CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17719/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7562-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 7562/2016 Numero sezionale 1986/2022 Numero di raccolta generale 17719/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 verso la sentenza n. 859/01/2015 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 18/9/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva respinto l’appello dell’odierno ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 80/6/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Novara in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione con irrogazione sanzioni per imposta di donazione sul trust ETR 200 costituito con atto notarile (redatto da [OSCURATO:PERSONA]) dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. l'impugnata sentenza è relativa a controversia avente come parti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate, come riportato nelle premesse della sentenza in oggetto; 1.2. tra le dette parti sussiste litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro dipendenti ex art. 331 c.p.c.; 1.3. in tema d'impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'integrazione del contraddittorio è infatti necessaria, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nelle ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano due (o più) rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), sicché, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma procura che il simultaneus processus non sia dissolto e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione, al fine di evitare che, nelle successive vicende F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 7562/2016 Numero sezionale 1986/2022 Numero di raccolta generale 17719/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 processuali, conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (cfr. Cass. n. 1225/2007; n. 14253/2016); 1.4. nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ad oggetto un avviso di liquidazione, relativo a recupero a tassazione di somme in seguito a costituzione di trust da parte di [OSCURATO:PERSONA] con atto notarile redatto da [OSCURATO:PERSONA], emesso nei confronti di quest’ultimo, in qualità di Notaio, con conseguente chiamata in causa dell’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 546/1992, in quanto tenuto, in rivalsa, al pagamento dell’imposta; 1.5. si impone, pertanto, come si è detto, la necessità di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in quanto il ricorso per cassazione risulta regolarmente notificato solo all’Agenzia delle Entrate; 1.6. la causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo, dovendo integrarsi il contraddittorio nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; assegna all'uopo termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.5.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S