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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41335/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050IEMT) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA Lsato_a2LyisgLaiie_parti;± udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 5 dicembre 2023 la Corte di appello di Genova, per quanto in questa sede rileva, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Genova il 6 giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. e anche di partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), di concorso in furto consumato aggravato (capo E), di detenzione illecita di stupefacente (capo L) e di porto illegale di armi (capo M), fatti contestati come commessi tra il 2014 e il 2015, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, operato l'aumento ex art. 81 cod. pen. e applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, non applicata la recidiva, ritenute le attenuanti prevalenti, dichiarato estinto per prescrizione il reato di partecipazione ad associazione per delinquere ai sensi dell'art.416 cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendosi il Giudice limitato a svolgere un ruolo di tipo "notarile" senza verificare - si sostiene - la correttezza della richiesta.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e quindi applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto assai stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.

Il ricorso peraltro è meramente assertivo e privo di argomentazioni che spieghino perché sussisterebbero i vizi denunziati.

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050IEMT) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA Lsato_a2LyisgLaiie_parti;± udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 5 dicembre 2023 la Corte di appello di Genova, per quanto in questa sede rileva, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Genova il 6 giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. e anche di partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), di concorso in furto consumato aggravato (capo E), di detenzione illecita di stupefacente (capo L) e di porto illegale di armi (capo M), fatti contestati come commessi tra il 2014 e il 2015, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, operato l'aumento ex art. 81 cod. pen. e applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, non applicata la recidiva, ritenute le attenuanti prevalenti, dichiarato estinto per prescrizione il reato di partecipazione ad associazione per delinquere ai sensi dell'art.416 cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendosi il Giudice limitato a svolgere un ruolo di tipo "notarile" senza verificare - si sostiene - la correttezza della richiesta. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e quindi applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto assai stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello. Il ricorso peraltro è meramente assertivo e privo di argomentazioni che spieghino perché sussisterebbero i vizi denunziati. L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 settem
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