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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16725/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di ricettazione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pagina 4 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della pena sostitutiva della libertà controllata o della semidetenzione ex ad 53 e 56 L. 689/1981 denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato perché il vizio censurabile a norma 606, comma 1, lett.

E) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul percorso giustificativo tracciato dalla decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato dernandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074); che la motivazione a pagina 5 della sentenza impugnata a pagina, ove si ribadisce la scarsa efficacia deterrente delle sanzioni sostitutiva a contenere la pericolosità sociale e la non meritevolezza del Dieng del beneficio in ragione delle reiterate condotte criminose e della sua proclività alla violazione della legge penale, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art.606, comma 1, lett.

E cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA].TA Il Presidente ndra ecctiione C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di ricettazione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pagina 4 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della pena sostitutiva della libertà controllata o della semidetenzione ex ad 53 e 56 L. 689/1981 denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato perché il vizio censurabile a norma 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul percorso giustificativo tracciato dalla decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato dernandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074); che la motivazione a pagina 5 della sentenza impugnata a pagina, ove si ribadisce la scarsa efficacia deterrente delle sanzioni sostitutiva a contenere la pericolosità sociale e la non meritevolezza del Dieng del beneficio in ragione delle reiterate condotte criminose e della sua proclività alla violazione della legge penale, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art.606, comma 1, lett. E cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA].TA Il Presidente ndra ecctiione C
Sentenza Cassazione n. 16725/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris