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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 23448/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4448-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro L.I.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in concordato, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [OSCURATO:PERSONA] di appalto di servizi di trasporto Contratto di trasporto Distinzione R.G.N. 4448/2019 Cron.

Rep.

Ud. 04/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 528/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/08/2018 R.G.N. 1033/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 521/2017, il Tribunale di Lucca -in accoglimento delle domande in via principale spiegate dai lavoratori attuali ricorrenti per cassazione, in distinti ricorsi introduttivi, che avevano dato luogo a procedimenti poi riuniti -aveva condannato la GPA di [OSCURATO:PERSONA] (rimasta contumace), la [OSCURATO:PERSONA] e la TAIMS s.r.l. a pagare, in solido tra loro, le somme di denaro richieste dagli attori in ciascun ricorso per differenze retributive a vario titolo, oltre al pagamento delle spese processuali; in accoglimento della relativa domanda della TAIMS s.r.l., aveva dichiarato la GPA di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] obbligata a tenere indenne la TAIMS per ogni conseguenza pregiudizievole per le condanne suddette.

2. In sintesi, gli attori avevano sostenuto che la GPA, impresa di cui erano formal- mente dipendenti con mansioni di autista, ma che era priva della licenza di autotrasporto, non era la loro effettiva datrice di lavoro, bensì un soggetto fittiziamente interposto, e che loro datore di lavoro fosse [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale di au- totrasporti; e deducevano, inoltre, che le prestazioni lavorative, per i periodi indicati per ciascuno di loro, erano state rese nell’ambito di un rapporto intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la TAIMS [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto carico, trasporto e scarico di biancheria per uso alberghiero e per case di cura; rapporto dagli stessi inqua- drato come appalto di servizi di trasporto; il che, a sua volta, dava luogo alla responsabilità solidale anche della TAIMS, ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, per gli emolumenti da loro rivendicati.

Prospettazioni, queste, ritenute fondate dal primo giudice.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, nella contumacia, questa volta, anche della [OSCURATO:PERSONA], oltre che della GPA di [OSCURATO:PERSONA] (già contumace in prime cure), in accoglimento dell’appello proposto dalla L.I.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che aveva incorporato per fusione la TAIMS, convenuta in primo grado), e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, respingeva le domande proposte in primo grado dai lavoratori nei confronti della TAIMS s.r.l., cui era subentrata l’appellante L.I.C.in secondo grado, e condannava gli appellanti a rifondere a detta appellante le spese del doppio grado del giudizio, come liquidate.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, richiamati diversi precedenti di le- gittimità circa la distinzione trail contratto di appalto, in particolare di servizi di trasporto, e contratto di trasporto, osservava che le allegazioni di fatto contenute nei ricorsi presen- tati dai lavoratori, la forma contrattuale adottata dalla TAIMS s.r.l. e l’impresa Zullo (ossia, un contratto di trasporto), e l’attività specifica svolta da quest’ultima impresa (come indi- cata in una visura camerale) inducevano a confermare il contenuto di una sentenza, pas- sata in giudicato, dello stesso Tribunale di Lucca, avente ad oggetto somme richieste alla TAIMS a seguito di accertamento congiunto INPS-DPL.

Concludeva, allora, che concorre- vano elementi documentali e fattuali tali da confermare il rapporto in esame come con- tratto di trasporto con conseguente esclusione della responsabilità prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 per il contratto di appalto, rispetto alla TAIMS, cui era su- bentrata l’appellante L.I.C. s.r.l.; il che comportava la su specificata riforma in parte qua della sentenza di primo grado.

5. Avverso tale decisione il Berkane, l’Ahcene, il Perez, il [OSCURATO:PERSONA] e il Fati hanno proposto unico ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

6. Ha resistito la società intimata con controricorso e successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ilprimo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 2909. c.c.”.

Secondo gli stessi, la Corte d’appello di Firenze ha ritenuto che nella fattispecie in discussione si dovesse trattare di contratto di trasporto sul convincimento che una sentenza del Tribunale di Lucca (n. 167 del 27.3.2014), passata in giudicato, aveva ritenuto l’esistenza di un contratto di trasporto invece che di un contratto di appalto di servizi di trasporto, e che tale sentenza potesse avere efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale.

Deducono, allora, gli impugnanti che l’oggetto di quel procedimento era diverso da quello che ci occupa e che anche le parti dei due procedimenti erano diverse, sicché la Corte territoriale aveva errato sulla efficacia di giudicato della sentenza suddetta del Tribunale di Lucca.

2. Con il secondo motivo essi denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Deducono in sintesi che la produzione di diverse fatture in primo grado da parte della TAIMS s.r.l. determinava la prova che il corrispettivo non era riferibile al singolo trasporto, ma ad un corrispettivo unitario, ragionper cui in questo caso la Corte d’appello di Firenze aveva errato non avendo preso in considerazione tale documentazione.

3. Con un terzo motivo deducono la “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 29 comma 2° d.lgs. 276/03”.

Sostengono che essi avevano spiegato la dinamica delle giornate lavorative, l’organizzazione, la ripetitività dei viaggi, il corrispettivo unitario, e da ciò risultava l’errore della Corte territoriale sulla man- cata configurazione del contratto di appalto di servizi di trasporto nel rapporto intercorso all’epoca tra la [OSCURATO:PERSONA] e la TAIMS s.r.l.

4. Il primo motivo è infondato.

5. La Corte territoriale, infatti, non ha assolutamente violato l’art. 2909 c.c. circa l’efficaciaoggettiva e soggettiva, sul piano sostanziale, della cosa giudicata.

In particolare, come ben risulta dalla sua motivazione, la Corte d’appello neppure ha annesso efficacia riflessa in questo giudizio alla sentenza del Tribunale di Lucca, cui si è riferita.Piuttosto, a proposito della rilevanza di quest’ultima nel procedimento ha richiamato Cass. n. 19429/2007, secondo la quale la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l’effetto vincolante di cui all’art. 2909 c.c., può avere comunque l’efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando algiudice di merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.

E la Corte di merito si è certamente attenuta a tale principio (che riflette un indirizzo consolidato di legittimità: cfr., ad es., in termini esatti o analoghi Cass. civ., sez.

III, 20.2.2013, n. 4241; id., sez.

V, 15.6.2011, n. 13084; id., sez.

I, 27.4.2011, n. 9384).

5.1. Più nello specifico, tenendo ben presente che lasentenza del Tribunale di Lucca in data 27.3.2014 era stata pronunciata tra parti diverse da quelle del suo giudizio in procedimento avente ad oggetto somme richieste alla TAIMS a seguito di accertamento congiunto INPS-DPL, ha considerato ancor prima: anzitutto le allegazioni degli stessi attori nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado (poi riuniti), circa l’attività da loro svolta; quindi, il dato che il contratto stipulato tra la TAIMS e la ditta Zullo, era qualificato come contratto di trasporto; poi, una visura camerale circa l’attività svolta da quella impresa.

Dopo la considerazione di tali fonti di prova la Corte d’appello ha tenuto conto anche della suddetta sentenza che aveva accertato la genuinità del contratto di trasporto stipu- lato con la ditta Zullo e quindi la non configurabilità di un contratto di appalto, riferendone un passaggio motivazionale (cfr. in extensopagg. 5-6 della sua sentenza).

E’ di tutta evidenza, perciò, che la ridetta sentenza passata in cosa giudicata costi- tuiva solo uno degli elementi di prova valutati, tanto che la Corte fiorentina ha concluso nel senso che concorrevano “elementi documentali e fattuali tali da confermare il rapporto in esame come contratto di trasporto con conseguente esclusione della responsabilità pre- vista dall’art. 29 citato per il contratto di appalto”.

6. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.7.

Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).

7.1. Nel caso di specie, i ricorrenti, non solo non hannotrascritto le fatture emesse dalla Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] alla Taims genericamente indicate in ricorso (solo nel numero e per gli anni 2007, 2008 e 2009, non nel contenuto), ma deducono in realtà la mancata considerazione, non di fatti storici in ipotesi secondari, bensì di tali documenti, e, comunque, non hanno specificato come e quando dette emergenze abbiano formato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre, ne hanno dedotto la decisività in termini certa- mente non di intuitiva evidenza, assumendosi che le stesse proverebbero che “il corrispet- tivo non era riferibile al singolo trasporto ma ad un corrispettivo unitario” (laddove la molteplicità delle fatture nell’arco di un triennio deporrebbe in senso opposto).

Lo sviluppo della doglianza, peraltro, contiene la proposta di un differente apprezzamento delle risul- tanze probatorie, il che non può ovviamente trovare ingresso in questa sede di legittimità.

8. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.

9. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispon- dente alle esigenze del committente (così Cass. civ., sez. lav., 6.3.2020, n. 6449; e in termini esatti o analoghi id., sez.

III, 14.7.2015, n. 14670; id., sez.

II, 17.10.1992, n. 11430; id., sez.

I, 11.5.1982, n. 2926; id., sez.

I, 29.4.1981, n. 2620; id., sez.

I, 21.3.1980, n. 1902; id., sez.

III, 16.10.1979, n. 5397).10.

La Corte di merito preliminarmente ha fatto riferimento per l’appunto a questo orientamento (cfr. pag. 5 della sua sentenza), ed il suo accertamento probatorio, nei ter- mini dianzi già riassunti nell’esaminare il primo motivo di ricorso, appare conforme a tali principi.

11. La censura in esame, del resto, non evidenzia vizi di sussunzione della fattispecie concreta come accertata dalla Corte distrettuale, men che meno rispetto alle previsioni di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, ossia l’unica norma di cui si lamenta la vio- lazione o la falsa applicazione (la controricorrente ha fatto condivisibilmente notare che il thema decidendumin punto di diritto riguardava piuttosto il distinguo tra il contratto di appalto ex art. 1655 c.c., sub speciedi appalto di servizi di trasporto, e quello di trasporto ex art. 1678 c.c.).

Essa, piuttosto, si basa su una lettura delle risultanze processuali, diversa da quella operata dai giudici di secondo grado, peraltro proposta in termini assertivi (cfr. in partico- lare pagg. 18-20 del ricorso), richiamandosi per lo più precedenti giurisprudenziali espres- sivi di principi non diversi da quelli sopra ricordati.

12. I ricorrenti, pertanto, in quanto soccombenti, devono essere condannati al paga- mento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liqui- date come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4448-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro L.I.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in concordato, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [OSCURATO:PERSONA] di appalto di servizi di trasporto Contratto di trasporto Distinzione R.G.N. 4448/2019 Cron. Rep. Ud. 04/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 528/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/08/2018 R.G.N. 1033/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 521/2017, il Tribunale di Lucca -in accoglimento delle domande in via principale spiegate dai lavoratori attuali ricorrenti per cassazione, in distinti ricorsi introduttivi, che avevano dato luogo a procedimenti poi riuniti -aveva condannato la GPA di [OSCURATO:PERSONA] (rimasta contumace), la [OSCURATO:PERSONA] e la TAIMS s.r.l. a pagare, in solido tra loro, le somme di denaro richieste dagli attori in ciascun ricorso per differenze retributive a vario titolo, oltre al pagamento delle spese processuali; in accoglimento della relativa domanda della TAIMS s.r.l., aveva dichiarato la GPA di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] obbligata a tenere indenne la TAIMS per ogni conseguenza pregiudizievole per le condanne suddette. 2. In sintesi, gli attori avevano sostenuto che la GPA, impresa di cui erano formal- mente dipendenti con mansioni di autista, ma che era priva della licenza di autotrasporto, non era la loro effettiva datrice di lavoro, bensì un soggetto fittiziamente interposto, e che loro datore di lavoro fosse [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale di au- totrasporti; e deducevano, inoltre, che le prestazioni lavorative, per i periodi indicati per ciascuno di loro, erano state rese nell’ambito di un rapporto intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la TAIMS [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto carico, trasporto e scarico di biancheria per uso alberghiero e per case di cura; rapporto dagli stessi inqua- drato come appalto di servizi di trasporto; il che, a sua volta, dava luogo alla responsabilità solidale anche della TAIMS, ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, per gli emolumenti da loro rivendicati. Prospettazioni, queste, ritenute fondate dal primo giudice. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, nella contumacia, questa volta, anche della [OSCURATO:PERSONA], oltre che della GPA di [OSCURATO:PERSONA] (già contumace in prime cure), in accoglimento dell’appello proposto dalla L.I.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che aveva incorporato per fusione la TAIMS, convenuta in primo grado), e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, respingeva le domande proposte in primo grado dai lavoratori nei confronti della TAIMS s.r.l., cui era subentrata l’appellante L.I.C.in secondo grado, e condannava gli appellanti a rifondere a detta appellante le spese del doppio grado del giudizio, come liquidate. 4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, richiamati diversi precedenti di le- gittimità circa la distinzione trail contratto di appalto, in particolare di servizi di trasporto, e contratto di trasporto, osservava che le allegazioni di fatto contenute nei ricorsi presen- tati dai lavoratori, la forma contrattuale adottata dalla TAIMS s.r.l. e l’impresa Zullo (ossia, un contratto di trasporto), e l’attività specifica svolta da quest’ultima impresa (come indi- cata in una visura camerale) inducevano a confermare il contenuto di una sentenza, pas- sata in giudicato, dello stesso Tribunale di Lucca, avente ad oggetto somme richieste alla TAIMS a seguito di accertamento congiunto INPS-DPL. Concludeva, allora, che concorre- vano elementi documentali e fattuali tali da confermare il rapporto in esame come con- tratto di trasporto con conseguente esclusione della responsabilità prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 per il contratto di appalto, rispetto alla TAIMS, cui era su- bentrata l’appellante L.I.C. s.r.l.; il che comportava la su specificata riforma in parte qua della sentenza di primo grado. 5. Avverso tale decisione il Berkane, l’Ahcene, il Perez, il [OSCURATO:PERSONA] e il Fati hanno proposto unico ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 6. Ha resistito la società intimata con controricorso e successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ilprimo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 2909. c.c.”. Secondo gli stessi, la Corte d’appello di Firenze ha ritenuto che nella fattispecie in discussione si dovesse trattare di contratto di trasporto sul convincimento che una sentenza del Tribunale di Lucca (n. 167 del 27.3.2014), passata in giudicato, aveva ritenuto l’esistenza di un contratto di trasporto invece che di un contratto di appalto di servizi di trasporto, e che tale sentenza potesse avere efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale. Deducono, allora, gli impugnanti che l’oggetto di quel procedimento era diverso da quello che ci occupa e che anche le parti dei due procedimenti erano diverse, sicché la Corte territoriale aveva errato sulla efficacia di giudicato della sentenza suddetta del Tribunale di Lucca. 2. Con il secondo motivo essi denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Deducono in sintesi che la produzione di diverse fatture in primo grado da parte della TAIMS s.r.l. determinava la prova che il corrispettivo non era riferibile al singolo trasporto, ma ad un corrispettivo unitario, ragionper cui in questo caso la Corte d’appello di Firenze aveva errato non avendo preso in considerazione tale documentazione. 3. Con un terzo motivo deducono la “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 29 comma 2° d.lgs. 276/03”. Sostengono che essi avevano spiegato la dinamica delle giornate lavorative, l’organizzazione, la ripetitività dei viaggi, il corrispettivo unitario, e da ciò risultava l’errore della Corte territoriale sulla man- cata configurazione del contratto di appalto di servizi di trasporto nel rapporto intercorso all’epoca tra la [OSCURATO:PERSONA] e la TAIMS s.r.l. 4. Il primo motivo è infondato. 5. La Corte territoriale, infatti, non ha assolutamente violato l’art. 2909 c.c. circa l’efficaciaoggettiva e soggettiva, sul piano sostanziale, della cosa giudicata. In particolare, come ben risulta dalla sua motivazione, la Corte d’appello neppure ha annesso efficacia riflessa in questo giudizio alla sentenza del Tribunale di Lucca, cui si è riferita.Piuttosto, a proposito della rilevanza di quest’ultima nel procedimento ha richiamato Cass. n. 19429/2007, secondo la quale la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l’effetto vincolante di cui all’art. 2909 c.c., può avere comunque l’efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando algiudice di merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa. E la Corte di merito si è certamente attenuta a tale principio (che riflette un indirizzo consolidato di legittimità: cfr., ad es., in termini esatti o analoghi Cass. civ., sez. III, 20.2.2013, n. 4241; id., sez. V, 15.6.2011, n. 13084; id., sez. I, 27.4.2011, n. 9384). 5.1. Più nello specifico, tenendo ben presente che lasentenza del Tribunale di Lucca in data 27.3.2014 era stata pronunciata tra parti diverse da quelle del suo giudizio in procedimento avente ad oggetto somme richieste alla TAIMS a seguito di accertamento congiunto INPS-DPL, ha considerato ancor prima: anzitutto le allegazioni degli stessi attori nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado (poi riuniti), circa l’attività da loro svolta; quindi, il dato che il contratto stipulato tra la TAIMS e la ditta Zullo, era qualificato come contratto di trasporto; poi, una visura camerale circa l’attività svolta da quella impresa. Dopo la considerazione di tali fonti di prova la Corte d’appello ha tenuto conto anche della suddetta sentenza che aveva accertato la genuinità del contratto di trasporto stipu- lato con la ditta Zullo e quindi la non configurabilità di un contratto di appalto, riferendone un passaggio motivazionale (cfr. in extensopagg. 5-6 della sua sentenza). E’ di tutta evidenza, perciò, che la ridetta sentenza passata in cosa giudicata costi- tuiva solo uno degli elementi di prova valutati, tanto che la Corte fiorentina ha concluso nel senso che concorrevano “elementi documentali e fattuali tali da confermare il rapporto in esame come contratto di trasporto con conseguente esclusione della responsabilità pre- vista dall’art. 29 citato per il contratto di appalto”. 6. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.7. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973). 7.1. Nel caso di specie, i ricorrenti, non solo non hannotrascritto le fatture emesse dalla Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] alla Taims genericamente indicate in ricorso (solo nel numero e per gli anni 2007, 2008 e 2009, non nel contenuto), ma deducono in realtà la mancata considerazione, non di fatti storici in ipotesi secondari, bensì di tali documenti, e, comunque, non hanno specificato come e quando dette emergenze abbiano formato oggetto di discussione tra le parti. Inoltre, ne hanno dedotto la decisività in termini certa- mente non di intuitiva evidenza, assumendosi che le stesse proverebbero che “il corrispet- tivo non era riferibile al singolo trasporto ma ad un corrispettivo unitario” (laddove la molteplicità delle fatture nell’arco di un triennio deporrebbe in senso opposto). Lo sviluppo della doglianza, peraltro, contiene la proposta di un differente apprezzamento delle risul- tanze probatorie, il che non può ovviamente trovare ingresso in questa sede di legittimità. 8. Parimenti inammissibile è il terzo motivo. 9. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispon- dente alle esigenze del committente (così Cass. civ., sez. lav., 6.3.2020, n. 6449; e in termini esatti o analoghi id., sez. III, 14.7.2015, n. 14670; id., sez. II, 17.10.1992, n. 11430; id., sez. I, 11.5.1982, n. 2926; id., sez. I, 29.4.1981, n. 2620; id., sez. I, 21.3.1980, n. 1902; id., sez. III, 16.10.1979, n. 5397).10. La Corte di merito preliminarmente ha fatto riferimento per l’appunto a questo orientamento (cfr. pag. 5 della sua sentenza), ed il suo accertamento probatorio, nei ter- mini dianzi già riassunti nell’esaminare il primo motivo di ricorso, appare conforme a tali principi. 11. La censura in esame, del resto, non evidenzia vizi di sussunzione della fattispecie concreta come accertata dalla Corte distrettuale, men che meno rispetto alle previsioni di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, ossia l’unica norma di cui si lamenta la vio- lazione o la falsa applicazione (la controricorrente ha fatto condivisibilmente notare che il thema decidendumin punto di diritto riguardava piuttosto il distinguo tra il contratto di appalto ex art. 1655 c.c., sub speciedi appalto di servizi di trasporto, e quello di trasporto ex art. 1678 c.c.). Essa, piuttosto, si basa su una lettura delle risultanze processuali, diversa da quella operata dai giudici di secondo grado, peraltro proposta in termini assertivi (cfr. in partico- lare pagg. 18-20 del ricorso), richiamandosi per lo più precedenti giurisprudenziali espres- sivi di principi non diversi da quelli sopra ricordati. 12. I ricorrenti, pertanto, in quanto soccombenti, devono essere condannati al paga- mento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liqui- date come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 23448/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris