con le medesime caratteristiche, dichiarato due valori diversi con due distinti provvedimenti. 3.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018). Nel caso di specie, il ricorrente, oltre a non lamentare la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., non ha operato alcun riferimento alla nullità della decisione impugnata. Senza tralasciare che il valore che, a titolo di indennità di esproprio, sarebbe stato riconosciuto con la determina n. 91 del 26 ottobre 2007 è stato riferito (cfr. pagina 25 del ricorso) ai “terreni siti in località Lacquari, Foglio n. 37, particella n. 906”, laddove quelli in contestazione sono contraddistinti dalle particelle nn. 70, 95, 49 e 904 (cfr. pagina 19 del ricorso). 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per aver la CTR liquidato le spese in favore del Comune nonostante si fosse costituito in giudizio tramite un proprio funzionario delegato. 4.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. E’ inammissibile nella parte in cui denuncia una motivazione insufficiente e contraddittoria, per le ragioni già esposte nell’analizzare il primo motivo. E’ infondato in quanto nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 17/09/2019; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto difese. P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da par