CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1978
Cassazione n. 41129/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il contestato reato di truffa, travisamento della prova, violazione degli artt. 133 e 62, n. 4) cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, violazione dell'art. 131-bis cod. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in quanto riproducono profili di censura già svolti in appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare privi di specificità e soltanto apparenti; il ricorrente, invero, ha contestato la decisione dei giudici di merito perché fondata su una valutazione asseritamente erronea delle risultanze processuali, finendo così per prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle stesse, e, dunque, doglianze che esorbitano dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte; che, infatti, deve ribadirsi come sia preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), avendo l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha reso una motivazione che appare immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settem