CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28353/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria del difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e, comunque, la conferma delle statuizioni civili; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; oc( [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di assoluzione di primo grado per non aver commesso il fatto, dichiarava non doversi procedere per prescrizione nei confronti del ricorrente. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Ancona propone ricorso per cassazione il CECCACCI, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie doglianze a due motivi, di seguito richiamati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 576 e 597 cod. proc. pen. Evidenzia a sostegno della propria doglianza la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la sentenza impugnata, nel dispositivo, pur a fronte di un appello della sola parte civile, ha modificato la statuizione assolutoria piena di primo grado con la dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo il CECCACCI deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 129, 530, 533, 546, 598 e 603 cod. proc. pen., nonché agli artt. 6 CEDU e 111 Cost.Il ricorrente lamenta a riguardo che la pronuncia della Corte d'appello ha modificato la decisione di assoluzione applicando la regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. senza fornire, nonostante l'ampia motivazione del giudice di primo grado sull'assenza degli elementi costitutivi del fatto di reato, una necessaria e penetrante analisi critica della motivazione né procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che sarebbe stata necessaria per la differente valutazione delle prove dichiarative acquisite. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, che possono essere valutati unitariamente, sono fondati per le ragioni di seguito indicate. I fatti processuali sottesi all'impugnazione possono essere sintetizzati nei seguenti termini: nel giudizio di primo grado, il Tribunale, pur essendo già maturata la prescrizione per tutti i coimputati, aveva ritenuto di differenziare la posizione del CECCACCI ritenendo di poter adottare nei confronti dello stesso, in ragione degli elementi istruttori acquisiti, una decisione assolutoria nel merito con la formula «per non aver commesso il fatto». A fronte dell'impugnazione della parte civile, la Corte territoriale non si è limitata a circoscrivere il proprio esame alle questioni diverse da quelle di rilievo penalistico per poter pervenire ad una decisione di eventuale condanna al risarcimento dei danni occorsi agli appellanti ritenendo di dover - peraltro in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - modificare l'esito, agli effetti penali, decisorio in quello di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La pronuncia impugnata è così incorsa nei gravi vizi denunciati ed, essenzialmente, nella violazione del fondamentale principio del divieto di reformatio in peius. Costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è illegittima, poiché viola il divieto della reformatio in peius, la pronuncia del giudice di appello che, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, su impugnazione della sola parte civile della sentenza di primo grado che ha assolto l'imputato, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione. Infatti, se è vero che l'art. 576 cod. proc. pen. riconosce alla parte civile la legittimazione a presentare impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento o di assoluzione e a chiedere la condanna dell'imputato alla restituzione o al risarcimento del danno, indipendentemente dall'impugnazione del P.M. e anche in assenza di questa, tuttavia, in siffatte ipotesi la parte civile, in deroga a quanto previsto dall'art. 538 cod. proc. pen., può chiedere al giudice penale un accertamento incidentale sulle questioni penali (da valere solo virtualmente come una condanna) ai soli fini dell'accoglimento della sua domanda di restituzione o di risarcimento del danno causato dal reato, senza tuttavia poter ottenere alcun mutamento delle statuizioni sull'azione penale che, avendo formato un giudicato interno, restano formalmente immodificabili in assenza del gravame del rappresentante della pubblica accusa (ex multis, Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019, Rv. 277375 - 03; Sez. 2, n. 22170 del 24/04/2019, Rv. 275589; Sez. 4, n. 48781 del 23/09/2016, Rv. 268344; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, Rv. 251061; Sez. 2, n. 17108 del 22/03/2011, non mass.; Sez. 5, n. 3670 del 27/10/2010, dep. 2011, Rv. 249698). Nella situazione processuale così delineata l'accertamento sulla responsabilità penale deve essere compiuto dal giudice dell'impugnazione solo in motivazione e in maniera funzionale all'adozione dell'unica decisione finale consentitagli, da esplicitare nel dispositivo, cioè quella sulla fondatezza o meno della richiesta della parte impugnante alla restituzione o al risarcimento del danno.Vi è infatti che l'ipotesi disciplinata dall'art. 576 cod. proc. pen. costituisce una eccezione alla regola generale fissata dall'art. 538 dello stesso codice, ben potendo il giudice dell'impugnazione pronunciarsi sulla fondatezza dell'azione civile indipendentemente dalla contestuale formalizzazione di una pronuncia di condanna penale. In sostanza, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermarne la responsabilità, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894). 1.2. La sentenza impugnata, inoltre, è incorsa nell'ulteriore errore di aver deciso in appello, a fronte della pronuncia assolutoria di primo grado, in virtù della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., regola per la quale, in presenza di una causa di estinzione immediatamente dichiarabile, il giudice può pronunciare una sentenza di assoluzione dell'imputato nel merito solamente quando risulti evidente una delle cause liberatorie ivi elencate. A riguardo, occorre ricordare che la richiamata norma prevede una speciale 'regola di giudizio', indicando le particolari condizioni per la prevalenza della formula di assoluzione nel merito sulla formula di proscioglimento immediato per l'accertata esistenza di una causa estintiva del reato: la formula di merito prevale, cioè, solo quando i presupposti per la sua adozione sono stati già acquisiti ed emergono con evidenza dagli atti a disposizione, senza necessità di alcun approfondimento. In tal modo il legislatore ha inteso conciliare il principio del favor rei, che permea l'intera disposizione dell'art. 129, con le esigenze di economia processuale, dunque con il principio della ragionevole durata per cui il processo deve arrestarsi quando emergano immediatamente le ragioni per non proseguirlo: l'adozione di un siffatto criterio di giudizio 'semplificato', in base al quale il giudice deve far prevalere la causa della immediata declaratoria di estinzione del reato laddove riconosca una contraddittorietà o una insufficienza della prova, è, tuttavia, equilibrata - come la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire esaminando una serie di questioni di legittimità aventi ad oggetto tale disposizione (v. C. Cost., ord. nn. 300 e 362 del 1991) - dalla possibilità riconosciuta all'imputato di rinunciare alla causa estintiva del reato e di chiedere così di essere giudicato nel merito. Nella fattispecie processuale in esame, tuttavia, a fronte di un'impugnazione della pronuncia assolutoria ad iniziativa della sola parte civile e non anche del Pubblico Ministero, la Corte territoriale ha erroneamente valorizzato, pur non citandola espressamente, la regula iuris enunciata dalla Sezioni Unite con la nota sentenza 'Tettamanti' del 2009, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Il richiamo a tale principio deve ritenersi del tutto improprio, per l'ovvia considerazione che il caso considerato dalle Sezioni Unite riguardava, appunto, una ipotesi in cui la sentenza era stata impugnata, oltre che dalla parte civile, anche dall'imputato e dal Pubblico ministero, e nella quale si discuteva in ordine alla definizione dell'ambito di operatività della norma prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., inconferente nella fattispecie in esame. Di contro la speciale 'regola di giudizio' dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non trova applicazione laddove il giudice dell'appello sia chiamato a pronunciarsi sulla sola impugnazione della parte civile, e dunque a valutare il compendio probatorio ai fini della decisione sulle statuizioni civili, sia pur previa una incidentale valutazione della responsabilità penale dell'imputato, in quanto tale canone di giudizio, ispirato a ragioni di economia processuale, è compatibile con le garanzie difensive solamente laddove il giudice penale sia chiamato a pronunciarsi sulla regiudicanda penale, atteso che l'operatività di quel criterio di prevalenza di formule è 'equilibrato' dalla possibilità per l'imputato, propria del solo giudizio penale, di rinunciare alla causa di estinzione del reato. Questo 'meccanismo' di riequilibrio, invece, non è egualmente assicurato laddove il giudice sia chiamato a pronunciarsi sulle sole questioni civili. Ammettere, in siffatte ipotesi, l'operatività di quel criterio di giudizio 'semplificato' significherebbe sacrificare in maniera ingiustificata le ragioni difensive dell'imputato, che, pur avendo già beneficiato di una pronuncia penale assolutoria di merito nel giudizio di primo grado, a fronte delle doglianze della parte civile, vedrebbe sacrificata la garanzia di un accertamento pieno del merito. 2. Per le indicate ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Non occorre provvedere sulle spese della parte civile che ha presentato una memoria scritta nel presente giudizio senza tuttavia richiedere la liquidazione delle stesse. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta