CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, mentre ha ridotto la pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il mancato giudizio di prevalenza delle stesse ex art. 69 cod. peri. e il riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato in quanto: - le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute, in accoglimento del relativo motivo di appello; - al giudizio di prevalenza osta, ex art. 69, comma quarto, cod. pen., la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. (disposizione normativa che il ricorrente trascura); - la recidiva è stata riconosciuta sulla base di una motivazione immune da vizi che valuta oltre al profilo formale (rappresentato dalle pregresse condanne) anche quello sostanziale della accresciuta pericolosità sociale (pag. 4 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec