Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24459/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19533/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controri corso (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Toscanan. 66/08/2019, depositata il 17.01.2019.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del 10 giugno2025; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso; Oggetto: Accisa– sentiti, per la ricorrente, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] , nonché,per la controricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Firenze accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) avverso il diniego di rimborso n.

A/15706del 4.10.2012, riguardante l ’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica utilizzata per la produzione di calcestruzzo ed impieghi accessori presso lo stabilimento di Greve in Chianti, per il periodo dal settembre del 2010 al dicembre del 2011.

La richiesta di rimborso era stata presentata ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), in quanto l’addizionale provinciale, corrisposta dalla [OSCURATO:PERSONA] ai propri fornitori, già disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con l. n. 20 del 1989, come modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007,poi abrogato a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era in contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, per il periodo dall’entrata in vigore di quest’ultima (15 gennaio 2009) fino all’abrogazione delle imposte addizionali all’accisa.

La CTR della Toscanarigettava l’appello proposto dall ’Agenzia delle dogane, osservando che: - il diritto al rimborso spetta, in forma diretta, a chiunque dimostri di avere pagato e, quindi, anche al consumatore finale nei confronti dell’Ente impositore che per effetto del pagamento si è indebitamente arricchito; - l’addizionale provinciale non era dovuta anche prima dell’abrogazione della disposizione normativa che la prevedeva, stante la sua incompatibilità con i principi della direttiva comunitaria del 2008.

L’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi .

La contribuenteresisteva con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con ilprimo motivo d i ricorso l ’Agenzia deduce , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l a violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 53, comma 1, del TUA e 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che la contribuente, sebbene estranea al rapporto tributario,fosse legittimata a chiedere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa, la cui titolaritàspettava unicamente al fornitore, in quantosoggetto passivo dell’imposta.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’addizionale provinciale fosse incompatibile con l’art. 1, comma 2, della Direttiva 2008/118/CE, senza considerare che la stessa non necessiterebbe del vaglio sulla “finalità specifica”, costituendo una componente dell’accisa armonizzata, applicata in conformità alla direttiva 2003/96.

Rilevato che va rilevata d’ufficio la questione riguardante gli effetti della recente sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c) e 2, del d.l. n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, nella l. n. 20 del 1989, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007)sulla legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso dell’addizionale provinciale dell’accisa direttamente all’Amministrazione finanziaria, essendo necessario instaurare su tale questione il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima.

P.Q.M La Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., assegnando al P.G. e alle parti un termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19533/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controri corso (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Toscanan. 66/08/2019, depositata il 17.01.2019. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del 10 giugno2025; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso; Oggetto: Accisa– sentiti, per la ricorrente, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] , nonché,per la controricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Firenze accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) avverso il diniego di rimborso n. A/15706del 4.10.2012, riguardante l ’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica utilizzata per la produzione di calcestruzzo ed impieghi accessori presso lo stabilimento di Greve in Chianti, per il periodo dal settembre del 2010 al dicembre del 2011. La richiesta di rimborso era stata presentata ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), in quanto l’addizionale provinciale, corrisposta dalla [OSCURATO:PERSONA] ai propri fornitori, già disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con l. n. 20 del 1989, come modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007,poi abrogato a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era in contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, per il periodo dall’entrata in vigore di quest’ultima (15 gennaio 2009) fino all’abrogazione delle imposte addizionali all’accisa. La CTR della Toscanarigettava l’appello proposto dall ’Agenzia delle dogane, osservando che: - il diritto al rimborso spetta, in forma diretta, a chiunque dimostri di avere pagato e, quindi, anche al consumatore finale nei confronti dell’Ente impositore che per effetto del pagamento si è indebitamente arricchito; - l’addizionale provinciale non era dovuta anche prima dell’abrogazione della disposizione normativa che la prevedeva, stante la sua incompatibilità con i principi della direttiva comunitaria del 2008. L’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi . La contribuenteresisteva con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con ilprimo motivo d i ricorso l ’Agenzia deduce , in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l a violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 53, comma 1, del TUA e 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che la contribuente, sebbene estranea al rapporto tributario,fosse legittimata a chiedere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa, la cui titolaritàspettava unicamente al fornitore, in quantosoggetto passivo dell’imposta. Con il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’addizionale provinciale fosse incompatibile con l’art. 1, comma 2, della Direttiva 2008/118/CE, senza considerare che la stessa non necessiterebbe del vaglio sulla “finalità specifica”, costituendo una componente dell’accisa armonizzata, applicata in conformità alla direttiva 2003/96. Rilevato che va rilevata d’ufficio la questione riguardante gli effetti della recente sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c) e 2, del d.l. n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, nella l. n. 20 del 1989, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007)sulla legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso dell’addizionale provinciale dell’accisa direttamente all’Amministrazione finanziaria, essendo necessario instaurare su tale questione il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima. P.Q.M La Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., assegnando al P.G. e alle parti un termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione
Sentenza Cassazione n. 24459/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris