Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27191/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso 1'11 settembre 2023, che aveva disposto il sequestro preventivo di somme di danaro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, indagato in relazione al reato di appropriazione indebita.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ed, in particolare, del diritto di difesa per avere il Tribunale deciso sull'istanza di riesame senza avere a disposizione gli atti a corredo della misura, che il Pubblico ministero aveva trasmesso successivamente alla udienza di celebrazione del riesame.

Tale circostanza aveva impedito al ricorrente di censurare nel merito il provvedimento genetico, come era stato eccepito anche in sede di udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato. 1.11 Tribunale ha dato atto di aver deciso sull'istanza di riesame senza gli atti del fascicolo del Pubblico ministero, che aveva effettuato il deposito successivamente all'udienza e prima della decisione assunta.

L'ordinanza impugnata ha dato, altresì, conto del fatto che il difensore del ricorrente aveva eccepito all'udienza di riesame la mancata trasmissione degli atti.

Vero è che, in astratto, ciò avrebbe potuto determinare una violazione delle prerogative difensive.

Tuttavia, il ricorso non si sofferma se non in termini del tutto generici a spiegare quali specifici e ulteriori argomenti - rispetto a quelli comunque dedotti dall'interessato davanti al Tribunale - il ricorrente avrebbe voluto spendere al fine di contestare la sussistenza dei presupposti della misura qualora avesse avuto tempestiva contezza degli atti del fascicolo del Pubblico ministero, trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente subito dopo la celebrazione dell'udienza di riesame e quindi conosciuti dal ricorrente all'atto della proposizione del ricorso.

Ciò giustifica il rigetto del ricorso, non essendo stato dimostrato un concreto interesse a coltivare l'eccezione di nullità di cui si discute, pur in astratto sussistente.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso 1'11 settembre 2023, che aveva disposto il sequestro preventivo di somme di danaro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, indagato in relazione al reato di appropriazione indebita. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ed, in particolare, del diritto di difesa per avere il Tribunale deciso sull'istanza di riesame senza avere a disposizione gli atti a corredo della misura, che il Pubblico ministero aveva trasmesso successivamente alla udienza di celebrazione del riesame. Tale circostanza aveva impedito al ricorrente di censurare nel merito il provvedimento genetico, come era stato eccepito anche in sede di udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato. 1.11 Tribunale ha dato atto di aver deciso sull'istanza di riesame senza gli atti del fascicolo del Pubblico ministero, che aveva effettuato il deposito successivamente all'udienza e prima della decisione assunta. L'ordinanza impugnata ha dato, altresì, conto del fatto che il difensore del ricorrente aveva eccepito all'udienza di riesame la mancata trasmissione degli atti. Vero è che, in astratto, ciò avrebbe potuto determinare una violazione delle prerogative difensive. Tuttavia, il ricorso non si sofferma se non in termini del tutto generici a spiegare quali specifici e ulteriori argomenti - rispetto a quelli comunque dedotti dall'interessato davanti al Tribunale - il ricorrente avrebbe voluto spendere al fine di contestare la sussistenza dei presupposti della misura qualora avesse avuto tempestiva contezza degli atti del fascicolo del Pubblico ministero, trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente subito dopo la celebrazione dell'udienza di riesame e quindi conosciuti dal ricorrente all'atto della proposizione del ricorso. Ciò giustifica il rigetto del ricorso, non essendo stato dimostrato un concreto interesse a coltivare l'eccezione di nullità di cui si discute, pur in astratto sussistente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Decreto Cassazione n. 27191/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris