CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 agosto 1985
Cassazione n. 37462/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1985 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2022 il del Tribunale di Pescara ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. (determinata in sei mesi di reclusione ed euro centoventi di multa), per il delitto di tentato furto aggravato, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale - dolendosi della mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. - ha prospettato la carenza di motivazione e la violazione della legge sostanziale e processuale, assumendo l'insufficienza delle emergenze processuali per affermare la responsabilità dell'imputato, anche solo per delitto tentato, e ritenere sussistenti le circostanze aggravanti della violenza sulle cose e della minorata difesa, in mancanza delle quali difetterebbe la procedibilità perché sarebbe stata presentata una mera denuncia da un soggetto che si è qualificato procuratore speciale, non constando «alcun titolo legittimante in tale senso». 3. Il ricorso è inammissibile. Invero: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) ed è «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiannento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui 1:ale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); - difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione [...], deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata [...] ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati»; e «la ricorribilità per cassazione in caso di patteggiamento facendo valere l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione L.] e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865); Nel caso in esame il ricorso — per vero del tutto assertivo e perciò patentemente generico — ha richiamato elementi di fatto, che non risultano con immediatezza dalla contestazione né si traggono dalla sentenza impugnata, il cui apprezzamento avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad escludere la responsabilità dell'imputato ovvero la sussisi:enza delle aggravanti in contestazione; ragion per cui, alla luce di quanto appena sopra rilevato, esso è stato proposto fuori dai casi consentiti. Non occorre, allora, immorare oltre. L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Ca