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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 34535/2022

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso n.11926/2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] InformaticaS.p.A., elettivamente domiciliata in Roma , via le dei Parioli n. 98 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difendeper procuraspecialein calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] delle Ancelle della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ONLUS in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 2 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] z i a Rositani , rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al OGGETTO A.S.

Opposizione stato passivo. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N.11926/2018 controricorso, controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Trani depositat o il 13.3.2018nel procedimento ivi iscritto al n. 269/2017 R.G. ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.10.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Si discute dei crediti per complessivi € 3.748.622,52 che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora innanzi, più brevemente, [OSCURATO:SOCIETA].) vanta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] delle Ancelle della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ONLUS in [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi, più brevemente, l’[OSCURATO:PERSONA]) a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese, prima dell’avvio della procedura concorsuale, in esecuzione di due contratti di fornitura di prodotti informatici e servizi correlati.

I crediti sono stati ammessi al passivo in via chirografaria sia dal giudice delegato che dal Tribunale di Trani, quest’ultimo decidendo sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che pretende il riconoscimento della prededuzione sul presupposto che l’[OSCURATO:PERSONA] èsubentrata nei due rapporti mediante la stipulazione di uno specifico «Addendum», finalizzato a ricevere anche per il futuro le prestazioni previste nei due contratti, in quanto considerate funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa.

Il Tribunale di Trani ha rifiutato l’ammissione in prededuzione, valorizzando le modifiche al regolamento contrattuale concordate con l’«Addendum» e l’assenza di un’esplicita dichiarazione di subentro da parte del commissario straordinario.

Contro tale decisione del tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

S i è costituita con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hannodepositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, laricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999, come interpretato dall’art. 1-bis del d.l. 134/2008, convertito con l. 166/2008, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Il motivo censura il decreto del tribunale nella parte in cui ha ritenuto incompatibile con il fenomeno del subentro del commissario nei rapporti pendenti la parziale modifica della disciplina contrattuale originaria e ha attribuito all’«Addendum» gli effetti di un contratto stipulato ex novo.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, commi 1 e 2, 1363, 1366 e 1367 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La censura è rivolta in questo caso all’interpretazione data dal tribunale al contratto denominato «Addendum», che non sarebbe in linea con i canoni dettati dalla legge per vincolare il giudice nell’interpretazione della volontà delle parti espressa negli atti negoziali.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia «omessa motivazione della sentenza.

Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e all’art.111 Cost.».

Lamenta la mancanza di una motivazione in merito alla ritenuta rilevanza dellemodifiche apportate dalle parti con il citato «Addendum», considerate dal giudice di merito «incidenti in modo reale e significativo sul precedente programma negoziale».4.Conviene prendere le mosse dal terzo motivo, in quanto esso si rivela fondato, con necessità di cassare con rinvio il provvedimento impugnato e conseguente assorbimento dei rimanenti motivi.

4.1. Non è in discussione tra le parti che il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. di essere ammessa al passivoin prededuzione per crediti che sono sorti prima dell’avvio della procedura concorsuale dipenda dal subentro del commissario nei contratti pendenti.

Le norme di riferimento sono contenute nei primi due commi dell’art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 , così come autenticamente interpretati (in particolare il secondo comma) dall’art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla legge n. 166 del 2008: «l’esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dei contratti … , che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall’art. 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999».

4.2. Ciò posto, il thema decidendum per il Tribunale di Trani, alla luce del contraddittoriotra le parti, era di stabilire se, nel caso di specie, il commissario straordinario, mediante la sottoscrizione dell’«Addendum» più volte citato, fosse o meno subentrato nei contratti.Inoltre, essendo questo il tema centrale della causa, era compito del giudice di merito motivare in modo coerente e comprensibile la propria decisione sul punto.

4.3. Ebbene, siffatta motivazione non è comprensibile nel provvedimento impugnato.

4.3.1. Inna nzitutto, e sso riporta uno stralcio del testo dell’«Addendum» che indurrebbe piuttosto a pensare all’esplicitazione della volontà di dare continuazione ai rapporti pendenti e, quindi, anche de lla volontà del commissario straordinario di subentrare in quei rapporti: « Il presente Addendum deve ritenersi parte integrante e sostanziale dei Contratti medesimi e ad esso si applica tutto quanto previsto dagli stessi e non espressamente modificato dall’Addendum.

Le parti si danno atto e riconoscono che tutti gli articoli, le previsioni e le pattuizioni di cui ai Contratti, non modificati con il presente Addendum, continuano ad avere piena validità ed efficacia tra le parti medesime e pertanto il presente documento non ha alcun effetto novativo né modificativo e/o integrativo di quanto previsto con i Contratti e non espressamente modificato».

4.3.2. In senso contrario, il Tribunale di Trani evidenzia che il commissario straordinario «si è riservato la facoltà di sciogliersi in ogni momento dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999», ma senza affermare che questa riserva sia, di per sé , incompatibile con l’attribuzione del valore di «espressa dichiarazione di subentro» alle chiare affermazioni testualmente riportate nel precedentecapo 4.3.1. 4.3.3.Infatti, nel decreto impugnato si attribuisce rilevanza «decisiva» alla circostanza che, con l’« Addendum » furono concordate alcune modificazioni ai regolamenti contrattuali , sinteticamente riportate nel decreto («una riduzione del corrispettivo e prestazioni aggiuntive … e la definizione delle risorse da impiegare nell’esecuzione dei contratti»).

Ma manca qualsiasi spiegazione del perché a tal i modific azion i sia stata attribuita un’importanza tale da essere « incompatibile con il fenomenodel subingresso».

Sul punto, il giudice a quo cita e si confronta con un precedente di questa Corte, allora recentissimo (Cass. n.3948/2018), nel quale sono espressi i seguenti principi: a) l’«espressa dichiarazione di subentro» può sussistere « a prescindere dal tenore letterale delle parole adoperate, cioè a prescindere dal fatto che il commissario abbia adoperato il termine “subentro” o “ subingresso ” »; b) quello che conta è «verificare se la prestazione di un consenso da parte del commissario, formalmente integrato in un accordo contrattuale ma operante un rinvio per relationem al programma negoziale già in essere tra le parti, integri di per sé solo una dichiarazione espressa di subingresso, a nulla rilevando … il fatto che le parti abbiano qualificato come nuovo contratto o come accordo quadro la nuova manifestazione di volontà»; c) solo « in caso di variazioni quantitative o qualitative incidenti in modo reale e significativo sul precedente programma negoziale, la struttura contrattuale tornerà a prendere il sopravvento», di modo che la dichiarazione del commissario di volersi avvalere di prestazioni (sensibilmente) diverse e a condizioni (sensibilmente) diverse da quelle prev iste nel contratto pendente non integra la dichiarazione di volontà di subentrare in quel contratto.

Se atali principi si vuole dare seguito , com’era anche nelle dichiarate intenzioni del giudice a quo , occorre rilevare la totale mancanza di motivazione in merito all’aspetto decisivo del peso attribuito, nel caso concreto in esame, alle modifiche contrattuali il cui contenuto è solo fuggevolmente citat o nel decreto .

Tale motivazione risulta tanto più necessaria se si considera la riproduzione testuale nel decreto di un passo dell’«Addendum», in cui le parti escludono che a quest ’ultim o possa essere attribuito «alcun effetto novativo né modificativo e/o integrativo di quanto previsto con i Contratti e non espressamente modificato».

Ciò senza contare che se l’addendum avesse avuto un contenuto modificativo di rilevanza tale da essere «incompatibile con il subingresso», il giudice avrebbe dovuto trarne la logica conseguenza dell’avvenuta stipulazione di un vero e proprio nuovo contratto, sostitutivo dei precedenti, rispetto al quale, però, sarebbe risultata priva di senso la clasuola con la quale il commissario straordinario si riservava la facoltà di scioglimento.

5. Accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti, il processo viene rinviato al Tribunale di Trani perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo ricorso , assorbiti i rimanenti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n.11926/2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] InformaticaS.p.A., elettivamente domiciliata in Roma , via le dei Parioli n. 98 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difendeper procuraspecialein calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] delle Ancelle della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ONLUS in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 2 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] z i a Rositani , rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al OGGETTO A.S. Opposizione stato passivo. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N.11926/2018 controricorso, controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Trani depositat o il 13.3.2018nel procedimento ivi iscritto al n. 269/2017 R.G. ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.10.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Si discute dei crediti per complessivi € 3.748.622,52 che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora innanzi, più brevemente, [OSCURATO:SOCIETA].) vanta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] delle Ancelle della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ONLUS in [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi, più brevemente, l’[OSCURATO:PERSONA]) a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese, prima dell’avvio della procedura concorsuale, in esecuzione di due contratti di fornitura di prodotti informatici e servizi correlati. I crediti sono stati ammessi al passivo in via chirografaria sia dal giudice delegato che dal Tribunale di Trani, quest’ultimo decidendo sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che pretende il riconoscimento della prededuzione sul presupposto che l’[OSCURATO:PERSONA] èsubentrata nei due rapporti mediante la stipulazione di uno specifico «Addendum», finalizzato a ricevere anche per il futuro le prestazioni previste nei due contratti, in quanto considerate funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa. Il Tribunale di Trani ha rifiutato l’ammissione in prededuzione, valorizzando le modifiche al regolamento contrattuale concordate con l’«Addendum» e l’assenza di un’esplicita dichiarazione di subentro da parte del commissario straordinario. Contro tale decisione del tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. S i è costituita con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hannodepositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, laricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999, come interpretato dall’art. 1-bis del d.l. 134/2008, convertito con l. 166/2008, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Il motivo censura il decreto del tribunale nella parte in cui ha ritenuto incompatibile con il fenomeno del subentro del commissario nei rapporti pendenti la parziale modifica della disciplina contrattuale originaria e ha attribuito all’«Addendum» gli effetti di un contratto stipulato ex novo. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, commi 1 e 2, 1363, 1366 e 1367 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La censura è rivolta in questo caso all’interpretazione data dal tribunale al contratto denominato «Addendum», che non sarebbe in linea con i canoni dettati dalla legge per vincolare il giudice nell’interpretazione della volontà delle parti espressa negli atti negoziali. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia «omessa motivazione della sentenza. Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e all’art.111 Cost.». Lamenta la mancanza di una motivazione in merito alla ritenuta rilevanza dellemodifiche apportate dalle parti con il citato «Addendum», considerate dal giudice di merito «incidenti in modo reale e significativo sul precedente programma negoziale».4.Conviene prendere le mosse dal terzo motivo, in quanto esso si rivela fondato, con necessità di cassare con rinvio il provvedimento impugnato e conseguente assorbimento dei rimanenti motivi. 4.1. Non è in discussione tra le parti che il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. di essere ammessa al passivoin prededuzione per crediti che sono sorti prima dell’avvio della procedura concorsuale dipenda dal subentro del commissario nei contratti pendenti. Le norme di riferimento sono contenute nei primi due commi dell’art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 , così come autenticamente interpretati (in particolare il secondo comma) dall’art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla legge n. 166 del 2008: «l’esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dei contratti … , che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall’art. 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999». 4.2. Ciò posto, il thema decidendum per il Tribunale di Trani, alla luce del contraddittoriotra le parti, era di stabilire se, nel caso di specie, il commissario straordinario, mediante la sottoscrizione dell’«Addendum» più volte citato, fosse o meno subentrato nei contratti.Inoltre, essendo questo il tema centrale della causa, era compito del giudice di merito motivare in modo coerente e comprensibile la propria decisione sul punto. 4.3. Ebbene, siffatta motivazione non è comprensibile nel provvedimento impugnato. 4.3.1. Inna nzitutto, e sso riporta uno stralcio del testo dell’«Addendum» che indurrebbe piuttosto a pensare all’esplicitazione della volontà di dare continuazione ai rapporti pendenti e, quindi, anche de lla volontà del commissario straordinario di subentrare in quei rapporti: « Il presente Addendum deve ritenersi parte integrante e sostanziale dei Contratti medesimi e ad esso si applica tutto quanto previsto dagli stessi e non espressamente modificato dall’Addendum. Le parti si danno atto e riconoscono che tutti gli articoli, le previsioni e le pattuizioni di cui ai Contratti, non modificati con il presente Addendum, continuano ad avere piena validità ed efficacia tra le parti medesime e pertanto il presente documento non ha alcun effetto novativo né modificativo e/o integrativo di quanto previsto con i Contratti e non espressamente modificato». 4.3.2. In senso contrario, il Tribunale di Trani evidenzia che il commissario straordinario «si è riservato la facoltà di sciogliersi in ogni momento dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999», ma senza affermare che questa riserva sia, di per sé , incompatibile con l’attribuzione del valore di «espressa dichiarazione di subentro» alle chiare affermazioni testualmente riportate nel precedentecapo 4.3.1. 4.3.3.Infatti, nel decreto impugnato si attribuisce rilevanza «decisiva» alla circostanza che, con l’« Addendum » furono concordate alcune modificazioni ai regolamenti contrattuali , sinteticamente riportate nel decreto («una riduzione del corrispettivo e prestazioni aggiuntive … e la definizione delle risorse da impiegare nell’esecuzione dei contratti»). Ma manca qualsiasi spiegazione del perché a tal i modific azion i sia stata attribuita un’importanza tale da essere « incompatibile con il fenomenodel subingresso». Sul punto, il giudice a quo cita e si confronta con un precedente di questa Corte, allora recentissimo (Cass. n.3948/2018), nel quale sono espressi i seguenti principi: a) l’«espressa dichiarazione di subentro» può sussistere « a prescindere dal tenore letterale delle parole adoperate, cioè a prescindere dal fatto che il commissario abbia adoperato il termine “subentro” o “ subingresso ” »; b) quello che conta è «verificare se la prestazione di un consenso da parte del commissario, formalmente integrato in un accordo contrattuale ma operante un rinvio per relationem al programma negoziale già in essere tra le parti, integri di per sé solo una dichiarazione espressa di subingresso, a nulla rilevando … il fatto che le parti abbiano qualificato come nuovo contratto o come accordo quadro la nuova manifestazione di volontà»; c) solo « in caso di variazioni quantitative o qualitative incidenti in modo reale e significativo sul precedente programma negoziale, la struttura contrattuale tornerà a prendere il sopravvento», di modo che la dichiarazione del commissario di volersi avvalere di prestazioni (sensibilmente) diverse e a condizioni (sensibilmente) diverse da quelle prev iste nel contratto pendente non integra la dichiarazione di volontà di subentrare in quel contratto. Se atali principi si vuole dare seguito , com’era anche nelle dichiarate intenzioni del giudice a quo , occorre rilevare la totale mancanza di motivazione in merito all’aspetto decisivo del peso attribuito, nel caso concreto in esame, alle modifiche contrattuali il cui contenuto è solo fuggevolmente citat o nel decreto . Tale motivazione risulta tanto più necessaria se si considera la riproduzione testuale nel decreto di un passo dell’«Addendum», in cui le parti escludono che a quest ’ultim o possa essere attribuito «alcun effetto novativo né modificativo e/o integrativo di quanto previsto con i Contratti e non espressamente modificato». Ciò senza contare che se l’addendum avesse avuto un contenuto modificativo di rilevanza tale da essere «incompatibile con il subingresso», il giudice avrebbe dovuto trarne la logica conseguenza dell’avvenuta stipulazione di un vero e proprio nuovo contratto, sostitutivo dei precedenti, rispetto al quale, però, sarebbe risultata priva di senso la clasuola con la quale il commissario straordinario si riservava la facoltà di scioglimento. 5. Accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti, il processo viene rinviato al Tribunale di Trani perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo ricorso , assorbiti i rimanenti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di T
Decreto Cassazione n. 34535/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris