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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 agosto 1963

Cassazione n. 12246/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1963Bianchi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1986Daja [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1984D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1958Spinelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1965Gega [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1980Velja [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1986Velja [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1984Sanna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1975Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1975Matticoli [OSCURATO:PERSONA] nato ad Atri il 08/11/1979Gargivolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1981Ciotola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1974avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte di appello di L’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto per [OSCURATO:PERSONA] l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata e per tutti gli altri ricorrenti la dichiarazione diinammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il loro rigetto;uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso e, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] perD’[OSCURATO:PERSONA], dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e VeljaRejnald, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi dei ricorsi,chiedendone l’accoglimento, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusoper l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 06/06/2025, la Corte di appello di L’Aquila in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 14/03/2022 – che avevacondannato, tra l’altro e per quel che qui interessa, gli odierni ricorrenti per ireati loro rispettivamente ascritti –, riqualificati ai sensi di cui all’art. 73 D.P.R. n.309 del 1990 i reati di cui ai capi 1), 3), 8), 9), 10), 11), 13), 15), 18), 19), 20),25) e 36), dichiarava non doversi procedere, tra gli altri, nei confronti diGiovanni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RaffaeleD’[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati loro rispettivamente estinti perprescrizione; escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2,D.P.R. n. 309 del 1990 per i reati di cui ai capi 29), 34), 38), 39), 41) e 42);rideterminava le pene.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533cod. proc. pen., nonché omessa, manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione.

Rileva che, con riferimento al reato di cui al capo 6), il mancatosequestro della sostanza stupefacente e l’assenza di analisi chimica avrebberodovuto portare la Corte territoriale a ritenere, per il principio del favor rei, che ilprincipio attivo era molto basso o addirittura inesistente, anche in considerazionedel fatto che l’acquirente decideva di restituire la sostanza stupefacente; che,con riferimento a reato di cui al capo 17), la sentenza impugnata non contienealcuna motivazione; che, con riferimento al reato di cui al capo 12), laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è fondata solo sull’autoevidenza del datointercettivo, senza che i giudici di appello abbiano esplicato perché leconversazioni intercettate potessero rappresentare un valido riscontro rispetto alsequestro dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del Sagliocco e delDella Sciucca; che, in altri termini, dalla lettura della sentenza impugnata non sicomprende perché dette intercettazioni consentano di ritenere provata lariconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della droga trovata in possesso dei due coimputatiarrestati; che, invero, risulta apodittico e congetturale affermare che, quando ilCiotola ed il [OSCURATO:PERSONA] parlano di “macchine” facciano riferimento alla sostanzastupefacente.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.3.1.

Con il primo motivo deduce l’illogicità della motivazione, con riferimentoall’assenza di analisi della sostanza stupefacente sequestrata ad [OSCURATO:PERSONA].Evidenzia che per l’affermazione della responsabilità della ricorrente, in ordine alreato di cui al capo 24), non è sufficiente la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sia stataarrestata in flagranza di reato e condannata irrevocabilmente per tale reato; che,dunque, necessitava l’analisi della sostanza in sequestro, al fine di accertarnel’effetto drogante; che, peraltro, non risulta presente in atti nemmeno ilnarcotest; che, in conclusione, manca la prova che la sostanza sequestrata abbiaeffetto drogante.3.2.

Con il secondo motivo eccepisce l’omessa motivazione e l’illogicità dellastessa, con riferimento alla quantità di sostanza stupefacente detenuta dallaGirinelli per conto dell’odierna ricorrente.

Osserva che la responsabilità dellaBianchi è stata affermata sulla base del contenuto di due conversazioniintercettate, senza che le frasi profferite fossero contestualizzate; che, quantoalla prima telefonata, la preoccupazione espressa dall’imputata derivava dal fattoche la stessa poco prima aveva provato a contattare la [OSCURATO:PERSONA], ma al suo postoaveva risposto al telefono l’agente operante che stava procedendo al suoarresto; che, dunque, la preoccupazione manifestata a [OSCURATO:PERSONA] eradovuta al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] temeva che, in virtù di quella telefonata, potesseessere coinvolta nella vicenda dell’arresto; che una siffatta lettura non vienepresa in considerazione dagli inquirenti; che l’interpretazione della secondatelefonata da parte della Corte territoriale appare capziosa ed erronea, attesoche il termine “pantaloni” è usato una volta con riferimento allo [OSCURATO:PERSONA] edun’altra volta in relazione alla [OSCURATO:PERSONA].3.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 73, comma 5, D.P.R.n. 309 del 1990, nonché illogicità della motivazione.

Rappresenta che i giudici diappello hanno escluso che il reato di cui al capo 24) potesse essere sussuntonell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in quantohanno ritenuto di addebitare i cinque lotti di stupefacente rinvenutinell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] a tutti i concorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]);che, invece, al più avrebbero potuto ricondurre alla ricorrente solo il lottocontenente 6 grammi di cocaina, che avrebbe consentito di ricondurre il fattonell’ipotesi lieve.4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.4.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 267, 268, 270, 271 e 191 cod. proc.pen.

Rileva che la sentenza impugnata fonda la responsabilità del Dajapressoché esclusivamente sulle intercettazioni; che con l’appello è stata eccepital’assenza ovvero la non conformità dei decreti autorizzativi e dei provvedimentidi proroga; che, tuttavia, la Corte territoriale non ha affrontato puntualmente talidoglianze, limitandosi a richiamare il contenuto delle conversazioni intercettate.4.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

Osservache, anche a voler ritenere utilizzabili le intercettazioni, il ragionamentoprobatorio resta comunque viziato, in quanto basato su mere conversazioni,sfornite di qualsivoglia riscontro; che, invero, trattandosi di “droga parlata”,sarebbero stati necessari riscontri sia in relazione alla cessione, che al ruolo dicorriere attribuito al ricorrente.4.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, 125 cod.proc. pen., 25 e 27 Cost.

Evidenzia che è stata affermata la responsabilità delDaja in relazione alle sostanze stupefacenti indicate nella Tabella I, senza chefosse accertata la natura ed il quantitativo dello stupefacente; che, invero, gliindizi, quali il valore economico complessivo ed i riferimenti all’affare, nonconsentono di affermare con certezza tipologia e peso della sostanza, in assenzadel sequestro e dell’analisi; che, dunque, il principio del favor rei, avrebbeimposto di non applicare il trattamento sanzionatorio più grave, atteso cheenfatizzare solo il valore di euro 7.500, quale indicatore univoco di una cessioneingente di cocaina o di eroina, integra una motivazione apparente.4.4.

Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’attribuzione del ruolo di corriere.Rappresenta che la qualifica di corriere, attribuita al ricorrente, è frutto di unalettura induttiva delle conversazioni, priva di riscontri fattuali sulla disponibilitàdel mezzo di trasporto, sui movimenti e sulla compresenza con i coimputati almomento della consegna, tenuto conto che non risultano servizi di osservazioneo pedinamento, né controlli di veicoli, percorsi o orari.4.5.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., lamentando che in sentenza sono state utilizzateindicazioni provenienti da dichiarazioni non sottoposte a pieno contraddittorio,ovvero riferite “per sentito dire”, con violazione degli artt. 111 Cost. e 526 cod.proc. pen.4.6.

Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 530 cod. proc. pen.

Rileva che i vizidenunciati – quali l’inutilizzabilità delle intercettazioni, la mancanza di riscontrioggettivi, l’incertezza su tipologia e quantitativo di sostanza stupefacente el’assenza di verifiche su mezzi e movimenti – convergono nel delineare unquadro probatorio inidoneo a sostenere la condanna.4.7.

Con il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990.

Osserva che, unavolta ritenuta la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe dovutoriqualificare il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990 econseguentemente dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione,risalendo i fatti al 12/09/2007.4.8.

In data 02/03/2026 sono pervenute conclusioni scritte.5. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione.5.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.,nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Rileva che, con riferimento al reato di cui al capo 28), il ruolo attribuito alricorrente sarebbe quello di acquirente; che, tuttavia, nelle conversazioniintercorse tra i coimputati (il [OSCURATO:PERSONA], da un lato e il gruppo di fornitori albanesi,dall’altro), poste a fondamento della ricostruzione in punto di fatto, non vi ènessun riferimento al D’[OSCURATO:PERSONA]; che, anche la circostanza per cui l’imputatocondividerebbe l’utenza telefonica con [OSCURATO:PERSONA] non trova conferma in atti,tenuto conto che i due conversavano utilizzando altre e distinte utenzetelefoniche; che, dunque, il Tribunale non è riuscito ad identificare con chiarezzala posizione del ricorrente, che viene genericamente definito “l’uomo di fiducia diSpinelli [OSCURATO:PERSONA]”; che, in particolare, nella sentenza impugnata vengonoevidenziate due sole telefonate intercorse tra il D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laprima del 07/09/2007 e la seconda del 08/09/2007, rispetto alle quali la Corteterritoriale non dà conto di come abbia attribuito una delle due utenze alricorrente; che, dunque, rimane del tutto immotivata l’attività di partecipazionemateriale o morale del D’[OSCURATO:PERSONA], posto che gli viene attribuita la presuntail vaglio degli elementi a carico deve essere particolarmente pregnante e tale daescludere ricostruzioni alternative.5.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990,nonché difetto di motivazione.

Osserva che, con riferimento alla qualità dellasostanza stupefacente, la Corte territoriale, pur in assenza di riscontri oggettivi,ha ritenuto che non potesse trattarsi di “droga leggera”; che, con riferimento allaconfigurabilità del fatto lieve, ha ritenuto di doverla escludere in considerazionedelle somme di denaro cui si fa riferimento nelle conversazioni intercettate; chetale considerazione appare priva di qualsiasi fondamento, in assenza di sequestrio di servizi di appostamento significativi, di conversazioni dal significatoinequivoco; che, peraltro, il giudice di primo grado ha tenuto conto solo delquantitativo, senza considerare tutte le altre circostanze del fatto, in grado dicompensare il giudizio negativo astrattamente desumibile dalla quantità e qualitàdello stupefacente e di rilevare la sua minima offensività; che, del resto, ai finidel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il Tribunale haevidenziato che i fatti risalgono al 2007 e che il ruolo ricoperto dal D’[OSCURATO:PERSONA] èstato marginale; che, in conclusione, in applicazione del principio del favor rei, ilfatto doveva essere qualificato come di lieve entità, con conseguente estinzionedel reato per intervenuta prescrizione.5.3.

In data 05/03/2026 è pervenuta memoria difensiva nella quale siinsiste per l’annullamento dell’impugnata sentenza.6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione.6.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 267, 270 e 271 cod. proc. pen.Rappresenta, sotto un primo profilo, che i decreti autorizzativi delleintercettazioni, che costituiscono la prova principale della responsabilitàdell’imputato, presentano una motivazione insufficiente, sia in relazione allasussistenza di gravi indizi di reato, che alla assoluta indispensabilità delleintercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini, limitandosi ad utilizzareformule stereotipate; che, peraltro, le operazioni di captazione erano statedisposte in altro procedimento e poi estese a norma dell’art. 270 cod. proc. pen.al presente; che, tuttavia, il procedimento originario all’interno del quale eranostate disposte, se è vero che si è chiuso in primo grado con la condanna di unodei soggetti intercettati per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del1990, è altrettanto vero che la sentenza di appello ha derubricato l’originariaimputazione nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990;che, dunque, le intercettazioni iniziali, da cui sono scaturite quelle poste afondamento della sentenza impugnata, risultano illegittime, in quanto disposteper il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; che, in altritermini, le intercettazioni in discorso, con riferimento alla fattispecie concretaemersa, non rispettano i limiti di ammissibilità tipizzati dall’art. 270 cod. proc.pen. nella sua formulazione anteriforma del 2019, che ammetteva l’utilizzabilitàdi intercettazioni disposte in altro procedimento solo in presenza del vincolo diconnessione qualificata ovvero per i reati per i quali era previsto l’arresto inflagranza; che, a ben vedere, le intercettazioni utilizzate nel presenteprocedimento in origine erano state disposte nell’ambito di un procedimento incui era ipotizzato il reato di cui all’art. 575 cod. pen., in alcun modo collegato aisensi dell’art. 12 cod. proc. pen. ai reati concernenti le sostanze stupefacenti.Sotto diverso profilo, evidenzia che non risultano identificati gli interlocutoridelle conversazioni intercettate, come è emerso dall’esame del teste Sciolè, cheha confermato che non sono state disposte perizie foniche per l’identificazionedegli utilizzatori delle utenze, che sono stati identificati sulla base delriconoscimento vocale da parte degli operatori; che, dunque, si tratta di modalitàdi identificazione del tutto insufficienti, che violano i principi di certezza dellaprova, specie se si considera che si tratta di captazioni relative a cessioni distupefacenti, che, in assenza di sequestri, dovrebbero essere valutate conparticolare rigore; che, in conclusione, non vi è la prova che sia [OSCURATO:PERSONA] aparlare al telefono con [OSCURATO:PERSONA], in assenza di conversazioni dirette, intercettatetra i due, atteso che risulta tra loro solo uno scambio di SMS.Sotto un terzo profilo, la difesa rileva che le utenze intercettate nonrisultano intestate agli odierni ricorrenti, con la conseguenza che la lorooggettivo.6.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.

Osservache la Corte territoriale, ai fini della dichiarazione di responsabilità, haerroneamente ritenuto sufficienti le sole intercettazioni telefoniche, senzaprocedere alla rigorosa valutazione richiesta dalla giurisprudenza nei casi dicosiddetta “droga parlata”; che, in assenza del sequestro della sostanzastupefacente, l’esame del compendio intercettivo deve essere pregnante edescludere qualsiasi ricostruzione alternativa, specie se si considera che leconversazioni si caratterizzano per l’utilizzo di un linguaggio criptico, che nonconsente di desumere con certezza né la qualità, né la quantità delle presuntesostanze stupefacenti trattate; che, nel caso di specie, molte conversazioni sonosuscettibili di interpretazioni alternative legate ai rapporti commerciali leciti (lacompravendita di autovetture) ed ai rapporti familiari tra gli imputati.6.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento ai reati di cui ai capi 24) e 29).Rappresenta che gli stretti rapporti dello [OSCURATO:PERSONA] con il D’[OSCURATO:PERSONA] ed il Sannatrovano spiegazione nella gestione di un circolo ricreativo, sito nei pressi dellostadio di Pescara, che, nelle giornate in cui la squadra di calcio cittadina giocavain casa, imponeva all’odierno ricorrente di chiedere aiuto ai due coimputatiD’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che tale circostanza chiarisce le ragioni per le quali vi eranocontinui contatti telefonici tra i tre, nel corso dei quali venivano impartitedirettive e si menzionavano somme di denaro; che, con riferimento ai rapporticon [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 24), la Corte territoriale hadel tutto ignorato la documentazione prodotta, che dimostra l’esistenza di unarelazione extraconiugale tra i due, dalla quale sono nati tre figli; che, dunque, icontatti telefonici e gli incontri tra i due erano riconducibili a detta relazione edalla gestione dei figli e che il linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni erafinalizzato a nascondere la relazione alla moglie dello [OSCURATO:PERSONA], non a celareviolazione dell’art. 521 cod. proc. pen.; che, con riferimento al reato di cui alcapo 29), i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto provati contatti direttitra lo [OSCURATO:PERSONA] ed i soggetti albanesi, nonostante il teste Sciolè li abbiachiaramente esclusi; che anche l’attribuzione dell’autovettura sequestrata a YllyDaja al ricorrente si basa sulla mera circostanza che l’auto risultava “inprecedenza in uso a due donne zingare”, senza che le stesse siano stateidentificate ed in assenza della prova di rapporti con lo [OSCURATO:PERSONA].6.4.

Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen. ed all’art. 73,comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento al reato di cui al capo 24).Evidenzia che la Corte di appello ha erroneamente quantificato la pena e negatola riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990; che, invero, in assenza di sequestri e tenuto conto dell’ambiguitàdel linguaggio utilizzato dai soggetti intercettati, il principio del favor rei avrebbeimposto di prendere in considerazione l’ipotesi meno gravosa; che, conriferimento al concorso nella detenzione con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], è statanegata la riqualificazione nell’ipotesi lieve, in quanto è stato attribuito in egualmisura a tutti i concorrenti nel reato l’intero quantitativo di sostanzastupefacente sequestrato, sebbene fosse diviso in lotti e non vi fosse la provadella loro specifica riconducibilità ai singoli concorrenti; che, più in generale,l’esercizio del potere discrezionale in punto di dosimetria della pena non èsorretto da adeguata motivazione, né tiene conto delle finalità rieducative dellapena.6.5.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., con riferimento all’omessa motivazione sulla riqualificazionedelle imputazioni elevate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e sulla esclusionedello [OSCURATO:PERSONA] dagli effetti di tale riqualificazione, sia dal punto di vistadell’utilizzabilità o meno delle intercettazioni telefoniche, sia dal punto di vistadella quantificazione della pena irrogata in sentenza.6.6.

In data 23/02/2026 sono pervenuti motivi aggiunti.Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990,nonché vizio di motivazione.

Ribadisce che, quando la prova si fondaprevalentemente sulle intercettazioni, prive di adeguati riscontri oggettivi, lavalutazione deve essere compiuta con particolare rigore; che, nel caso di specie,mancano sequestri, il linguaggio utilizzato nelle conversazioni intercettate ècriptico, l’identità degli interlocutori non è certa e le utenze non sono intestateagli imputati, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto sussumere le condottenell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.6.7.

Con il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 270 cod. proc. pen. nellaformulazione anteriforma del 2020, nonché vizio di motivazione, ribadendo edulteriormente esplicitando le doglianze già proposte con il primo motivo.6.8.

Con l’ottavo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., nonchévizio di motivazione, reiterando le doglianze espresse nel terzo motivo.6.9.

Con il nono motivo deduce la dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., ribadendo che la Corte territoriale,riqualificando il reato di cui al capo 24), ha violato il principio di correlazione traimputazione e sentenza, compromettendo il diritto di difesa.6.10.

Con il decimo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., reiterando ledoglianze poste con il quarto motivo.7. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.7.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato raggiungimento della prova certadella colpevolezza.

Rileva che il ricorrente è stato condannato per il reato di cuial capo 30) solo in virtù dei legami con il fratello [OSCURATO:PERSONA] (il fornitore dellasostanza stupefacente) e con la fidanzata [OSCURATO:PERSONA] (arrestata mentretrasportava 400 grammi di cocaina), in assenza di qualsivoglia elemento idoneoa farlo ritenere coinvolto nella vicenda; che, invero, anche il contenuto delleconversazioni intercettate risulta del tutto disarticolato e privo di significatounivoco, per cui è inidoneo a provare che l’imputato abbia coadiuvato il fratellonella cessione della sostanza stupefacente in contestazione.7.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 114 cod. pen., ritenendo che igiudici di appello non abbiano valutato correttamente il ruolo del tutto marginalerivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 30), rendendo una motivazioneassertiva e priva di una analisi concreta, atteso che non hanno comparato lacondotta del ricorrente e quella degli altri soggetti coinvolti.8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, hannoproposto distinti, ma del tutto sovrapponibili, ricorsi per cassazione, affidandoliad un unico motivo, con cui deducono vizio della motivazione, rappresentandoche le intercettazioni telefoniche non danno conto di elementi concreti a carico dientrambi gli imputati e che se, per un verso, non ricorre la circostanzaaggravante di cui all’art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, per altro verso,nemmeno si può escludere che i fatti siano sussumibili nell’ipotesi lieve; che, indefinitiva, l’affermazione di penale responsabilità riposa su una motivazionecarente ed illogica, poiché non dà conto dei parametri valutativi e motivazionaliutilizzati.9. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., premettendo che dagli attiemerge in maniera evidente che l’apparecchio telefonico in uso al [OSCURATO:PERSONA] venivautilizzato anche da altri soggetti, per cui, in assenza di una perizia fonica cheresponsabilità.Osserva, con riferimento al reato di cui al capo 28), che la Corte territorialedà per scontato che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto l’equivalente di 7.500 euro insostanza stupefacente sulla base del contenuto di un SMS del tutto equivocoperché estrapolato dal contesto; che detto elemento può costituire al più unospunto investigativo, ma certamente non una prova; che, inoltre, la qualità dellasostanza stupefacente, di cui non vi è traccia nel messaggio di testo, è statadesunta dalla circostanza per cui negli altri sequestri eseguiti nel corso delleindagini la sostanza era costituita sempre da cocaina o eroina, senza considerareche i soggetti coinvolti in detti sequestri non sono stati imputati in concorso conil [OSCURATO:PERSONA], né sono mai stati intercettati mentre parlavano con lui; che, peraltro, ilbreve lasso temporale intercorso tra i due contatti telefonici, di pochi minuti,risulta incompatibile con la consegna di un considerevole quantitativo di sostanzastupefacente, quale quello in contestazione, senza tacere che non vi sonosuccessive conversazioni intercettate che depongano nel senso di una attività dispaccio della sostanza acquistata ad opera del [OSCURATO:PERSONA] o del D’[OSCURATO:PERSONA].Rileva, con riferimento al reato di cui al capo 21), che la sentenzaimpugnata non risulta conforme a quella di primo grado, anzi la contraddice,stupefacente del valore di 300 euro, condotta che per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] èstata ritenuta assorbita nel reato di cui al capo 18), poi dichiarato estinto perprescrizione, essendo stato sussunto nell’ipotesi lieve, mentre per il [OSCURATO:PERSONA] èstato affermato che il quantitativo della sostanza ceduta, pari a 300 grammi,fosse ostativo alla riqualificazione della condotta nell’ipotesi di cui all’art. 73,comma 5, D.P,R. 309 del 1990; che, dunque, la motivazione è viziata, in quantonon considera che, se il fornitore della sostanza stupefacente è il [OSCURATO:PERSONA] anchecon riferimento al reato di cui al capo 21), che è stato ritenuto assorbito in quellodi cui al capo 18), che è stato riqualificato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,D.P,R. 309 del 1990, anche il reato di cui al capo 21) deve essere qualificatocome di lieve entità.10. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interporto ricorso percassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce laviolazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Sotto un primo profilo, evidenzia la violazione del principio dell’“al di là diogni ragionevole dubbio”, atteso che, se è certo che il ricorrente conoscesseVladimir [OSCURATO:PERSONA], non è altrettanto certo che fosse coinvolto nel traffico di sostanzastupefacente; che, invero, sulla base dello stesso materiale probatorio il [OSCURATO:PERSONA] stato assolto in diverso procedimento con la formula perché il fatto nonsussiste; che, peraltro, nel caso di specie, non vi sono elementi che consentanodi affermare che si tratti di sostanza stupefacente, né di individuarne tipo,quantità e qualità, tenuto conto del tenore equivoco delle conversazioniintercettate.Sotto diverso profilo, osserva che erroneamente la Corte territoriale haritenuto trattarsi di “droga pesante” e che sussistesse la circostanza aggravantedi cui all’art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990; che, invero, a tanto èpervenuta a seguito di una inammissibile valutazione per relationem, avendoconsiderato qualità e quantità della sostanza stupefacente sequestrata nelpresente procedimento nel corso delle indagini.11. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione.11.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, 25 e 27Cost.

Rileva che la Corte territoriale ha applicato la cornice edittale prevista perle sostanze di cui alla Tabella I, senza che vi fosse la prova certa del tipo disostanza stupefacente; che, invero, le conversazioni intercettate non chiarisconose si trattasse di cocaina, eroina o altra sostanza e che non vi è stato nessunsequestro; che, peraltro, la cifra di “300” viene arbitrariamente riferita al pesodello stupefacente, piuttosto che a somme di denaro; che l’applicazione dellapena base di sei anni viola anche i principi di proporzionalità e legalità dellapena, di cui agli artt. 25 e 27 Cost.11.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.,essendo la condanna fondata sul contenuto delle intercettazioni, in assenza diriscontri esterni, quali sequestri, pedinamenti e controlli.11.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al travisamento della prova,evidenziando che le conversazioni intercettate sono state erroneamenteLuca [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una perizia fonica.11.4.

Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 Cost. e 526 cod. proc.pen., rilevando che i giudici di appello hanno valorizzato le dichiarazioni rese indibattimento dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 15/03/2022, senza contraddittorio eprive di riscontri, dunque, inutilizzabili in forza del dettato di cui all’art. 111 Cost.11.5.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 530 cod. proc. pen., sostenendo che lasentenza di condanna viola il principio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”,ceduto, né quale fosse il ruolo rivestito dall’odierno ricorrente.11.6.

Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e 157cod. pen.

Rappresenta che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere che lacondotta del [OSCURATO:PERSONA] non fosse sussumibile nell’ipotesi lieve di cui al comma 5dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 – in assenza di prove certe in relazione al tipoed al quantitativo di sostanza stupefacente, alle modalità della condotta ed allapersonalità del ricorrente – e, conseguentemente, a dichiarare il reato estintoper intervenuta prescrizione.12. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Osserva che risulta violato ilprincipio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”, atteso che, se è vero che ilGargivolo per un certo periodo di tempo avesse condiviso l’abitazione con ilcognato [OSCURATO:PERSONA], è altrettanto vero che la sostanza stupefacentesequestrata è stata rinvenuta in altro domicilio in uso al [OSCURATO:PERSONA], di talchè lariconducibilità anche all’odierno ricorrente non costituisce dato certo, idoneo afondare un giudizio di responsabilità; che anche le conversazioni intercettatehanno un significato incerto, potendo dimostrare solo il legame del [OSCURATO:PERSONA] coni cittadini albanesi che vantavano un credito nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA],all’epoca dei fatti detenuto; che, peraltro, trattasi di soggetto che ha intrapresoun percorso di collaborazione con gli inquirenti e che si è assunto la titolarità dioltre 500 chilogrammi di sostanza stupefacente; che, in ogni caso, le captazioniutilizzate dai giudici di merito non sono idonee a provare la responsabilitàdell’imputato, di fronte alla prospettazione di una ricostruzione dei fattialternativa.13. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui eccepisce la violazionedell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett.f) e 179 cod. proc. pen., per essere stata omessa nel dispositivo della sentenzaimpugnata ogni decisione in ordine al reato di cui al capo 12).

Evidenzia chedetta patologia non può essere sanata con la procedura di cui all’art. 130 cod.proc. pen. e che dà luogo, altresì, ad una nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179cod. proc. pen., attenendo all’esercizio dell’azione penale, che devenecessariamente concludersi con una decisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Ritiene il Collegio che, al fine di evitare inutili ripetizioni nella stesura delprovvedimento, sia opportuno trattare in via preliminare ed in termini generali,le questioni comuni sollecitate dai ricorsi oggetto di scrutinio, in modo che saràpoi sufficiente un rinvio, quando si passerà a trattare le singole posizioni.1.1.

La prima questione comune a molti ricorsi è quella relativa al vizio dimotivazione della sentenza impugnata nei casi in cui viene in rilievo la cosiddetta“droga parlata”.Deve essere innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto diricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, conla conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettatosia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella delTribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioniadottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).Ciò posto, si osserva che, la sentenza impugnata, conformemente a quelladi primo grado, ha fondato in molti casi la dichiarazione di responsabilità sulcontenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali ha evinto l’intervenutoaccordo in relazione alla cessione di sostanza stupefacente, desumendone laquantità e la qualità da elementi indiretti, quali il prezzo convenuto e la tipologiadi sostanza sequestrata in altri casi, comunque, inseriti all’interno di quelcontesto criminale e che ha visto protagonisti gli stessi fornitori, sempre riferibilealla Tabella I del D.P.R. n. 309 del 1990.

Dunque, una volta accertato che erastato raggiunto l’accordo tra l’acquirente e il venditore sulla quantità, sullaqualità e sul prezzo della sostanza, correttamente entrambi i giudici di meritohanno ritenuto consumati i reati di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del1990, a nulla rilevando il mancato sequestro della sostanza stupefacentecompravenduta, in considerazione della assoluta concludenza dei dialoghiintercettati.

Peraltro, l’interpretazione del linguaggio utilizzato dai soggettiintercettati e la lettura del dato captativo costituiscono questioni di fatto, chesono rimesse alla valutazione del giudice di merito e che si sottraggono alsindacato di legittimità, tranne che per manifesta irragionevolezza o illogicità,situazione che non si riscontra nel caso di specie (Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv.263715 – 01).Del resto, tali decisioni sono coerenti con il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di stupefacenti, qualoragli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nelcorso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro dellasostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensidell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice conparticolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttivedel fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondatain ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”,caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltantodelle eventualità più remote (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 279251 – 01; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299 – 01;Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981 – 01).

Si osserva, inproposito, che il richiamo all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e non al commasuccessivo, rende chiaro che non è necessaria l’acquisizione di riscontriestrinseci, essendo sufficiente che il giudice con motivazione convincente escludaipotesi alternative degne di una qualche plausibilità.

Invero, le intercettazionitelefoniche e, ancor più, quelle cosiddette "ambientali" sono prove dotate diintrinseca e sufficiente attendibilità, in quanto gli interlocutori non sonoconsapevoli di essere intercettati e, dunque, in modo spontaneo e direttoforniscono elementi concreti del loro coinvolgimento in fatti illeciti (Sez. 3, n.33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 – 01, in motivazione).Alla luce delle considerazioni svolte, allora, può dirsi ottemperato l’onere dirigorosa motivazione gravante in questi casi sul giudice, in particolare conriferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologiedella droga movimentata.1.2.

Altra questione comune a molti ricorsi concerne l’attribuzione delleutenze telefoniche in relazione al riconoscimento vocale dell’utilizzatoreeffettuato dalla polizia giudiziaria.

Sul punto, rileva il Collegio che lagiurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema di intercettazionitelefoniche, qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti, ilgiudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre ilproprio convincimento da altre circostanze – quali i contenuti delle conversazioniintercettate, il riconoscimento delle voci da parte del personale della poliziagiudiziaria, le intestazioni formali delle schede telefoniche – che consentano dirisalire con certezza all’identità degli interlocutori, incombendo sulla parte checontesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici disegno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 – 02;Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 – 01; Sez. 6, n. 13085del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478 – 01).

Del resto, indicare glielementi dissonanti rispetto a quelli utilizzati per l’individuazione fa parte pursempre dell’obbligo di specificità del motivo di ricorso che incombe su chi lopropone.Tanto premesso in linea generale, può passarsi ora all’esame dei singoliricorsi.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.I primi due profili dell’articolato motivo di ricorso sono reiterativi di analoghedoglianze prospettate alla Corte territoriale e da questa risolte con motivazionecongrua ed esente da vizi logici, con la conseguenza che si appalesano aspecifici,sentenza impugnata.

Ed invero, in relazione al reato di cui al capo 6), i giudici diappello hanno valorizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche, che hannoconsentito di individuare nel [OSCURATO:PERSONA] il fornitore della sostanza stupefacenteceduta materialmente dal Della Sciucca al Palmerini per un quantitativo pari a500 grammi, di cui poi 480 grammi restituiti ed hanno specificato come iriferimenti letterali al considerevole quantitativo oggetto della cessioneportassero ad escludere che la stessa potesse esser ricondotta all’ipotesi lieve dicui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, pur in assenza del sequestrodella sostanza stupefacente; del resto, la sentenza, evidenziando che ilPalmerino ha trattenuto 20 grammi di sostanza stupefacente, implicitamente hadesunto da tale circostanza l’effetto drogante della sostanza trattata.Quanto al reato di cui al capo 12), la Corte territoriale ha inferito lariconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della sostanza rinvenuta nella disponibilità delSagliocco e del Della Sciucca ancora una volta dal contenuto delle conversazioniintercettate, rispetto alle quali ha evidenziato come il difensore si fosse limitato acontestare la ricostruzione dei fatti, senza, tuttavia, fornire una letturaalternativa del dato intercettivo, che supportasse una diversa e plausibilericostruzione degli accadimenti.

In particolare, la sentenza impugnata, dopo averricostruito l’operazione mediante l’analisi delle conversazioni intercorse tra ilCozzolino ed i suoi collaboratori prima del giorno del trasporto della sostanzastupefacente, valorizza le telefonate che seguono la scoperta dell’arresto inflagranza dei due corrieri, che consentono di chiudere il cerchio e di attribuireall’odierno ricorrente il ruolo di cedente dello stupefacente caduto in sequestrodurante la fase del trasporto effettuato dal Sagliocco e dal Della Sciucca.Con riferimento al reato di cui al capo 17), si osserva che la doglianzarelativa all’omessa motivazione non è consentita, atteso che in ordine a dettaimputazione non è stato mosso alcun rilievo innanzi alla Corte di merito, come sievince dalla sentenza impugnata, nella parte in cui ha riassunto i motivi diappello, senza che sul punto vi sia stata una espressa contestazione delricorrente.In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamenteritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti equestioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso dipronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016,Iuliucci, Rv. 266226 – 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, CaltagironeBellavista, Rv. 254037 – 01).

Nel caso di specie, come si è accennato, risulta checon l’appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita dellaquestione relativa alla verifica della motivazione spesa dal primo giudice peraffermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 17), percui detto tema non poteva essere introdotto per la prima volta con il ricorso percassazione.

Ed invero, è in gioco il rispetto dei principi che governano il sistemadelle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte dilegittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, adaffrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice delmerito.

In buona sostanza, nel caso di specie, si è verificata una inammissibileinterruzione della catena devolutiva, che non consente l’esame in questa sededella nuova doglianza; senza tacere che la Corte territoriale non haespressamente motivato sul punto, proprio perché non era stata sollecitata inproposito.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Invero, i tre motivi cui è affidato – che, per essere tutti relativi al reato dicui al capo 24), possono essere trattati congiuntamente – non sono consentiti,perché aspecifici, costituendo la pedissequa riproposizione di analoghe doglianzeposte ai giudici di appello, rispetto alle quali è stata resa una motivazionecongrua ed esaustiva.Peraltro, la difesa, introducendo con il secondo motivo il tema deltravisamento del significato delle conversazioni intercettate, nonostantel’interpretazione conforme offerta da entrambi i giudici di merito, mira adottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita inquesta sede.

Invero, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta nondeducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante lapreclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Nellapresente sede, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa orivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbealla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio dilegittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dalgiudice di merito ai fini della decisione.

In altri termini, il controllo sullamotivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicitàdell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi daltesto impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile(cfr., Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 5,n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).

Nel caso di specie, le sentenze dimerito hanno evidenziato la preoccupazione – palesata dalla [OSCURATO:PERSONA] a TommasoCagnetta, convivente della [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’arresto di quest’ultima – dirimanere coinvolta nella vicenda, in riferimento alla sostanza stupefacentesequestrata.

A fronte di tale piana e logica ricostruzione, operata dal primogiudice e ribadita dalla Corte territoriale, il motivo propone una letturaalternativa delle risultanze delle intercettazioni, non consentita in questa sede.Quanto al fatto che si trattasse di sostanza stupefacente, i giudici di appellolo hanno desunto sia dal tenore delle intercettazioni telefoniche, sia dallacircostanza per cui il soggetto che materialmente deteneva la sostanzastupefacente ha riportato condanna per tale fatto.

Del resto, nel caso di specie,sarebbe stato sufficiente anche solo il contenuto dei dialoghi intercettati, allaluce delle osservazioni sopra svolte, in relazione alla cosiddetta “droga parlata”.Quanto, infine, al profilo dell’addebitabilità di tutto lo stupefacente a tutti iconcorrenti, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese da uno degliagenti operanti che aveva proceduto al sequestro ed il contenuto delleconversazioni intercettate per ritenere la detenzione di tutto lo stupefacenterinvenuto come un unico reato in concorso, anche se poi ognuno dei concorrentisi occupava materialmente della gestione solo di una parte delle sostanzesequestrate.Ebbene, a fronte di una trama motivazionale articolata, che dà conto deglielementi a carico della [OSCURATO:PERSONA], il ricorso ne ignora gli snodi decisivi, con ciòcondannandosi all’inammissibilità.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.4.1.

Il primo motivo è generico, atteso che non specifica quale dei decretiautorizzativi o quale dei provvedimenti di proroga manchi o non sia conforme.Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte è consolidatanell’affermare che la parte che deduce l’inutilizzabilità delle intercettazionitelefoniche ha l’onere di indicare specificamente gli atti sui quali l’eccezione sifonda e di allegarli, qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudicedi legittimità (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 – 01; Sez.6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 – 01).Invero, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per laverifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti errores in procedendo nonesonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall’art.187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristichedell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilitàdell’atto stesso (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Grasta, Rv. 280121 – 01).Dunque, alla parte incombe un generale onere di precisa indicazione, cui siaccompagna quello di allegazione (nel senso di materiale produzione) dellarisultanza, positiva o negativa, che si adduce a fondamento del vizio processuale(Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329 – 01; Sez.

U, n. 45189del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245 – 01).In conclusione, il motivo di ricorso con cui si lamenta l’inutilizzabilità delrisultato delle intercettazioni eseguite può essere esaminato dalla Corte dicassazione solo a condizione che l’atto asseritamente inutilizzabile (o dal qualeconsegue l’inutilizzabilità della prova) sia specificamente indicato e faccia partedel fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che – pur trattandosi dimotivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito diesaminare il fascicolo del procedimento – l’applicazione di tale principiopresuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicatol’atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo che è nella disponibilità dellaCorte (Sez. 6, n. 18187/2017, cit.; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv.265535 – 01; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257336 – 01).4.2.

Il secondo, il terzo ed il sesto motivo – che, per essere strettamenteconnessi, possono essere trattati congiuntamente – sono manifestamenteinfondati.

Sul punto, è sufficiente rimandare alle considerazioni svolte ai punti1.1. e

4.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”.4.3.

Il quarto motivo non è consentito, perché generico e aspecifico.

Invero,le due sentenze di merito, che vanno lette congiuntamente, hanno attribuito alDaja il ruolo di corriere, in quanto dalle conversazioni intercettate, riportate allepagg. 40-42 della sentenza di primo grado e richiamate dalla sentenza diappello, emerge che l’odierno ricorrente, talora chiamato anche per nome, si èoccupato del trasporto della partita di stupefacente destinata al coimputatoSpinelli.

Risultano, dunque, del tutto generiche e inconsistenti, a fronte deltenore delle conversazioni intercettate, le obiezioni per cui i giudici di merito nonsi sarebbero fatti carico vi verificare la disponibilità del mezzo di trasporto e lapresenza dei coimputati al momento della consegna.4.4.

Il quinto motivo è inammissibile perché generico, atteso che non esplicagli scarni ed assertivi riferimenti alla valorizzazione da parte della Corteterritoriale di non meglio identificate “dichiarazioni non sottoposte a pienocontraddittorio, ovvero riferite per sentito dire”, con la conseguenza che nonmette il giudice di legittimità in condizione di comprendere la doglianza, perchédel tutto inintelligibile.4.5.

Il settimo motivo non è consentito perché aspecifico, tenuto conto chepone una doglianza che non tiene conto dalla motivazione del provvedimentoimpugnato, che ha evidenziato come il prezzo pattuito per la cessione, pari a7.500 euro, impedisse di poterla sussumere nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73,comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

Con tale lineare indicazione il motivo non simisura, condannandosi di conseguenza all’inammissibilità.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è fondato, quanto al primo motivo, che havalenza assorbente, rendendo superfluo l’esame degli ulteriori motivi.Coglie, invero, nel segno la prima doglianza, che evidenzia come glielementi valorizzati dalla Corte territoriale non consentano di attribuire alricorrente il ruolo di concorrente nell’acquisto della partita di sostanzastupefacente oggetto del reato di cui al capo 28).

Rileva, sul punto, il Collegioche effettivamente entrambe le sentenze di merito, a fronte della specificacontestazione dell’imputato, non spiegano da quali dati i giudici di meritoabbiano tratto la convinzione che l’utenza attraverso la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha avutocontatti con il gruppo di fornitori albanesi fosse in uso anche all’odiernoricorrente, né precisano quali conversazioni, effettuate utilizzando quella utenza,siano attribuibili al D’[OSCURATO:PERSONA].

Trattasi all’evidenza di elementi significativi ai finidella affermazione di penale responsabilità, in ordine al concorso del ricorrentenel reato di cui al capo 28).La sentenza impugnata, dunque, va annullata in parte qua, con rinvio allaCorte di appello di Perugia, che, nell’esaminare la posizione del D’[OSCURATO:PERSONA], dovrà6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è stato ritenuto responsabile dei reati dicui ai capi 24) e 29), è inammissibile.6.1.

Il primo ed il settimo motivo sono inammissibile sotto diversi profili.In particolare, il primo è generico per le ragioni indicate al punto

4.1. del“[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, cui si rinvia, laddove non specifica quale dei decretiautorizzativi sarebbe privo di adeguata motivazione, in tal modo nonadempiendo al generale onere di precisa indicazione e di allegazione dell’atto,che si assume viziato.Sono, altresì, manifestamente infondati nella parte in cui ritengonol’inutilizzabilità del compendio intercettivo, in quanto i fatti per i quali siprocedeva nel procedimento originario e per cui furono disposte le intercettazioni– poi, ricondotti dalla relativa sentenza di appello all’ipotesi di lieve entità di cuiall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 – non sarebbero inclusi tra i reatiper i quali era consentito il ricorso alle intercettazioni.

In proposito, è sufficienteevidenziare come l’art. 266 cod. proc. pen. non abbia mai – né prima, né dopo lariforma – distinto tra il reato di cui al comma 1 e quello di cui al comma 5dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, atteso che alla lett. c), non sottoposta amodifiche, indica i «delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope»,comprendendo, dunque, nel catalogo dei reati per cui è possibile disporre leoperazioni di captazione, nel concorso degli altri presupposti, anche il fatto dilieve entità di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.Dunque, alcun vizio nell’originaria autorizzazione alle operazioni dicaptazione, che avrebbe conseguentemente condizionato l’utilizzabilità delleintercettazioni nel presente procedimento, è rinvenibile, nemmeno sotto il profilodella connessione tra i reati del primo procedimento nel quale erano statedisposte le intercettazioni e quelli del diverso procedimento all’interno del qualene venivano utilizzati gli esiti, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., richiesta dallagiurisprudenza di legittimità, prima della riforma del 2020, atteso che leintercettazioni nell’originario procedimento, inizialmente disposte per il reato diomicidio volontario, erano poi state estese ai reati in materia di stupefacenti per iquali pure si procedeva.Il primo è, altresì, aspecifico, quanto al profilo dell’attribuibilità allo Spinellidi una delle utenze intercettate, in relazione al reato di cui al capo 29), attesoche le sentenze di merito evidenziano come le conversazioni captate in relazionea detta imputazione siano state attribuite all’odierno ricorrente sulla base delriconoscimento vocale effettuato dalla polizia giudiziaria, che conosceva bene permotivi di ufficio lo [OSCURATO:PERSONA], di talchè era in condizione di riconoscerne la voce.Ebbene, deve osservarsi che, per un verso, la doglianza non si confronta con lamotivazione del provvedimento impugnato, atteso che sostiene che la fonte dellaresponsabilità sarebbe affermata solo sulla base di SMS, circostanza questa chenon trova riscontro nella lettura di entrambe le sentenze di merito, chevalorizzano, invece, il contenuto di plurime conversazioni telefoniche; per altroverso, si limita genericamente a contestare la fallacia del riconoscimento vocale,quale modalità di attribuzione dell’utenza, ma non argomenta in merito alleragioni su cui si fonda tale apodittica negatoria.

Si rinvia, in proposito, alleconsiderazioni svolte al punto

1.2. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”.6.2.

Il secondo ed il sesto motivo sono manifestamente infondati per leragioni esplicitate al punto

1.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, cui per brevità sirinvia e per quelle che si esporranno.6.3.

Il terzo e l’ottavo motivo non sono consentiti, perché costituiti dadoglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere algiudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, afronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso nonpresenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche.

Ed invero, come sopraevidenziato, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Nel caso di specie, lesentenze di merito hanno ricostruito gli accadimenti secondo una logica chevalorizza, i) con riferimento al reato di cui al capo 24), anche il dato temporalerispetto all’arresto di [OSCURATO:PERSONA], la sequenza dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] eTommaso [OSCURATO:PERSONA], convivente della [OSCURATO:PERSONA] ed i chiari riferimenti allo Spinelliquale concorrente nella detenzione illecita della sostanza stupefacentesequestrata; ii) analogamente, con riferimento al reato di cui al capo 29), laricostruzione di tutte le fasi della fornitura, da quella preparatoria, a quella deltrasporto, effettuato con un veicolo procurato dall’odierno ricorrente, fino aicommenti successivi all’arresto del corriere ed al timore che l’autovettura sullaquale viaggiava quest’ultimo potesse essere ricondotta allo [OSCURATO:PERSONA], desumibileda ben due conversazioni intercettate, intercorse la prima con il [OSCURATO:PERSONA] e laseconda con un tale Marco non meglio identificato.

Orbene, a fronte di talericostruzione, il motivo si limita a fornire una spiegazione alternativa dei rapportitra la [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] e tra quest’ultimo ed i coimputati D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che appare inconferente rispetto al tema probatorio che viene in rilievo.Quanto alla denunziata violazione del principio della correlazione traimputazione e sentenza, ribadita anche con il nono motivo, si osserva che lagiurisprudenza di legittimità ha avuto cura più volte di precisare che, in tema dicorrelazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento delfatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dellafattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge,in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cuiscaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l’indagine volta adaccertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo emero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché,vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tuttoinsussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggettodell’imputazione (Sez. 5, n. 30387 del 10/07/2025, Fracassi, Rv. 288595 – 01;Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379 – 01; Sez. 3, n. 24932 del10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04).

Ciò che rileva è che l’imputato non siastato colto di sorpresa, per essere stato messo per la prima volta di fronte a unfatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa, ciòche accade quando non ha mai avuto l’occasione di interloquire sul punto, cosìtrovandosi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza neisuoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti unosviluppo inaspettato: dunque, la diversità del fatto, che impone la modifica delcapo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli direstituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettivalesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa (Sez. 2, n.10989 del 28/2/2023, Pagano, Rv. 284427 – 01; Sez. 6, n. 18125 del22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 – 01).

In altri termini, la violazione del principiodi correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fattoritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto dieterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contenga l’indicazionedegli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarliin via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate aconoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanzialecontestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/3/2023, Saracino, Rv. 284713 – 02).

Nelcaso di specie, la illecita detenzione di sostanza stupefacente sequestratarisultava contestata nell’originaria imputazione di cui al capo 24), per cui nonpuò sostenersi che lo [OSCURATO:PERSONA] sia stato colto di sorpresa, avendo avuto lapossibilità di interloquire sul punto e di difendersi; né può affermarsi che si sia inpresenza di uno sviluppo non prevedibile del fatto descritto nel capo diimputazione.6.4.

Il quarto ed il decimo motivo sono fuori fuoco nella parte in cuilamentano l’erronea quantificazione della pena, ritenendo che, in assenza delsequestro della sostanza stupefacente, della presunta occasionalità dellacondotta e delle necessità economiche, che avrebbero spinto lo [OSCURATO:PERSONA] adelinquere, i fatti andrebbero sussunti nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma5, D.P.R. n. 309 del 1990.

È sufficiente, in proposito, evidenziare che in entrambii reati contestati allo [OSCURATO:PERSONA], vale a dire quelli di cui ai capi 24) e 29), lostupefacente è stato sequestrato, nel primo caso nell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA],nel secondo caso durante il trasporto effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e che i quantitativi –come ha rilevato la Corte territoriale – non sono modesti, per cui la doglianzarisulta del tutto inconferente.Il quarto, inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta lamancata riqualificazione del reato sub 24) nell’ipotesi prevista dall’art. 73,comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della assenza della prova che tutti ilotti di sostanza stupefacente sequestrati fossero riconducibili ai singoliconcorrenti.

Sul punto, per evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni svolteal punto

3. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”.Entrambi i motivi sono, infine, generici nella parte in cui lamentano unamotivazione insufficiente in punto di dosimetria della pena, atteso che si limitaad una mera asserzione e non indica le ragioni per le quali il potere discrezionalenon sia stato esercitato secondo i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.6.5.

Il quinto motivo, di scarsa intellegibilità nella parte in chi richiama laposizione di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato per le ragioniesposte al punto che precede.7.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.7.1.

Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che ignora lamotivazione del provvedimento impugnato, che ha fondato la responsabilità delricorrente sul contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate, che lo hannovisto protagonista, unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA] e alla fidanzata [OSCURATO:PERSONA],della illecita detenzione e del trasporto, effettuato dalla donna, di 400 grammi dicocaina.

In particolare, entrambi i giudici di merito hanno ricostruito l’episodio indiscorso a partire dal 28/12/2007, quando [OSCURATO:PERSONA] avvisa il fratello che andràad incontrare il fornitore dello stupefacente, tale Elvisi per poi farlo trasportaredalla [OSCURATO:PERSONA] e da tale Toni, per poi proseguire con le conversazioni dei giorniseguenti, nel corso delle quali il fratello [OSCURATO:PERSONA] lo invitava a controllare l’orariodei treni e successivamente gli diceva di far preparare la fidanzata (che venivatratta in arresto appena scesa dal treno proveniente da Milano, perché trovata inpossesso della sostanza stupefacente).

A fronte di una siffatta ricostruzione, ilricorso si limita ad una generica negativa, ignorando i passaggi essenziali dellamotivazione, con ciò condannandosi alla inammissibilità.7.2.

Il secondo motivo è generico, atteso che il ruolo secondario delricorrente è solo asserito, senza che siano stati indicati elementi concreti chepossano corroborare una siffatta apodittica affermazione.

Viceversa, ilprovvedimento impugnato, nel non riconoscere l’invocata circostanza attenuante,ha evidenziato il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] sia nelle fasi precedenti, chein quelle coeve al trasporto della sostanza stupefacente sequestrata, oltre chenella fase successiva, in cui commenta con gli altri concorrenti l’avvenuto arrestoin flagranza della [OSCURATO:PERSONA].8.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro del tutto sovrapponibili,sono inammissibili, per non essere consentito l’unico comune motivo cuirisultano affidati.Invero, è del tutto generico, non risultando esplicitamente enunciati eargomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste afondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, la doglianza silimita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese, atteso che,per un verso, non spiega perché le intercettazioni telefoniche, indicate dallaCorte territoriale come inequivoche, non darebbero conto dell’esistenza dielementi concreti a carico di entrambi gli imputati e, per altro verso, non indicale ragioni per le quali i rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipoeroina sequestrati di cui ai capi 38) e 42), pari rispettivamente a 6 kg. ed a1,735 kg., dovrebbero essere sussunti nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma5, D.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto che la sentenza impugnata evidenziaanche si è in presenza di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti benstrutturata.Orbene, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è il confrontopuntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (pertutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza allainammissibilità.9.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.9.1.

Invero, quanto all’utilizzazione dell’utenza telefonica in uso all’odiernoricorrente anche da parte di altri soggetti, la doglianza non coglie nel segno,riconoscimento della voce effettuato dalla polizia giudiziaria ed il motivo si limitasemplicemente a sostenere la necessità di una perizia fonica, senza addurrecircostanze dalle quali possa inferirsi un errore nella sua individuazione qualeuno degli interlocutori.

Si rimanda, in proposito, alle considerazioni svolte alpunto

1.2. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”.9.2.

Quanto alle osservazioni relative al reato di cui capo 28), si osserva cheil motivo non si confronta con l’articolata ricostruzione effettuata dalle duesentenze di merito, che hanno valorizzato il fitto scambio di conversazionitelefoniche tra i fornitori albanesi ed il [OSCURATO:PERSONA], che ha preceduto la consegnadella sostanza stupefacente, di cui il messaggio di testo cui fa riferimento ladifesa – dal quale, peraltro, non si desume che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto la sommadi 7.500 euro, ma l’esatto contrario, posto che chiede spiegazioni in ordineall’entità del prezzo richiesto – costituisce solo l’epilogo; quanto, poi, all’assenzadi sequestro della sostanza ed alle conseguenze che se ne fanno discendere, sirinvia alle considerazioni di cui al punto

1.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”.

Dunque,sotto questo profilo, il motivo è aspecifico.9.3.

Quanto al reato di cui al capo 21), il ricorso coglie nel segno, atteso chenon è chiaro quale sia il rapporto tra i reati di cui ai capi 18) e 21).

Inparticolare, a pag. 36 della sentenza di primo grado si legge: «quanto alCozzolino, vi è da dire che non si ha un riscontro della partecipazione allaspecifica operazione.

Ciò che emerge inequivocabilmente è il fatto che si trattadella sostanza proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], e dunque la condotta qui contestatadeve diversamente ritenersi assorbita nella precedenti contestazioni (capo 18)»Dunque, in questo punto la sentenza ritiene assorbito il reato di cui al capo 21)in quello di cui al capo 18), ascritto solo al [OSCURATO:PERSONA], che in grado di appello èstato derubricato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del1990 e dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Tuttavia, la stessasentenza, dichiarata la penale responsabilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai reati di cui ai capi 1), 3), 6), 8), 9), 10), 12), 13), 15), 17), 18) e21), quando passa alla specificazione del trattamento sanzionatorio (pagg. 60 e61), contrariamente a quanto affermato in precedenza, indica espressamente traparentesi «(nb il 21 assorbe il 18)».A fronte di siffatta contraddizione, la sentenza impugnata (pag. 32), dopoaver confermato la provenienza dello stupefacente di cui al capo 21) dalCozzolino, ritiene tale reato assorbito in quello di cui al capo 18), precisando che«il primo giudice, nella parte motiva relativa alla quantificazione del trattamentosanzionatorio, per mero errore materiale ha invertito i capi di imputazione,ritenendo che il capo 18) fosse assorbito nel capo 21)» ed evidenziando come, inogni caso, detto “errore materiale” non abbia inficiato in alcun modo il calcolodella pena, considerato che «l’aumento per la continuazione relativamente a talefatto è stato operato una sola volta».Se anche così fosse, resta il fatto che il reato di cui al capo 18), ascritto alsolo [OSCURATO:PERSONA], nel quale quello di cui al capo 21), ascritto al [OSCURATO:PERSONA], sarebbeassorbito, è stato riqualificato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R.n. 309 del 1990 e dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Ciò comportauna evidente contraddizione della motivazione con riferimento alla posizione deisoggetti ai quali è ascritto il solo reato di cui al capo 21), che non è tatoderubricato nell’ipotesi lieve.Si tratta di un contrasto che questa Corte di legittimità non ha la possibilitàdi risolvere, senza trasmodare in valutazioni che attengano al merito, per cui lasentenza va annullata in parte qua, con rinvio alla Corte territoriale, che dovràchiarire i rapporti tra i reati di cui ai capi 18) e 21), traendo le dovuteconseguenze anche in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].10.

I motivi di cui al punto

9.3. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto” che hannodeterminato l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamenteal reato di cui al capo 21), per quanto attiene alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], inragione della loro valenza oggettiva, si estendono anche alla posizione di IvanoMatticoli, che con lui concorre nel predetto reato, ciò che rende superfluo l’esamedei motivi posti a fondamento del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA].11.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per non essere consentitol’unico motivo cui è affidato.Invero, non si misura con la trama motivazionale del provvedimentoimpugnato, che, in relazione ai fatti di cui al capo 43) – attraverso l’analisi delleconversazioni intercettate, intercorse, tra gli altri, tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],a sua volta in contatto con il gruppo dei fornitori albanesi –, ha ricostruito tuttele fasi della cessione, mettendo in evidenza le numerose telefonate aventi adoggetto gli spostamenti della sostanza stupefacente, fino al giorno 29/10/2007,in cui le conversazioni intercettate hanno trovato riscontro negli appostamentisvolti dalla polizia giudiziaria.

La Corte territoriale ha, altresì, valorizzato laconversazione intercorsa tra il ricorrente e colui che deteneva la sostanzastupefacente, nel corso della quale il primo, avendo incrociato una pattuglia delleforze dell’ordine, lo avvisava di spostarsi dal posto in cui si trovava, precisandoche i riferimenti inequivoci al quantitativo di circa 30 kg. di sostanzastupefacente deponevano al di là di ogni ragionevole dubbio per la responsabilitàdel [OSCURATO:PERSONA] e per la sussistenza della circostanza aggravante del quantitativoingente.L’assenza di sequestro dello stupefacente, inoltre, non ha impedito ai giudicidi appello di ritenere che si trattasse di cosiddetta “droga pesante”, inconsiderazione del fatto che i tipi di sostanza stupefacente sequestrati in plurimeoccasioni nel presente procedimento sono risultati essere sempre eroina ococaina e che il [OSCURATO:PERSONA] trattava proprio tali sostanze, circostanza questa che hannodesunto dal suo arresto avvenuto qualche mese dopo i fatti di cui si discute peressere stato trovato in possesso di 23 kg. di eroina e di 2 kg. di cocaina.Si tratta di valutazioni in fatto che appaiono sorrette da adeguatamotivazione e che non sono censurabili in sede di legittimità, con le quali ilricorso non si misura, limitandosi a reiterare sterilmente doglianze già proposte,che, come si è visto, hanno trovato risposta coerente ed esente da vizi logici.Quanto alla riferita assoluzione per gli stessi fatti di cui al capo 44) ad operadi altra sentenza del Tribunale di Pescara, il ricorso non è autosufficiente, attesoche non allega il provvedimento cui fa riferimento, non consentendo alla Corte diverificare quanto dedotto.12.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per non essere consentitol’unico motivo cui è affidato.Osserva, invero, il Collegio che con l’appello non aveva sollevato questioni inordine al profilo della penale responsabilità, essendo il gravame limitato al profilodelle circostanze attenuanti e più in generale del trattamento sanzionatorio.Dunque, la doglianza circa l’insussistenza di un quadro probatorio idoneo afondare l’affermazione di responsabilità dell’imputato è stato posto per la primavolta nella presente sede di legittimità, con conseguente interruzione dellacatena devolutiva.

Per i riferimenti giurisprudenziali si rinvia al punto

2. del“[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, nella parte in cui è stata trattata la pozione del Cozzolinocon riferimento al reato di cui al capo 17).13.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.La giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che lamancanza o incompletezza del dispositivo comporta la nullità della sentenza aisensi dell'art. 546 cod. proc. pen. Ed invero, l’obbligo della pronuncia sull’azionepenale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell’imputato, può dirsi adempiutosoltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa.

Né aduna eventuale omissione può supplirsi con la motivazione, la quale adempie unafinalità meramente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche senon trova la sua conclusione nel dispositivo, donde l’impossibilità di fare ricorsoalla procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen.

Peraltro, ovel’omissione – come nel caso che si sta scrutinando – sia solo parziale, essadetermina la nullità della sentenza limitatamente ai capi di imputazioneformalmente contestati e non decisi, con conseguente necessità di una distintapronuncia sugli stessi e non travolge l’intero provvedimento, che conserva la suapiena validità nelle restanti parti.

Ne consegue che in tal caso l’anomalia deveessere fatta valere dalla parte mediante gli ordinari rimedi predispostidall’ordinamento, vale a dire attraverso l’impugnazione della sentenza (Sez. 3, n.19537 del 10/02/2015, Attardi, Rv. 263638 – 01; Sez. 2, n. 20958 del15/05/2012, Musumeci, Rv. 252837 – 01; Sez. 1, n. 8277 del 28/04/1995,Pagliardi, Rv. 202119 – 01; Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 –01).Nel caso di specie, correttamente il difensore ha impugnato la sentenza,evidenziando come, rispetto ai fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] al capo 12), il dispositivonon contenga alcuna statuizione.

Una siffatta omissione determina la nullità dellasentenza in parte qua, ai sensi dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. – e, diconseguenza, dell’ordinanza di correzione del 06/06/2025 – non suscettibile diessere corretta con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., in quanto laqualificata "correzione" operata dal giudice si risolve in una modifica essenzialedel dispositivo, che investe sia la pena principale, che quelle accessorie.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e l’ordinanza di correzione di erroremateriale del 06/06/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello di Perugia. annulla la sentenza impugnata neiconfronti di D’[OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo 21) e rinvia per nuovo giudizio su questocapo e sulla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio alla Cortedi appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovogiudizio alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissibili i ricorsi diCozzolino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VeljaRejnald, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1963Bianchi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1986Daja [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1984D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1958Spinelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1965Gega [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1980Velja [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1986Velja [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1984Sanna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1975Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1975Matticoli [OSCURATO:PERSONA] nato ad Atri il 08/11/1979Gargivolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1981Ciotola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1974avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte di appello di L’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto per [OSCURATO:PERSONA] l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata e per tutti gli altri ricorrenti la dichiarazione diinammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il loro rigetto;uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso e, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] perD’[OSCURATO:PERSONA], dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e VeljaRejnald, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi dei ricorsi,chiedendone l’accoglimento, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusoper l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 06/06/2025, la Corte di appello di L’Aquila in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 14/03/2022 – che avevacondannato, tra l’altro e per quel che qui interessa, gli odierni ricorrenti per ireati loro rispettivamente ascritti –, riqualificati ai sensi di cui all’art. 73 D.P.R. n.309 del 1990 i reati di cui ai capi 1), 3), 8), 9), 10), 11), 13), 15), 18), 19), 20),25) e 36), dichiarava non doversi procedere, tra gli altri, nei confronti diGiovanni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RaffaeleD’[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati loro rispettivamente estinti perprescrizione; escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2,D.P.R. n. 309 del 1990 per i reati di cui ai capi 29), 34), 38), 39), 41) e 42);rideterminava le pene.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533cod. proc. pen., nonché omessa, manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione. Rileva che, con riferimento al reato di cui al capo 6), il mancatosequestro della sostanza stupefacente e l’assenza di analisi chimica avrebberodovuto portare la Corte territoriale a ritenere, per il principio del favor rei, che ilprincipio attivo era molto basso o addirittura inesistente, anche in considerazionedel fatto che l’acquirente decideva di restituire la sostanza stupefacente; che,con riferimento a reato di cui al capo 17), la sentenza impugnata non contienealcuna motivazione; che, con riferimento al reato di cui al capo 12), laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è fondata solo sull’autoevidenza del datointercettivo, senza che i giudici di appello abbiano esplicato perché leconversazioni intercettate potessero rappresentare un valido riscontro rispetto alsequestro dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del Sagliocco e delDella Sciucca; che, in altri termini, dalla lettura della sentenza impugnata non sicomprende perché dette intercettazioni consentano di ritenere provata lariconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della droga trovata in possesso dei due coimputatiarrestati; che, invero, risulta apodittico e congetturale affermare che, quando ilCiotola ed il [OSCURATO:PERSONA] parlano di “macchine” facciano riferimento alla sostanzastupefacente.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.3.1. Con il primo motivo deduce l’illogicità della motivazione, con riferimentoall’assenza di analisi della sostanza stupefacente sequestrata ad [OSCURATO:PERSONA].Evidenzia che per l’affermazione della responsabilità della ricorrente, in ordine alreato di cui al capo 24), non è sufficiente la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sia stataarrestata in flagranza di reato e condannata irrevocabilmente per tale reato; che,dunque, necessitava l’analisi della sostanza in sequestro, al fine di accertarnel’effetto drogante; che, peraltro, non risulta presente in atti nemmeno ilnarcotest; che, in conclusione, manca la prova che la sostanza sequestrata abbiaeffetto drogante.3.2. Con il secondo motivo eccepisce l’omessa motivazione e l’illogicità dellastessa, con riferimento alla quantità di sostanza stupefacente detenuta dallaGirinelli per conto dell’odierna ricorrente. Osserva che la responsabilità dellaBianchi è stata affermata sulla base del contenuto di due conversazioniintercettate, senza che le frasi profferite fossero contestualizzate; che, quantoalla prima telefonata, la preoccupazione espressa dall’imputata derivava dal fattoche la stessa poco prima aveva provato a contattare la [OSCURATO:PERSONA], ma al suo postoaveva risposto al telefono l’agente operante che stava procedendo al suoarresto; che, dunque, la preoccupazione manifestata a [OSCURATO:PERSONA] eradovuta al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] temeva che, in virtù di quella telefonata, potesseessere coinvolta nella vicenda dell’arresto; che una siffatta lettura non vienepresa in considerazione dagli inquirenti; che l’interpretazione della secondatelefonata da parte della Corte territoriale appare capziosa ed erronea, attesoche il termine “pantaloni” è usato una volta con riferimento allo [OSCURATO:PERSONA] edun’altra volta in relazione alla [OSCURATO:PERSONA].3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 73, comma 5, D.P.R.n. 309 del 1990, nonché illogicità della motivazione. Rappresenta che i giudici diappello hanno escluso che il reato di cui al capo 24) potesse essere sussuntonell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in quantohanno ritenuto di addebitare i cinque lotti di stupefacente rinvenutinell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] a tutti i concorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]);che, invece, al più avrebbero potuto ricondurre alla ricorrente solo il lottocontenente 6 grammi di cocaina, che avrebbe consentito di ricondurre il fattonell’ipotesi lieve.4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.4.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 267, 268, 270, 271 e 191 cod. proc.pen. Rileva che la sentenza impugnata fonda la responsabilità del Dajapressoché esclusivamente sulle intercettazioni; che con l’appello è stata eccepital’assenza ovvero la non conformità dei decreti autorizzativi e dei provvedimentidi proroga; che, tuttavia, la Corte territoriale non ha affrontato puntualmente talidoglianze, limitandosi a richiamare il contenuto delle conversazioni intercettate.4.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Osservache, anche a voler ritenere utilizzabili le intercettazioni, il ragionamentoprobatorio resta comunque viziato, in quanto basato su mere conversazioni,sfornite di qualsivoglia riscontro; che, invero, trattandosi di “droga parlata”,sarebbero stati necessari riscontri sia in relazione alla cessione, che al ruolo dicorriere attribuito al ricorrente.4.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, 125 cod.proc. pen., 25 e 27 Cost. Evidenzia che è stata affermata la responsabilità delDaja in relazione alle sostanze stupefacenti indicate nella Tabella I, senza chefosse accertata la natura ed il quantitativo dello stupefacente; che, invero, gliindizi, quali il valore economico complessivo ed i riferimenti all’affare, nonconsentono di affermare con certezza tipologia e peso della sostanza, in assenzadel sequestro e dell’analisi; che, dunque, il principio del favor rei, avrebbeimposto di non applicare il trattamento sanzionatorio più grave, atteso cheenfatizzare solo il valore di euro 7.500, quale indicatore univoco di una cessioneingente di cocaina o di eroina, integra una motivazione apparente.4.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’attribuzione del ruolo di corriere.Rappresenta che la qualifica di corriere, attribuita al ricorrente, è frutto di unalettura induttiva delle conversazioni, priva di riscontri fattuali sulla disponibilitàdel mezzo di trasporto, sui movimenti e sulla compresenza con i coimputati almomento della consegna, tenuto conto che non risultano servizi di osservazioneo pedinamento, né controlli di veicoli, percorsi o orari.4.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., lamentando che in sentenza sono state utilizzateindicazioni provenienti da dichiarazioni non sottoposte a pieno contraddittorio,ovvero riferite “per sentito dire”, con violazione degli artt. 111 Cost. e 526 cod.proc. pen.4.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 530 cod. proc. pen. Rileva che i vizidenunciati – quali l’inutilizzabilità delle intercettazioni, la mancanza di riscontrioggettivi, l’incertezza su tipologia e quantitativo di sostanza stupefacente el’assenza di verifiche su mezzi e movimenti – convergono nel delineare unquadro probatorio inidoneo a sostenere la condanna.4.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990. Osserva che, unavolta ritenuta la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe dovutoriqualificare il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990 econseguentemente dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione,risalendo i fatti al 12/09/2007.4.8. In data 02/03/2026 sono pervenute conclusioni scritte.5. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione.5.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.,nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Rileva che, con riferimento al reato di cui al capo 28), il ruolo attribuito alricorrente sarebbe quello di acquirente; che, tuttavia, nelle conversazioniintercorse tra i coimputati (il [OSCURATO:PERSONA], da un lato e il gruppo di fornitori albanesi,dall’altro), poste a fondamento della ricostruzione in punto di fatto, non vi ènessun riferimento al D’[OSCURATO:PERSONA]; che, anche la circostanza per cui l’imputatocondividerebbe l’utenza telefonica con [OSCURATO:PERSONA] non trova conferma in atti,tenuto conto che i due conversavano utilizzando altre e distinte utenzetelefoniche; che, dunque, il Tribunale non è riuscito ad identificare con chiarezzala posizione del ricorrente, che viene genericamente definito “l’uomo di fiducia diSpinelli [OSCURATO:PERSONA]”; che, in particolare, nella sentenza impugnata vengonoevidenziate due sole telefonate intercorse tra il D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laprima del 07/09/2007 e la seconda del 08/09/2007, rispetto alle quali la Corteterritoriale non dà conto di come abbia attribuito una delle due utenze alricorrente; che, dunque, rimane del tutto immotivata l’attività di partecipazionemateriale o morale del D’[OSCURATO:PERSONA], posto che gli viene attribuita la presuntail vaglio degli elementi a carico deve essere particolarmente pregnante e tale daescludere ricostruzioni alternative.5.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990,nonché difetto di motivazione. Osserva che, con riferimento alla qualità dellasostanza stupefacente, la Corte territoriale, pur in assenza di riscontri oggettivi,ha ritenuto che non potesse trattarsi di “droga leggera”; che, con riferimento allaconfigurabilità del fatto lieve, ha ritenuto di doverla escludere in considerazionedelle somme di denaro cui si fa riferimento nelle conversazioni intercettate; chetale considerazione appare priva di qualsiasi fondamento, in assenza di sequestrio di servizi di appostamento significativi, di conversazioni dal significatoinequivoco; che, peraltro, il giudice di primo grado ha tenuto conto solo delquantitativo, senza considerare tutte le altre circostanze del fatto, in grado dicompensare il giudizio negativo astrattamente desumibile dalla quantità e qualitàdello stupefacente e di rilevare la sua minima offensività; che, del resto, ai finidel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il Tribunale haevidenziato che i fatti risalgono al 2007 e che il ruolo ricoperto dal D’[OSCURATO:PERSONA] èstato marginale; che, in conclusione, in applicazione del principio del favor rei, ilfatto doveva essere qualificato come di lieve entità, con conseguente estinzionedel reato per intervenuta prescrizione.5.3. In data 05/03/2026 è pervenuta memoria difensiva nella quale siinsiste per l’annullamento dell’impugnata sentenza.6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione.6.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 267, 270 e 271 cod. proc. pen.Rappresenta, sotto un primo profilo, che i decreti autorizzativi delleintercettazioni, che costituiscono la prova principale della responsabilitàdell’imputato, presentano una motivazione insufficiente, sia in relazione allasussistenza di gravi indizi di reato, che alla assoluta indispensabilità delleintercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini, limitandosi ad utilizzareformule stereotipate; che, peraltro, le operazioni di captazione erano statedisposte in altro procedimento e poi estese a norma dell’art. 270 cod. proc. pen.al presente; che, tuttavia, il procedimento originario all’interno del quale eranostate disposte, se è vero che si è chiuso in primo grado con la condanna di unodei soggetti intercettati per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del1990, è altrettanto vero che la sentenza di appello ha derubricato l’originariaimputazione nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990;che, dunque, le intercettazioni iniziali, da cui sono scaturite quelle poste afondamento della sentenza impugnata, risultano illegittime, in quanto disposteper il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; che, in altritermini, le intercettazioni in discorso, con riferimento alla fattispecie concretaemersa, non rispettano i limiti di ammissibilità tipizzati dall’art. 270 cod. proc.pen. nella sua formulazione anteriforma del 2019, che ammetteva l’utilizzabilitàdi intercettazioni disposte in altro procedimento solo in presenza del vincolo diconnessione qualificata ovvero per i reati per i quali era previsto l’arresto inflagranza; che, a ben vedere, le intercettazioni utilizzate nel presenteprocedimento in origine erano state disposte nell’ambito di un procedimento incui era ipotizzato il reato di cui all’art. 575 cod. pen., in alcun modo collegato aisensi dell’art. 12 cod. proc. pen. ai reati concernenti le sostanze stupefacenti.Sotto diverso profilo, evidenzia che non risultano identificati gli interlocutoridelle conversazioni intercettate, come è emerso dall’esame del teste Sciolè, cheha confermato che non sono state disposte perizie foniche per l’identificazionedegli utilizzatori delle utenze, che sono stati identificati sulla base delriconoscimento vocale da parte degli operatori; che, dunque, si tratta di modalitàdi identificazione del tutto insufficienti, che violano i principi di certezza dellaprova, specie se si considera che si tratta di captazioni relative a cessioni distupefacenti, che, in assenza di sequestri, dovrebbero essere valutate conparticolare rigore; che, in conclusione, non vi è la prova che sia [OSCURATO:PERSONA] aparlare al telefono con [OSCURATO:PERSONA], in assenza di conversazioni dirette, intercettatetra i due, atteso che risulta tra loro solo uno scambio di SMS.Sotto un terzo profilo, la difesa rileva che le utenze intercettate nonrisultano intestate agli odierni ricorrenti, con la conseguenza che la lorooggettivo.6.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Osservache la Corte territoriale, ai fini della dichiarazione di responsabilità, haerroneamente ritenuto sufficienti le sole intercettazioni telefoniche, senzaprocedere alla rigorosa valutazione richiesta dalla giurisprudenza nei casi dicosiddetta “droga parlata”; che, in assenza del sequestro della sostanzastupefacente, l’esame del compendio intercettivo deve essere pregnante edescludere qualsiasi ricostruzione alternativa, specie se si considera che leconversazioni si caratterizzano per l’utilizzo di un linguaggio criptico, che nonconsente di desumere con certezza né la qualità, né la quantità delle presuntesostanze stupefacenti trattate; che, nel caso di specie, molte conversazioni sonosuscettibili di interpretazioni alternative legate ai rapporti commerciali leciti (lacompravendita di autovetture) ed ai rapporti familiari tra gli imputati.6.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento ai reati di cui ai capi 24) e 29).Rappresenta che gli stretti rapporti dello [OSCURATO:PERSONA] con il D’[OSCURATO:PERSONA] ed il Sannatrovano spiegazione nella gestione di un circolo ricreativo, sito nei pressi dellostadio di Pescara, che, nelle giornate in cui la squadra di calcio cittadina giocavain casa, imponeva all’odierno ricorrente di chiedere aiuto ai due coimputatiD’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che tale circostanza chiarisce le ragioni per le quali vi eranocontinui contatti telefonici tra i tre, nel corso dei quali venivano impartitedirettive e si menzionavano somme di denaro; che, con riferimento ai rapporticon [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 24), la Corte territoriale hadel tutto ignorato la documentazione prodotta, che dimostra l’esistenza di unarelazione extraconiugale tra i due, dalla quale sono nati tre figli; che, dunque, icontatti telefonici e gli incontri tra i due erano riconducibili a detta relazione edalla gestione dei figli e che il linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni erafinalizzato a nascondere la relazione alla moglie dello [OSCURATO:PERSONA], non a celareviolazione dell’art. 521 cod. proc. pen.; che, con riferimento al reato di cui alcapo 29), i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto provati contatti direttitra lo [OSCURATO:PERSONA] ed i soggetti albanesi, nonostante il teste Sciolè li abbiachiaramente esclusi; che anche l’attribuzione dell’autovettura sequestrata a YllyDaja al ricorrente si basa sulla mera circostanza che l’auto risultava “inprecedenza in uso a due donne zingare”, senza che le stesse siano stateidentificate ed in assenza della prova di rapporti con lo [OSCURATO:PERSONA].6.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen. ed all’art. 73,comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento al reato di cui al capo 24).Evidenzia che la Corte di appello ha erroneamente quantificato la pena e negatola riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990; che, invero, in assenza di sequestri e tenuto conto dell’ambiguitàdel linguaggio utilizzato dai soggetti intercettati, il principio del favor rei avrebbeimposto di prendere in considerazione l’ipotesi meno gravosa; che, conriferimento al concorso nella detenzione con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], è statanegata la riqualificazione nell’ipotesi lieve, in quanto è stato attribuito in egualmisura a tutti i concorrenti nel reato l’intero quantitativo di sostanzastupefacente sequestrato, sebbene fosse diviso in lotti e non vi fosse la provadella loro specifica riconducibilità ai singoli concorrenti; che, più in generale,l’esercizio del potere discrezionale in punto di dosimetria della pena non èsorretto da adeguata motivazione, né tiene conto delle finalità rieducative dellapena.6.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., con riferimento all’omessa motivazione sulla riqualificazionedelle imputazioni elevate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e sulla esclusionedello [OSCURATO:PERSONA] dagli effetti di tale riqualificazione, sia dal punto di vistadell’utilizzabilità o meno delle intercettazioni telefoniche, sia dal punto di vistadella quantificazione della pena irrogata in sentenza.6.6. In data 23/02/2026 sono pervenuti motivi aggiunti.Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990,nonché vizio di motivazione. Ribadisce che, quando la prova si fondaprevalentemente sulle intercettazioni, prive di adeguati riscontri oggettivi, lavalutazione deve essere compiuta con particolare rigore; che, nel caso di specie,mancano sequestri, il linguaggio utilizzato nelle conversazioni intercettate ècriptico, l’identità degli interlocutori non è certa e le utenze non sono intestateagli imputati, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto sussumere le condottenell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.6.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 270 cod. proc. pen. nellaformulazione anteriforma del 2020, nonché vizio di motivazione, ribadendo edulteriormente esplicitando le doglianze già proposte con il primo motivo.6.8. Con l’ottavo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., nonchévizio di motivazione, reiterando le doglianze espresse nel terzo motivo.6.9. Con il nono motivo deduce la dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., ribadendo che la Corte territoriale,riqualificando il reato di cui al capo 24), ha violato il principio di correlazione traimputazione e sentenza, compromettendo il diritto di difesa.6.10. Con il decimo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., reiterando ledoglianze poste con il quarto motivo.7. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.7.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato raggiungimento della prova certadella colpevolezza. Rileva che il ricorrente è stato condannato per il reato di cuial capo 30) solo in virtù dei legami con il fratello [OSCURATO:PERSONA] (il fornitore dellasostanza stupefacente) e con la fidanzata [OSCURATO:PERSONA] (arrestata mentretrasportava 400 grammi di cocaina), in assenza di qualsivoglia elemento idoneoa farlo ritenere coinvolto nella vicenda; che, invero, anche il contenuto delleconversazioni intercettate risulta del tutto disarticolato e privo di significatounivoco, per cui è inidoneo a provare che l’imputato abbia coadiuvato il fratellonella cessione della sostanza stupefacente in contestazione.7.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 114 cod. pen., ritenendo che igiudici di appello non abbiano valutato correttamente il ruolo del tutto marginalerivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo 30), rendendo una motivazioneassertiva e priva di una analisi concreta, atteso che non hanno comparato lacondotta del ricorrente e quella degli altri soggetti coinvolti.8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, hannoproposto distinti, ma del tutto sovrapponibili, ricorsi per cassazione, affidandoliad un unico motivo, con cui deducono vizio della motivazione, rappresentandoche le intercettazioni telefoniche non danno conto di elementi concreti a carico dientrambi gli imputati e che se, per un verso, non ricorre la circostanzaaggravante di cui all’art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, per altro verso,nemmeno si può escludere che i fatti siano sussumibili nell’ipotesi lieve; che, indefinitiva, l’affermazione di penale responsabilità riposa su una motivazionecarente ed illogica, poiché non dà conto dei parametri valutativi e motivazionaliutilizzati.9. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., premettendo che dagli attiemerge in maniera evidente che l’apparecchio telefonico in uso al [OSCURATO:PERSONA] venivautilizzato anche da altri soggetti, per cui, in assenza di una perizia fonica cheresponsabilità.Osserva, con riferimento al reato di cui al capo 28), che la Corte territorialedà per scontato che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto l’equivalente di 7.500 euro insostanza stupefacente sulla base del contenuto di un SMS del tutto equivocoperché estrapolato dal contesto; che detto elemento può costituire al più unospunto investigativo, ma certamente non una prova; che, inoltre, la qualità dellasostanza stupefacente, di cui non vi è traccia nel messaggio di testo, è statadesunta dalla circostanza per cui negli altri sequestri eseguiti nel corso delleindagini la sostanza era costituita sempre da cocaina o eroina, senza considerareche i soggetti coinvolti in detti sequestri non sono stati imputati in concorso conil [OSCURATO:PERSONA], né sono mai stati intercettati mentre parlavano con lui; che, peraltro, ilbreve lasso temporale intercorso tra i due contatti telefonici, di pochi minuti,risulta incompatibile con la consegna di un considerevole quantitativo di sostanzastupefacente, quale quello in contestazione, senza tacere che non vi sonosuccessive conversazioni intercettate che depongano nel senso di una attività dispaccio della sostanza acquistata ad opera del [OSCURATO:PERSONA] o del D’[OSCURATO:PERSONA].Rileva, con riferimento al reato di cui al capo 21), che la sentenzaimpugnata non risulta conforme a quella di primo grado, anzi la contraddice,stupefacente del valore di 300 euro, condotta che per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] èstata ritenuta assorbita nel reato di cui al capo 18), poi dichiarato estinto perprescrizione, essendo stato sussunto nell’ipotesi lieve, mentre per il [OSCURATO:PERSONA] èstato affermato che il quantitativo della sostanza ceduta, pari a 300 grammi,fosse ostativo alla riqualificazione della condotta nell’ipotesi di cui all’art. 73,comma 5, D.P,R. 309 del 1990; che, dunque, la motivazione è viziata, in quantonon considera che, se il fornitore della sostanza stupefacente è il [OSCURATO:PERSONA] anchecon riferimento al reato di cui al capo 21), che è stato ritenuto assorbito in quellodi cui al capo 18), che è stato riqualificato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,D.P,R. 309 del 1990, anche il reato di cui al capo 21) deve essere qualificatocome di lieve entità.10. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interporto ricorso percassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce laviolazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Sotto un primo profilo, evidenzia la violazione del principio dell’“al di là diogni ragionevole dubbio”, atteso che, se è certo che il ricorrente conoscesseVladimir [OSCURATO:PERSONA], non è altrettanto certo che fosse coinvolto nel traffico di sostanzastupefacente; che, invero, sulla base dello stesso materiale probatorio il [OSCURATO:PERSONA] stato assolto in diverso procedimento con la formula perché il fatto nonsussiste; che, peraltro, nel caso di specie, non vi sono elementi che consentanodi affermare che si tratti di sostanza stupefacente, né di individuarne tipo,quantità e qualità, tenuto conto del tenore equivoco delle conversazioniintercettate.Sotto diverso profilo, osserva che erroneamente la Corte territoriale haritenuto trattarsi di “droga pesante” e che sussistesse la circostanza aggravantedi cui all’art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990; che, invero, a tanto èpervenuta a seguito di una inammissibile valutazione per relationem, avendoconsiderato qualità e quantità della sostanza stupefacente sequestrata nelpresente procedimento nel corso delle indagini.11. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione.11.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, 25 e 27Cost. Rileva che la Corte territoriale ha applicato la cornice edittale prevista perle sostanze di cui alla Tabella I, senza che vi fosse la prova certa del tipo disostanza stupefacente; che, invero, le conversazioni intercettate non chiarisconose si trattasse di cocaina, eroina o altra sostanza e che non vi è stato nessunsequestro; che, peraltro, la cifra di “300” viene arbitrariamente riferita al pesodello stupefacente, piuttosto che a somme di denaro; che l’applicazione dellapena base di sei anni viola anche i principi di proporzionalità e legalità dellapena, di cui agli artt. 25 e 27 Cost.11.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.,essendo la condanna fondata sul contenuto delle intercettazioni, in assenza diriscontri esterni, quali sequestri, pedinamenti e controlli.11.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al travisamento della prova,evidenziando che le conversazioni intercettate sono state erroneamenteLuca [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una perizia fonica.11.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 Cost. e 526 cod. proc.pen., rilevando che i giudici di appello hanno valorizzato le dichiarazioni rese indibattimento dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 15/03/2022, senza contraddittorio eprive di riscontri, dunque, inutilizzabili in forza del dettato di cui all’art. 111 Cost.11.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 530 cod. proc. pen., sostenendo che lasentenza di condanna viola il principio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”,ceduto, né quale fosse il ruolo rivestito dall’odierno ricorrente.11.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e 157cod. pen. Rappresenta che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere che lacondotta del [OSCURATO:PERSONA] non fosse sussumibile nell’ipotesi lieve di cui al comma 5dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 – in assenza di prove certe in relazione al tipoed al quantitativo di sostanza stupefacente, alle modalità della condotta ed allapersonalità del ricorrente – e, conseguentemente, a dichiarare il reato estintoper intervenuta prescrizione.12. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Osserva che risulta violato ilprincipio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”, atteso che, se è vero che ilGargivolo per un certo periodo di tempo avesse condiviso l’abitazione con ilcognato [OSCURATO:PERSONA], è altrettanto vero che la sostanza stupefacentesequestrata è stata rinvenuta in altro domicilio in uso al [OSCURATO:PERSONA], di talchè lariconducibilità anche all’odierno ricorrente non costituisce dato certo, idoneo afondare un giudizio di responsabilità; che anche le conversazioni intercettatehanno un significato incerto, potendo dimostrare solo il legame del [OSCURATO:PERSONA] coni cittadini albanesi che vantavano un credito nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA],all’epoca dei fatti detenuto; che, peraltro, trattasi di soggetto che ha intrapresoun percorso di collaborazione con gli inquirenti e che si è assunto la titolarità dioltre 500 chilogrammi di sostanza stupefacente; che, in ogni caso, le captazioniutilizzate dai giudici di merito non sono idonee a provare la responsabilitàdell’imputato, di fronte alla prospettazione di una ricostruzione dei fattialternativa.13. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso percassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui eccepisce la violazionedell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, lett.f) e 179 cod. proc. pen., per essere stata omessa nel dispositivo della sentenzaimpugnata ogni decisione in ordine al reato di cui al capo 12). Evidenzia chedetta patologia non può essere sanata con la procedura di cui all’art. 130 cod.proc. pen. e che dà luogo, altresì, ad una nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179cod. proc. pen., attenendo all’esercizio dell’azione penale, che devenecessariamente concludersi con una decisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Ritiene il Collegio che, al fine di evitare inutili ripetizioni nella stesura delprovvedimento, sia opportuno trattare in via preliminare ed in termini generali,le questioni comuni sollecitate dai ricorsi oggetto di scrutinio, in modo che saràpoi sufficiente un rinvio, quando si passerà a trattare le singole posizioni.1.1. La prima questione comune a molti ricorsi è quella relativa al vizio dimotivazione della sentenza impugnata nei casi in cui viene in rilievo la cosiddetta“droga parlata”.Deve essere innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto diricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, conla conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettatosia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella delTribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioniadottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del8/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01).Ciò posto, si osserva che, la sentenza impugnata, conformemente a quelladi primo grado, ha fondato in molti casi la dichiarazione di responsabilità sulcontenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali ha evinto l’intervenutoaccordo in relazione alla cessione di sostanza stupefacente, desumendone laquantità e la qualità da elementi indiretti, quali il prezzo convenuto e la tipologiadi sostanza sequestrata in altri casi, comunque, inseriti all’interno di quelcontesto criminale e che ha visto protagonisti gli stessi fornitori, sempre riferibilealla Tabella I del D.P.R. n. 309 del 1990. Dunque, una volta accertato che erastato raggiunto l’accordo tra l’acquirente e il venditore sulla quantità, sullaqualità e sul prezzo della sostanza, correttamente entrambi i giudici di meritohanno ritenuto consumati i reati di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del1990, a nulla rilevando il mancato sequestro della sostanza stupefacentecompravenduta, in considerazione della assoluta concludenza dei dialoghiintercettati. Peraltro, l’interpretazione del linguaggio utilizzato dai soggettiintercettati e la lettura del dato captativo costituiscono questioni di fatto, chesono rimesse alla valutazione del giudice di merito e che si sottraggono alsindacato di legittimità, tranne che per manifesta irragionevolezza o illogicità,situazione che non si riscontra nel caso di specie (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv.263715 – 01).Del resto, tali decisioni sono coerenti con il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di stupefacenti, qualoragli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nelcorso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro dellasostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensidell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice conparticolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttivedel fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondatain ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”,caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltantodelle eventualità più remote (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 279251 – 01; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299 – 01;Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981 – 01). Si osserva, inproposito, che il richiamo all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e non al commasuccessivo, rende chiaro che non è necessaria l’acquisizione di riscontriestrinseci, essendo sufficiente che il giudice con motivazione convincente escludaipotesi alternative degne di una qualche plausibilità. Invero, le intercettazionitelefoniche e, ancor più, quelle cosiddette "ambientali" sono prove dotate diintrinseca e sufficiente attendibilità, in quanto gli interlocutori non sonoconsapevoli di essere intercettati e, dunque, in modo spontaneo e direttoforniscono elementi concreti del loro coinvolgimento in fatti illeciti (Sez. 3, n.33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 – 01, in motivazione).Alla luce delle considerazioni svolte, allora, può dirsi ottemperato l’onere dirigorosa motivazione gravante in questi casi sul giudice, in particolare conriferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologiedella droga movimentata.1.2. Altra questione comune a molti ricorsi concerne l’attribuzione delleutenze telefoniche in relazione al riconoscimento vocale dell’utilizzatoreeffettuato dalla polizia giudiziaria. Sul punto, rileva il Collegio che lagiurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema di intercettazionitelefoniche, qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti, ilgiudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre ilproprio convincimento da altre circostanze – quali i contenuti delle conversazioniintercettate, il riconoscimento delle voci da parte del personale della poliziagiudiziaria, le intestazioni formali delle schede telefoniche – che consentano dirisalire con certezza all’identità degli interlocutori, incombendo sulla parte checontesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici disegno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 – 02;Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 – 01; Sez. 6, n. 13085del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478 – 01). Del resto, indicare glielementi dissonanti rispetto a quelli utilizzati per l’individuazione fa parte pursempre dell’obbligo di specificità del motivo di ricorso che incombe su chi lopropone.Tanto premesso in linea generale, può passarsi ora all’esame dei singoliricorsi.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.I primi due profili dell’articolato motivo di ricorso sono reiterativi di analoghedoglianze prospettate alla Corte territoriale e da questa risolte con motivazionecongrua ed esente da vizi logici, con la conseguenza che si appalesano aspecifici,sentenza impugnata. Ed invero, in relazione al reato di cui al capo 6), i giudici diappello hanno valorizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche, che hannoconsentito di individuare nel [OSCURATO:PERSONA] il fornitore della sostanza stupefacenteceduta materialmente dal Della Sciucca al Palmerini per un quantitativo pari a500 grammi, di cui poi 480 grammi restituiti ed hanno specificato come iriferimenti letterali al considerevole quantitativo oggetto della cessioneportassero ad escludere che la stessa potesse esser ricondotta all’ipotesi lieve dicui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, pur in assenza del sequestrodella sostanza stupefacente; del resto, la sentenza, evidenziando che ilPalmerino ha trattenuto 20 grammi di sostanza stupefacente, implicitamente hadesunto da tale circostanza l’effetto drogante della sostanza trattata.Quanto al reato di cui al capo 12), la Corte territoriale ha inferito lariconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della sostanza rinvenuta nella disponibilità delSagliocco e del Della Sciucca ancora una volta dal contenuto delle conversazioniintercettate, rispetto alle quali ha evidenziato come il difensore si fosse limitato acontestare la ricostruzione dei fatti, senza, tuttavia, fornire una letturaalternativa del dato intercettivo, che supportasse una diversa e plausibilericostruzione degli accadimenti. In particolare, la sentenza impugnata, dopo averricostruito l’operazione mediante l’analisi delle conversazioni intercorse tra ilCozzolino ed i suoi collaboratori prima del giorno del trasporto della sostanzastupefacente, valorizza le telefonate che seguono la scoperta dell’arresto inflagranza dei due corrieri, che consentono di chiudere il cerchio e di attribuireall’odierno ricorrente il ruolo di cedente dello stupefacente caduto in sequestrodurante la fase del trasporto effettuato dal Sagliocco e dal Della Sciucca.Con riferimento al reato di cui al capo 17), si osserva che la doglianzarelativa all’omessa motivazione non è consentita, atteso che in ordine a dettaimputazione non è stato mosso alcun rilievo innanzi alla Corte di merito, come sievince dalla sentenza impugnata, nella parte in cui ha riassunto i motivi diappello, senza che sul punto vi sia stata una espressa contestazione delricorrente.In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamenteritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti equestioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso dipronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016,Iuliucci, Rv. 266226 – 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, CaltagironeBellavista, Rv. 254037 – 01). Nel caso di specie, come si è accennato, risulta checon l’appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita dellaquestione relativa alla verifica della motivazione spesa dal primo giudice peraffermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 17), percui detto tema non poteva essere introdotto per la prima volta con il ricorso percassazione. Ed invero, è in gioco il rispetto dei principi che governano il sistemadelle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte dilegittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, adaffrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice delmerito. In buona sostanza, nel caso di specie, si è verificata una inammissibileinterruzione della catena devolutiva, che non consente l’esame in questa sededella nuova doglianza; senza tacere che la Corte territoriale non haespressamente motivato sul punto, proprio perché non era stata sollecitata inproposito.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Invero, i tre motivi cui è affidato – che, per essere tutti relativi al reato dicui al capo 24), possono essere trattati congiuntamente – non sono consentiti,perché aspecifici, costituendo la pedissequa riproposizione di analoghe doglianzeposte ai giudici di appello, rispetto alle quali è stata resa una motivazionecongrua ed esaustiva.Peraltro, la difesa, introducendo con il secondo motivo il tema deltravisamento del significato delle conversazioni intercettate, nonostantel’interpretazione conforme offerta da entrambi i giudici di merito, mira adottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita inquesta sede. Invero, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta nondeducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante lapreclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Nellapresente sede, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa orivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbealla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio dilegittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dalgiudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, il controllo sullamotivazione rimesso a detto giudice è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicitàdell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi daltesto impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile(cfr., Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 5,n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). Nel caso di specie, le sentenze dimerito hanno evidenziato la preoccupazione – palesata dalla [OSCURATO:PERSONA] a TommasoCagnetta, convivente della [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’arresto di quest’ultima – dirimanere coinvolta nella vicenda, in riferimento alla sostanza stupefacentesequestrata. A fronte di tale piana e logica ricostruzione, operata dal primogiudice e ribadita dalla Corte territoriale, il motivo propone una letturaalternativa delle risultanze delle intercettazioni, non consentita in questa sede.Quanto al fatto che si trattasse di sostanza stupefacente, i giudici di appellolo hanno desunto sia dal tenore delle intercettazioni telefoniche, sia dallacircostanza per cui il soggetto che materialmente deteneva la sostanzastupefacente ha riportato condanna per tale fatto. Del resto, nel caso di specie,sarebbe stato sufficiente anche solo il contenuto dei dialoghi intercettati, allaluce delle osservazioni sopra svolte, in relazione alla cosiddetta “droga parlata”.Quanto, infine, al profilo dell’addebitabilità di tutto lo stupefacente a tutti iconcorrenti, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni rese da uno degliagenti operanti che aveva proceduto al sequestro ed il contenuto delleconversazioni intercettate per ritenere la detenzione di tutto lo stupefacenterinvenuto come un unico reato in concorso, anche se poi ognuno dei concorrentisi occupava materialmente della gestione solo di una parte delle sostanzesequestrate.Ebbene, a fronte di una trama motivazionale articolata, che dà conto deglielementi a carico della [OSCURATO:PERSONA], il ricorso ne ignora gli snodi decisivi, con ciòcondannandosi all’inammissibilità.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.4.1. Il primo motivo è generico, atteso che non specifica quale dei decretiautorizzativi o quale dei provvedimenti di proroga manchi o non sia conforme.Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte è consolidatanell’affermare che la parte che deduce l’inutilizzabilità delle intercettazionitelefoniche ha l’onere di indicare specificamente gli atti sui quali l’eccezione sifonda e di allegarli, qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudicedi legittimità (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 – 01; Sez.6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 – 01).Invero, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per laverifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti errores in procedendo nonesonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall’art.187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristichedell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilitàdell’atto stesso (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Grasta, Rv. 280121 – 01).Dunque, alla parte incombe un generale onere di precisa indicazione, cui siaccompagna quello di allegazione (nel senso di materiale produzione) dellarisultanza, positiva o negativa, che si adduce a fondamento del vizio processuale(Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329 – 01; Sez. U, n. 45189del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245 – 01).In conclusione, il motivo di ricorso con cui si lamenta l’inutilizzabilità delrisultato delle intercettazioni eseguite può essere esaminato dalla Corte dicassazione solo a condizione che l’atto asseritamente inutilizzabile (o dal qualeconsegue l’inutilizzabilità della prova) sia specificamente indicato e faccia partedel fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che – pur trattandosi dimotivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito diesaminare il fascicolo del procedimento – l’applicazione di tale principiopresuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicatol’atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo che è nella disponibilità dellaCorte (Sez. 6, n. 18187/2017, cit.; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv.265535 – 01; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257336 – 01).4.2. Il secondo, il terzo ed il sesto motivo – che, per essere strettamenteconnessi, possono essere trattati congiuntamente – sono manifestamenteinfondati. Sul punto, è sufficiente rimandare alle considerazioni svolte ai punti1.1. e 4.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”.4.3. Il quarto motivo non è consentito, perché generico e aspecifico. Invero,le due sentenze di merito, che vanno lette congiuntamente, hanno attribuito alDaja il ruolo di corriere, in quanto dalle conversazioni intercettate, riportate allepagg. 40-42 della sentenza di primo grado e richiamate dalla sentenza diappello, emerge che l’odierno ricorrente, talora chiamato anche per nome, si èoccupato del trasporto della partita di stupefacente destinata al coimputatoSpinelli. Risultano, dunque, del tutto generiche e inconsistenti, a fronte deltenore delle conversazioni intercettate, le obiezioni per cui i giudici di merito nonsi sarebbero fatti carico vi verificare la disponibilità del mezzo di trasporto e lapresenza dei coimputati al momento della consegna.4.4. Il quinto motivo è inammissibile perché generico, atteso che non esplicagli scarni ed assertivi riferimenti alla valorizzazione da parte della Corteterritoriale di non meglio identificate “dichiarazioni non sottoposte a pienocontraddittorio, ovvero riferite per sentito dire”, con la conseguenza che nonmette il giudice di legittimità in condizione di comprendere la doglianza, perchédel tutto inintelligibile.4.5. Il settimo motivo non è consentito perché aspecifico, tenuto conto chepone una doglianza che non tiene conto dalla motivazione del provvedimentoimpugnato, che ha evidenziato come il prezzo pattuito per la cessione, pari a7.500 euro, impedisse di poterla sussumere nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73,comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Con tale lineare indicazione il motivo non simisura, condannandosi di conseguenza all’inammissibilità.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è fondato, quanto al primo motivo, che havalenza assorbente, rendendo superfluo l’esame degli ulteriori motivi.Coglie, invero, nel segno la prima doglianza, che evidenzia come glielementi valorizzati dalla Corte territoriale non consentano di attribuire alricorrente il ruolo di concorrente nell’acquisto della partita di sostanzastupefacente oggetto del reato di cui al capo 28). Rileva, sul punto, il Collegioche effettivamente entrambe le sentenze di merito, a fronte della specificacontestazione dell’imputato, non spiegano da quali dati i giudici di meritoabbiano tratto la convinzione che l’utenza attraverso la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha avutocontatti con il gruppo di fornitori albanesi fosse in uso anche all’odiernoricorrente, né precisano quali conversazioni, effettuate utilizzando quella utenza,siano attribuibili al D’[OSCURATO:PERSONA]. Trattasi all’evidenza di elementi significativi ai finidella affermazione di penale responsabilità, in ordine al concorso del ricorrentenel reato di cui al capo 28).La sentenza impugnata, dunque, va annullata in parte qua, con rinvio allaCorte di appello di Perugia, che, nell’esaminare la posizione del D’[OSCURATO:PERSONA], dovrà6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è stato ritenuto responsabile dei reati dicui ai capi 24) e 29), è inammissibile.6.1. Il primo ed il settimo motivo sono inammissibile sotto diversi profili.In particolare, il primo è generico per le ragioni indicate al punto 4.1. del“[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, cui si rinvia, laddove non specifica quale dei decretiautorizzativi sarebbe privo di adeguata motivazione, in tal modo nonadempiendo al generale onere di precisa indicazione e di allegazione dell’atto,che si assume viziato.Sono, altresì, manifestamente infondati nella parte in cui ritengonol’inutilizzabilità del compendio intercettivo, in quanto i fatti per i quali siprocedeva nel procedimento originario e per cui furono disposte le intercettazioni– poi, ricondotti dalla relativa sentenza di appello all’ipotesi di lieve entità di cuiall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 – non sarebbero inclusi tra i reatiper i quali era consentito il ricorso alle intercettazioni. In proposito, è sufficienteevidenziare come l’art. 266 cod. proc. pen. non abbia mai – né prima, né dopo lariforma – distinto tra il reato di cui al comma 1 e quello di cui al comma 5dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, atteso che alla lett. c), non sottoposta amodifiche, indica i «delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope»,comprendendo, dunque, nel catalogo dei reati per cui è possibile disporre leoperazioni di captazione, nel concorso degli altri presupposti, anche il fatto dilieve entità di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.Dunque, alcun vizio nell’originaria autorizzazione alle operazioni dicaptazione, che avrebbe conseguentemente condizionato l’utilizzabilità delleintercettazioni nel presente procedimento, è rinvenibile, nemmeno sotto il profilodella connessione tra i reati del primo procedimento nel quale erano statedisposte le intercettazioni e quelli del diverso procedimento all’interno del qualene venivano utilizzati gli esiti, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., richiesta dallagiurisprudenza di legittimità, prima della riforma del 2020, atteso che leintercettazioni nell’originario procedimento, inizialmente disposte per il reato diomicidio volontario, erano poi state estese ai reati in materia di stupefacenti per iquali pure si procedeva.Il primo è, altresì, aspecifico, quanto al profilo dell’attribuibilità allo Spinellidi una delle utenze intercettate, in relazione al reato di cui al capo 29), attesoche le sentenze di merito evidenziano come le conversazioni captate in relazionea detta imputazione siano state attribuite all’odierno ricorrente sulla base delriconoscimento vocale effettuato dalla polizia giudiziaria, che conosceva bene permotivi di ufficio lo [OSCURATO:PERSONA], di talchè era in condizione di riconoscerne la voce.Ebbene, deve osservarsi che, per un verso, la doglianza non si confronta con lamotivazione del provvedimento impugnato, atteso che sostiene che la fonte dellaresponsabilità sarebbe affermata solo sulla base di SMS, circostanza questa chenon trova riscontro nella lettura di entrambe le sentenze di merito, chevalorizzano, invece, il contenuto di plurime conversazioni telefoniche; per altroverso, si limita genericamente a contestare la fallacia del riconoscimento vocale,quale modalità di attribuzione dell’utenza, ma non argomenta in merito alleragioni su cui si fonda tale apodittica negatoria. Si rinvia, in proposito, alleconsiderazioni svolte al punto 1.2. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”.6.2. Il secondo ed il sesto motivo sono manifestamente infondati per leragioni esplicitate al punto 1.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, cui per brevità sirinvia e per quelle che si esporranno.6.3. Il terzo e l’ottavo motivo non sono consentiti, perché costituiti dadoglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere algiudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, afronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso nonpresenta evidenti criticità logiche e/o giuridiche. Ed invero, come sopraevidenziato, eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Nel caso di specie, lesentenze di merito hanno ricostruito gli accadimenti secondo una logica chevalorizza, i) con riferimento al reato di cui al capo 24), anche il dato temporalerispetto all’arresto di [OSCURATO:PERSONA], la sequenza dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] eTommaso [OSCURATO:PERSONA], convivente della [OSCURATO:PERSONA] ed i chiari riferimenti allo Spinelliquale concorrente nella detenzione illecita della sostanza stupefacentesequestrata; ii) analogamente, con riferimento al reato di cui al capo 29), laricostruzione di tutte le fasi della fornitura, da quella preparatoria, a quella deltrasporto, effettuato con un veicolo procurato dall’odierno ricorrente, fino aicommenti successivi all’arresto del corriere ed al timore che l’autovettura sullaquale viaggiava quest’ultimo potesse essere ricondotta allo [OSCURATO:PERSONA], desumibileda ben due conversazioni intercettate, intercorse la prima con il [OSCURATO:PERSONA] e laseconda con un tale Marco non meglio identificato. Orbene, a fronte di talericostruzione, il motivo si limita a fornire una spiegazione alternativa dei rapportitra la [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] e tra quest’ultimo ed i coimputati D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che appare inconferente rispetto al tema probatorio che viene in rilievo.Quanto alla denunziata violazione del principio della correlazione traimputazione e sentenza, ribadita anche con il nono motivo, si osserva che lagiurisprudenza di legittimità ha avuto cura più volte di precisare che, in tema dicorrelazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento delfatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dellafattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge,in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cuiscaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l’indagine volta adaccertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo emero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché,vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tuttoinsussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggettodell’imputazione (Sez. 5, n. 30387 del 10/07/2025, Fracassi, Rv. 288595 – 01;Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379 – 01; Sez. 3, n. 24932 del10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04). Ciò che rileva è che l’imputato non siastato colto di sorpresa, per essere stato messo per la prima volta di fronte a unfatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa, ciòche accade quando non ha mai avuto l’occasione di interloquire sul punto, cosìtrovandosi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza neisuoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti unosviluppo inaspettato: dunque, la diversità del fatto, che impone la modifica delcapo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli direstituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettivalesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa (Sez. 2, n.10989 del 28/2/2023, Pagano, Rv. 284427 – 01; Sez. 6, n. 18125 del22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 – 01). In altri termini, la violazione del principiodi correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fattoritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto dieterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contenga l’indicazionedegli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarliin via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate aconoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanzialecontestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/3/2023, Saracino, Rv. 284713 – 02). Nelcaso di specie, la illecita detenzione di sostanza stupefacente sequestratarisultava contestata nell’originaria imputazione di cui al capo 24), per cui nonpuò sostenersi che lo [OSCURATO:PERSONA] sia stato colto di sorpresa, avendo avuto lapossibilità di interloquire sul punto e di difendersi; né può affermarsi che si sia inpresenza di uno sviluppo non prevedibile del fatto descritto nel capo diimputazione.6.4. Il quarto ed il decimo motivo sono fuori fuoco nella parte in cuilamentano l’erronea quantificazione della pena, ritenendo che, in assenza delsequestro della sostanza stupefacente, della presunta occasionalità dellacondotta e delle necessità economiche, che avrebbero spinto lo [OSCURATO:PERSONA] adelinquere, i fatti andrebbero sussunti nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma5, D.P.R. n. 309 del 1990. È sufficiente, in proposito, evidenziare che in entrambii reati contestati allo [OSCURATO:PERSONA], vale a dire quelli di cui ai capi 24) e 29), lostupefacente è stato sequestrato, nel primo caso nell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA],nel secondo caso durante il trasporto effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e che i quantitativi –come ha rilevato la Corte territoriale – non sono modesti, per cui la doglianzarisulta del tutto inconferente.Il quarto, inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta lamancata riqualificazione del reato sub 24) nell’ipotesi prevista dall’art. 73,comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della assenza della prova che tutti ilotti di sostanza stupefacente sequestrati fossero riconducibili ai singoliconcorrenti. Sul punto, per evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni svolteal punto 3. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”.Entrambi i motivi sono, infine, generici nella parte in cui lamentano unamotivazione insufficiente in punto di dosimetria della pena, atteso che si limitaad una mera asserzione e non indica le ragioni per le quali il potere discrezionalenon sia stato esercitato secondo i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.6.5. Il quinto motivo, di scarsa intellegibilità nella parte in chi richiama laposizione di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato per le ragioniesposte al punto che precede.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.7.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che ignora lamotivazione del provvedimento impugnato, che ha fondato la responsabilità delricorrente sul contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate, che lo hannovisto protagonista, unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA] e alla fidanzata [OSCURATO:PERSONA],della illecita detenzione e del trasporto, effettuato dalla donna, di 400 grammi dicocaina. In particolare, entrambi i giudici di merito hanno ricostruito l’episodio indiscorso a partire dal 28/12/2007, quando [OSCURATO:PERSONA] avvisa il fratello che andràad incontrare il fornitore dello stupefacente, tale Elvisi per poi farlo trasportaredalla [OSCURATO:PERSONA] e da tale Toni, per poi proseguire con le conversazioni dei giorniseguenti, nel corso delle quali il fratello [OSCURATO:PERSONA] lo invitava a controllare l’orariodei treni e successivamente gli diceva di far preparare la fidanzata (che venivatratta in arresto appena scesa dal treno proveniente da Milano, perché trovata inpossesso della sostanza stupefacente). A fronte di una siffatta ricostruzione, ilricorso si limita ad una generica negativa, ignorando i passaggi essenziali dellamotivazione, con ciò condannandosi alla inammissibilità.7.2. Il secondo motivo è generico, atteso che il ruolo secondario delricorrente è solo asserito, senza che siano stati indicati elementi concreti chepossano corroborare una siffatta apodittica affermazione. Viceversa, ilprovvedimento impugnato, nel non riconoscere l’invocata circostanza attenuante,ha evidenziato il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] sia nelle fasi precedenti, chein quelle coeve al trasporto della sostanza stupefacente sequestrata, oltre chenella fase successiva, in cui commenta con gli altri concorrenti l’avvenuto arrestoin flagranza della [OSCURATO:PERSONA].8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro del tutto sovrapponibili,sono inammissibili, per non essere consentito l’unico comune motivo cuirisultano affidati.Invero, è del tutto generico, non risultando esplicitamente enunciati eargomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste afondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza silimita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese, atteso che,per un verso, non spiega perché le intercettazioni telefoniche, indicate dallaCorte territoriale come inequivoche, non darebbero conto dell’esistenza dielementi concreti a carico di entrambi gli imputati e, per altro verso, non indicale ragioni per le quali i rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipoeroina sequestrati di cui ai capi 38) e 42), pari rispettivamente a 6 kg. ed a1,735 kg., dovrebbero essere sussunti nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma5, D.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto che la sentenza impugnata evidenziaanche si è in presenza di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti benstrutturata.Orbene, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è il confrontopuntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (pertutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza allainammissibilità.9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.9.1. Invero, quanto all’utilizzazione dell’utenza telefonica in uso all’odiernoricorrente anche da parte di altri soggetti, la doglianza non coglie nel segno,riconoscimento della voce effettuato dalla polizia giudiziaria ed il motivo si limitasemplicemente a sostenere la necessità di una perizia fonica, senza addurrecircostanze dalle quali possa inferirsi un errore nella sua individuazione qualeuno degli interlocutori. Si rimanda, in proposito, alle considerazioni svolte alpunto 1.2. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”.9.2. Quanto alle osservazioni relative al reato di cui capo 28), si osserva cheil motivo non si confronta con l’articolata ricostruzione effettuata dalle duesentenze di merito, che hanno valorizzato il fitto scambio di conversazionitelefoniche tra i fornitori albanesi ed il [OSCURATO:PERSONA], che ha preceduto la consegnadella sostanza stupefacente, di cui il messaggio di testo cui fa riferimento ladifesa – dal quale, peraltro, non si desume che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto la sommadi 7.500 euro, ma l’esatto contrario, posto che chiede spiegazioni in ordineall’entità del prezzo richiesto – costituisce solo l’epilogo; quanto, poi, all’assenzadi sequestro della sostanza ed alle conseguenze che se ne fanno discendere, sirinvia alle considerazioni di cui al punto 1.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”. Dunque,sotto questo profilo, il motivo è aspecifico.9.3. Quanto al reato di cui al capo 21), il ricorso coglie nel segno, atteso chenon è chiaro quale sia il rapporto tra i reati di cui ai capi 18) e 21). Inparticolare, a pag. 36 della sentenza di primo grado si legge: «quanto alCozzolino, vi è da dire che non si ha un riscontro della partecipazione allaspecifica operazione. Ciò che emerge inequivocabilmente è il fatto che si trattadella sostanza proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], e dunque la condotta qui contestatadeve diversamente ritenersi assorbita nella precedenti contestazioni (capo 18)»Dunque, in questo punto la sentenza ritiene assorbito il reato di cui al capo 21)in quello di cui al capo 18), ascritto solo al [OSCURATO:PERSONA], che in grado di appello èstato derubricato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del1990 e dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Tuttavia, la stessasentenza, dichiarata la penale responsabilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai reati di cui ai capi 1), 3), 6), 8), 9), 10), 12), 13), 15), 17), 18) e21), quando passa alla specificazione del trattamento sanzionatorio (pagg. 60 e61), contrariamente a quanto affermato in precedenza, indica espressamente traparentesi «(nb il 21 assorbe il 18)».A fronte di siffatta contraddizione, la sentenza impugnata (pag. 32), dopoaver confermato la provenienza dello stupefacente di cui al capo 21) dalCozzolino, ritiene tale reato assorbito in quello di cui al capo 18), precisando che«il primo giudice, nella parte motiva relativa alla quantificazione del trattamentosanzionatorio, per mero errore materiale ha invertito i capi di imputazione,ritenendo che il capo 18) fosse assorbito nel capo 21)» ed evidenziando come, inogni caso, detto “errore materiale” non abbia inficiato in alcun modo il calcolodella pena, considerato che «l’aumento per la continuazione relativamente a talefatto è stato operato una sola volta».Se anche così fosse, resta il fatto che il reato di cui al capo 18), ascritto alsolo [OSCURATO:PERSONA], nel quale quello di cui al capo 21), ascritto al [OSCURATO:PERSONA], sarebbeassorbito, è stato riqualificato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R.n. 309 del 1990 e dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Ciò comportauna evidente contraddizione della motivazione con riferimento alla posizione deisoggetti ai quali è ascritto il solo reato di cui al capo 21), che non è tatoderubricato nell’ipotesi lieve.Si tratta di un contrasto che questa Corte di legittimità non ha la possibilitàdi risolvere, senza trasmodare in valutazioni che attengano al merito, per cui lasentenza va annullata in parte qua, con rinvio alla Corte territoriale, che dovràchiarire i rapporti tra i reati di cui ai capi 18) e 21), traendo le dovuteconseguenze anche in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].10. I motivi di cui al punto 9.3. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto” che hannodeterminato l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamenteal reato di cui al capo 21), per quanto attiene alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], inragione della loro valenza oggettiva, si estendono anche alla posizione di IvanoMatticoli, che con lui concorre nel predetto reato, ciò che rende superfluo l’esamedei motivi posti a fondamento del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA].11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per non essere consentitol’unico motivo cui è affidato.Invero, non si misura con la trama motivazionale del provvedimentoimpugnato, che, in relazione ai fatti di cui al capo 43) – attraverso l’analisi delleconversazioni intercettate, intercorse, tra gli altri, tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],a sua volta in contatto con il gruppo dei fornitori albanesi –, ha ricostruito tuttele fasi della cessione, mettendo in evidenza le numerose telefonate aventi adoggetto gli spostamenti della sostanza stupefacente, fino al giorno 29/10/2007,in cui le conversazioni intercettate hanno trovato riscontro negli appostamentisvolti dalla polizia giudiziaria. La Corte territoriale ha, altresì, valorizzato laconversazione intercorsa tra il ricorrente e colui che deteneva la sostanzastupefacente, nel corso della quale il primo, avendo incrociato una pattuglia delleforze dell’ordine, lo avvisava di spostarsi dal posto in cui si trovava, precisandoche i riferimenti inequivoci al quantitativo di circa 30 kg. di sostanzastupefacente deponevano al di là di ogni ragionevole dubbio per la responsabilitàdel [OSCURATO:PERSONA] e per la sussistenza della circostanza aggravante del quantitativoingente.L’assenza di sequestro dello stupefacente, inoltre, non ha impedito ai giudicidi appello di ritenere che si trattasse di cosiddetta “droga pesante”, inconsiderazione del fatto che i tipi di sostanza stupefacente sequestrati in plurimeoccasioni nel presente procedimento sono risultati essere sempre eroina ococaina e che il [OSCURATO:PERSONA] trattava proprio tali sostanze, circostanza questa che hannodesunto dal suo arresto avvenuto qualche mese dopo i fatti di cui si discute peressere stato trovato in possesso di 23 kg. di eroina e di 2 kg. di cocaina.Si tratta di valutazioni in fatto che appaiono sorrette da adeguatamotivazione e che non sono censurabili in sede di legittimità, con le quali ilricorso non si misura, limitandosi a reiterare sterilmente doglianze già proposte,che, come si è visto, hanno trovato risposta coerente ed esente da vizi logici.Quanto alla riferita assoluzione per gli stessi fatti di cui al capo 44) ad operadi altra sentenza del Tribunale di Pescara, il ricorso non è autosufficiente, attesoche non allega il provvedimento cui fa riferimento, non consentendo alla Corte diverificare quanto dedotto.12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per non essere consentitol’unico motivo cui è affidato.Osserva, invero, il Collegio che con l’appello non aveva sollevato questioni inordine al profilo della penale responsabilità, essendo il gravame limitato al profilodelle circostanze attenuanti e più in generale del trattamento sanzionatorio.Dunque, la doglianza circa l’insussistenza di un quadro probatorio idoneo afondare l’affermazione di responsabilità dell’imputato è stato posto per la primavolta nella presente sede di legittimità, con conseguente interruzione dellacatena devolutiva. Per i riferimenti giurisprudenziali si rinvia al punto 2. del“[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, nella parte in cui è stata trattata la pozione del Cozzolinocon riferimento al reato di cui al capo 17).13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.La giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che lamancanza o incompletezza del dispositivo comporta la nullità della sentenza aisensi dell'art. 546 cod. proc. pen. Ed invero, l’obbligo della pronuncia sull’azionepenale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell’imputato, può dirsi adempiutosoltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa. Né aduna eventuale omissione può supplirsi con la motivazione, la quale adempie unafinalità meramente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche senon trova la sua conclusione nel dispositivo, donde l’impossibilità di fare ricorsoalla procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen. Peraltro, ovel’omissione – come nel caso che si sta scrutinando – sia solo parziale, essadetermina la nullità della sentenza limitatamente ai capi di imputazioneformalmente contestati e non decisi, con conseguente necessità di una distintapronuncia sugli stessi e non travolge l’intero provvedimento, che conserva la suapiena validità nelle restanti parti. Ne consegue che in tal caso l’anomalia deveessere fatta valere dalla parte mediante gli ordinari rimedi predispostidall’ordinamento, vale a dire attraverso l’impugnazione della sentenza (Sez. 3, n.19537 del 10/02/2015, Attardi, Rv. 263638 – 01; Sez. 2, n. 20958 del15/05/2012, Musumeci, Rv. 252837 – 01; Sez. 1, n. 8277 del 28/04/1995,Pagliardi, Rv. 202119 – 01; Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 –01).Nel caso di specie, correttamente il difensore ha impugnato la sentenza,evidenziando come, rispetto ai fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] al capo 12), il dispositivonon contenga alcuna statuizione. Una siffatta omissione determina la nullità dellasentenza in parte qua, ai sensi dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. – e, diconseguenza, dell’ordinanza di correzione del 06/06/2025 – non suscettibile diessere corretta con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., in quanto laqualificata "correzione" operata dal giudice si risolve in una modifica essenzialedel dispositivo, che investe sia la pena principale, che quelle accessorie. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e l’ordinanza di correzione di erroremateriale del 06/06/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello di Perugia. annulla la sentenza impugnata neiconfronti di D’[OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo 21) e rinvia per nuovo giudizio su questocapo e sulla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio alla Cortedi appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovogiudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibili i ricorsi diCozzolino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VeljaRejnald, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]