CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5639/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e sul ricorso proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] Accertamento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente in via incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente al ricorso incidentale – avverso la sentenza n. 842/09/2020, depositata il 16 luglio 2020, della Commissione tributaria regionaledell’[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssaLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale e con conseguente conferma dell'impugnatasentenza. Rilevato che: 1. –con sentenza n. 842/09/2020, depositata il 16 luglio 2020 , la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.c.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di unavviso di accertamento emess o in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2010; 1.1 –a fondamento del decisum, il Giudice del gravame ha ritenuto che: - l’avviso di accertamento aveva ad oggetto le unità immobiliari identificate in catasto «al fg.1, map. 394, sub 1 e 2, cat. D/1, nonché almap. 207, sub 3, cat. D/7 »;- come già rilevato dal giudice di prime cure, l’avviso di accertamento risultava compiutamente motivato, tanto che aveva consentito lo svolgimento di un articolato ricorso introduttivo del giudizio; -secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione ICI si correlava al dato oggettivo della iscrizione catastal e , dovendosi considerare rurali le unità immobiliari risultanti in catasto nella pertinente categoria (A/6 o D/10); - nella fattispecie la contribuente aveva presentato due dichiarazioni di variazione catastale e risultava che: a) –quella presentata in data 29 settembre 2011, - con riferimento alle unità immobiliari di cui al fg.1, map. 182, sub 6, cat. D/7 e map. 394 sub. 1 e 2,cat. D/2, - non era stata corredata « della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che i requisiti per il riconoscimento della ruralità sussistevano adecorrere dal quinquennio antecedente la data dell'istanza stessa»; b) –quella successiva, - che aveva riguardo al la unità immobiliare di cui al fg. 1, map. 182 sub 7 ( ex sub. 6), cat. D/1 , e che era corredata della cennata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la quale «l'immobile a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] "svolge funzioniproduttive connesse alle attività agricole della società Cooperativa"», - era stata (tardivamente) acquisita dall’Agenzia delle Entrate il 2 ottobre 2012 (seppur inviata il 25 settembre 2012), oltre il termine (del 30 settembre 2012) previsto dal d.l. n. 216 del 2011, art. 29, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2012; -in ragione di tanto, alle due dichiarazioni non potevano ascriversi effetti retroattivi quanto alla ruralità delle unità immobiliari il cui classamento non era stato variato (nella categoria D/10) in relazione al periodo di imposta in contestazione (2010);- il requisito della ruralità sussisteva (così) solo per l’unità immobiliare riportata in catasto «al fg. 1 map. 182 sub 7 ( ex sub 6 e di poi, a seguito di ampliamento, sub 8) dal 3/10/2012 sino al 24/12/2014, ossia in un arco temporale successivo all'a nno che qui interessa»; 2. – la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei m otivi, ed ha depositato memoria; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso che espone l’articolazione di un motivo di ricorso incidentale cui la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a. ha resistito con controricorso; -fissato all’udienza pubblica del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. Considerato che: 1. – come segnalato da parte ricorrente, il ricorso in trattazione deve ritenersi connesso al ricorso iscritto al n. di RG 6961/22 che è stato proposto avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionaleche ha rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso la stessa pronuncia (ora) oggetto di impugnazionein via principale; - risulta, altresì, che i ricorsi in questio ne sono p arte di un più esteso contenzioso che ha ad oggetto distinti ricorsi pendenti davanti alla Corte; - emerge, quindi, l’opportunità di una trattazione congiunta dei ricorsi che, come detto, risultano separatamente pendenti davanti alla Corte. P.Q.M. La Corte, dispone rinviarsi il ricorso a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione congiunta con i ricorsi iscritti ai numeri di RG