CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 00302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VENEZUELA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 febbraio 2021 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di furto commesso nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto qui di interesse si evidenzia che l'indicazione del nome della persona offesa è stata oggetto di correzione di errore materiale, sollecitata dal Pubblico Ministero all'udienza dell'8 febbraio 2017, così come risulta anche dallo stesso capo di imputazione riportato nella sentenza di appello.\ 2. Propone ricorso il Franco, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e articolato in due motivi. 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità. In particolare, viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto pienamente condivisibile il percorso logico argomentativo del Tribunale, nonostante l'istruttoria dibattimentale avesse evidenziato che il soggetto introdottosi nell'abitazione della persona offesa non fosse riconoscibile perché aveva il volto travisato da una calza. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza. La censura è riferita alla correzione del nome della persona offesa nel capo di imputazione, che, secondo il ricorrente, ha comportato un mutamento delle circostanze storico-fattuali dell'accusa, per cui gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al Pubblico Ministero. Assume, altresì il ricorrente, che, citato a giudizio per il reato di furto in danno di soggetto diverso dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha adottato una determinata strategia processuale che, probabilmente, non avrebbe adottato se la contestazione, mossagli ab origine fosse stata correttamente formulata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico, versato in fatto e finalizzato a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale, sulle analoghe censure formulate con l'atto di appello, ha dato atto della corretta ed analitica valutazione della piattaforma probatoria, della quale fanno parte le dichiarazioni della persona offesa, il quale aveva riconosciuto nell'imputato l'autore del furto in quanto in passato aveva lavorato per lui. 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. La correzione del nome della persona offesa nel capo di imputazione non ha comportato un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione, rilevante ai sensi dell'art.516 cod. proc. pen., tale da incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (si vedano, tra le tante, in materia Sez. 5, Sentenza n. 48879 del 17/09/2018, Rv. 274159; Sez. 5, Sentenza n. 4175 del 07/10/2014, Rv. 262844). Né il ricorrente ha spiegato per quali ragioni l'indicazione corretta ab initio del nome della persona offesa lo avrebbe diversamente determinato nella scelta della "strategia processuale", risultando pacificamente da tutti gli atti di indagine a sua disposizione il nome corretto della vittima del furto da lui commesso in data 11 maggio 2012 nell'abitazione del Nunziata.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa in relazione al tenore dei motivi proposti, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso-ip Roma, il 10 settembre 2021 Il