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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14656/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza 18 aprile 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CAPOBIANCO Vittorio che ha anche depositato conclusioni scritte con cui chiede l'accoglimento del proprio ricorso.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. Il primo motivo di ricorso, con cui si ilafrrecte la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione, è manifestamente infondato.

La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).

2.3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si afferma il carattere arbitrario del giudizio della Corte territoriale in ordine alla insussistenza di ulteriori elementi valutabili a favore dell'imputato, risulta manifestamente infondato in quanto tale giudizio non riguarda e non incide sulle valutazioni già svolte dal giudice di primo grado e sulle conseguenti determinazioni in punto pena, ma si limita ad affermare l'insussistenza dei presupposti di ulteriori riduzioni sulla base di valutazioni lineari e logiche.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativarnente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza 18 aprile 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CAPOBIANCO Vittorio che ha anche depositato conclusioni scritte con cui chiede l'accoglimento del proprio ricorso. 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. Il primo motivo di ricorso, con cui si ilafrrecte la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione, è manifestamente infondato. La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 2.3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si afferma il carattere arbitrario del giudizio della Corte territoriale in ordine alla insussistenza di ulteriori elementi valutabili a favore dell'imputato, risulta manifestamente infondato in quanto tale giudizio non riguarda e non incide sulle valutazioni già svolte dal giudice di primo grado e sulle conseguenti determinazioni in punto pena, ma si limita ad affermare l'insussistenza dei presupposti di ulteriori riduzioni sulla base di valutazioni lineari e logiche. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativarnente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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