CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 44650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: EVALTO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 18 marzo 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data 13 gennaio 2022 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (giudice che procede nel merito), che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari, anche elettronicamente assistiti, ravvisando persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura di massima afflittività e proporzione della durata della misura (tre anni e sei mesi) rispetto alla sanzione già irrogata in primo grado (dieci anni e quattro mesi di reclusione). 2. Si procede nei confronti del ricorrente per i delitto di estorsione, aggravata anche dal metodo mafioso, con detenzione presofferta pari a tre anni e sei mesi alla data della decisione impugnata. 3. Con i motivi di ricorso si deduce: violazione della legge processuale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, in riferimento agli artt. 310, comma 2, 299, cod. proc. pen.), per avere il tribunale della cautela offerto motivazione del tutto generica nel ritenere adeguato il solo presidio cautelare inframurario applicato, argomentando sulla immodificata consistenza del quadro indiziario e sul difetto di novum rilevante, anche in termini di sopravvenuta sproporzione del presofferto cautelare rispetto alla entità della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La richiesta rivolta al giudice che procede nel merito recava un preciso petitum, circoscritto alla domanda di revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari; il che presuppone la inalterata consistenza del quadro gravemente indiziario, già peraltro cristallizzato in sentenza di primo grado che ha accettato la responsabilità penale per il fatto contestato, così come aggravato anche dal metodo mafioso usato nella fattispecie concreta. Orbene, deve preliminarmente evidenziarsi che nella fattispecie, in ragione del fatto oggetto di imputazione e di condanna in primo grado, opera il comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., che pone una presunzione "temperata" di adeguatezza del presidio di massima afflittività ove il fatto sia commesso (come nella fattispecie contestata) con "metodo" mafioso. 1.2. Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). 1.3. Anche sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale si era già espresso nella sede propria di riesame, con provvedimenti "stabilizzati" sui temi della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari e della adeguatezza del presidio applicato. 1.4, Il Tribunale della cautela, con il provvedimento oggi impugnato, emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha opposto il "giudicato cautelare" già formatosi ed ha quindi ritenuto che la presunzione di adeguatezza scolpita al comma 3 dell'art. 275 del codice di rito non poteva considerarsi vinta da alcun segnalato elemento di novità concreta, né il tempo trascorso dalla applicazione della misura (nell'ambito dei termini di fase e complessivi indicati dal legislatore processale) poteva ritenersi sproporzionato rispetto alla misura della sanzione irrogata. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n, 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). 1.5. Il giudice dell'appello cautelare, ritenuta non vinta da alcun sopravvenuto elemento di valutazione la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria, ha dunque concretamente apprezzato l'inanità della misura domiciliare invocata, a contenere la spinta criminale dell'agente, per come rappresentata dai fatti per cui è cautela e dagli allarmanti rapporti di contiguità con la cosca evocata attraverso il metodo estorsivo speso. In tal senso, non sussistono i dedotti vizi motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen,, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo per quanto sopra evidenziato, profili di colpa nella devoluzione di domanda non coerente con i motivi posti a sostegno, la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. 2.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata alla ricorrente detenuta a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen Così deciso in Roma, nella camer