CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 86 elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] energia in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (in esito a rinuncia al mandato dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) , presso lo studio delquale in Roma, alla via Bertoloni, n. 29 elettivamente si domiciliano Oggetto: Impresa in amministrazione straordinaria- Prededucibilità-Presupposti.RG n. 25609/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore -controricorrente- per la cassazione deldecreto del tribunale di M ilano , depositato in data9 luglio 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 29 marzo 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Il Tribunale di Milano, con decreto del 9 luglio 2018, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] energia, proposta da [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere collocazione in prededuzione al proprio credito, ammesso dal g.d. al chirografo, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 347/03. Il tribunale, premesso che ai fini dell'attribuzione della prededuzione devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, come delineata dall’art. 3 del d.l. n. 347/03, l’ha esclusa ritenendo che la [OSCURATO:SOCIETA], sebbene appartenente al gruppo ILVA, non pote s se qualificarsi come impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 207/17. La [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso contro questo decreto per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui la [OSCURATO:SOCIETA] energia in amministrazione straordinaria replica con controricorso , pure corredato di memoria. Motivi della decisione 1.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 347/03 e dell’art. 12 delle preleggi perché il tribunale avrebbe interpretato la norma ricorrendo al criterio sussidiario della ricerca della volontà del legislatore, invece di RG n. 25609/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore applicare il criterio letterale, imposto dal chiaro tenore della norma (primo motivo), nonché la violazione o falsa applicazione delle medesime norme perché il giudice non avrebbe applicato l’art. 3 del d.l. n. 347/03 secondo l’intenzione del legislatore (secondo motivo). Ad avviso di [OSCURATO:SOCIETA], posto che la capogruppo ILVA è stata dichiarata “ impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”, anche i creditori delle imprese che compongono il gruppo avrebbero diritto a ottenere l’applicazione della medesima disciplina. Inoltre, aggiunge la ricorrente, l’inserimento del comma 1 - ter dell’art. 3 del d.l. n. 347/03, varato per propiziare lo sviluppo della città e dell’area di Taranto, non consentirebbe di separare, in via interpretativa, le sorti delle piccole e medie imprese creditrici della capogruppo da quelle delle imprese creditrici del gruppo , sottoposto alla medesima procedura concorsuale. 2.- La censura complessivamente proposta è infondata, come questa Corte ha già stabilito in relazione a fattispecie similari (si veda no Cass. n. 4341/20 ; sulla medesima falsariga, Cass. n. 16304/21). L’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03 prevede i seguenti elementi costitutivi della prededuzione: - la debitrice ammessa alla procedura straordinaria dev'essere un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 207/12; - si deve trattare di crediti vantati da piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, della Commissione relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e RG n. 25609/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute, oggetto del D.P.C.M. 14 marzo 2014. Va ribadito che la disposizion e, speciale, è di stretta interpretazione, in quanto introduce un'ipotesi specifica di prededuzione che ha come effetto l’alterazione della graduazione dei crediti, in deroga al principio generale stabilito dall’art. 2740 c.c. 2.1.- Occorre quindi, anzitutto, che la società debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in questione, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 207/12. E, nel caso in esame, l'unico impianto legislativamente individuato quale stabilimento industriale di interesse strategico nazionale è "l'impianto siderurgico della società ILVA"; laddove nessuno stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] risulta indicato come di interesse strategico nazionale in forza di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del richiamato art. 1 del d.l. n. 207/12,fonte secondaria cui l’art . 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03 aveva demandato, in via esclusiva, la suddetta individuazione. 3.- In questo contesto, la tesi della ricorrente, secondo cui la forza precettiva dell’art. 3, comma 3-ter, del d.l. n. 347/03 e con essa la speciale prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1- ter, andrebbero estese a tutte le società del gruppo ILVA ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, compresa dunque [OSCURATO:PERSONA], non ha pregio. Il requisito ivi previsto, dato dalla gestione di almeno uno stabilimento industriale d’interesse strategico nazionale, individuato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, deve difatti riguardare direttamente la debitrice e non anche la società capogruppo o altre società del medesimo gruppo: non si può desumere da alcun indice normativo, né di carattere RG n. 25609/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore sistematico, la possibilità di estendere ad altre società del gruppo ammesse alla procedura di amministrazione straordinariauna prededuzione che avvantaggia unicamente i creditori di [OSCURATO:SOCIETA] , la sola compagine riconosciuta espressamente titolare di stabilimenti di interesse strategico nazionale. 3.1.- Si amplierebbe altrimenti inammissibilmente, al di fuori dei chiari limiti delineati dalla previsione di legge, l'attribuzione, di carattere eccezionale, di una speciale fattispecie di prededuzione, così come normativamente definita. 4.- La mancanza del requisito relativo alla qualità della debitrice è ostativo al riconoscimento della prededuzione invocata dall'odierna ricorrente. Il ricorso va dunque respinto; ma le spese sono compensate, perché l’orientamento di questa Corte si è formato successivamente alla proposizione del ricorso. Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa le spese . Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il29