CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 ottobre 2026
Cassazione n. 26361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati3513 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1276/2019 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 1449/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2377/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 26361/2026Numero sezionale 3513/2026 Data pubblicazione 07/10/20261. L’INPS impugna sulla base di un unico motivo, illustrato damemoria, la sentenza n. 1276/2019 della Corte d’appello diMilano che ha confermato la pronuncia del Tribunale dellamedesima sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] illegittimo il provvedimento con cui l’Istituto avevadichiarato la decadenza dal diritto al trattamento CIGS ed allarelativa prestazione integrativa del [OSCURATO:PERSONA] TrasportoAereo per il periodo 13 aprile 2012/31 dicembre 2014.2.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 16 settembre2026, i Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., per violazione dell’art. 8, commi 4 e 5, del d.l.n.86/1988, convertito nella legge n. 160/1988, con riferimentoall’art. 1bis, comma 1, ed all’art. 1ter del d.l. n. 247/2004,convertito nella legge n. 291/2004, nonché all’art. 2033 cod.civ.2. La Corte ha motivato come di seguito:-il sig. [OSCURATO:PERSONA], comandante presso la [OSCURATO:PERSONA], sospeso dall’attività e collocato in CIGS a zero ore dalgiugno 2011, ha sottoscritto ad aprile 2013 con [OSCURATO:PERSONA] ArabianAirlines una “offerta di impiego condizionata” come capitano diaeromobili A330 soggetta ad un periodo di prova decorrente dalpositivo superamento di tutte le fasi addestramento a terra edall’ottenimento del “rilascio in linea”;- la proposta escludeva espressamente di costituire un contrattodi lavoro ed esortava il sig. [OSCURATO:PERSONA] a non rassegnare le dimissioniNumero registro generale 2377/2020 Numero di raccolta generale 26361/2026Numero sezionale 351d3/2a0l2 6precedente datore di lavoro fino a quando il DipaDratitma peunbtobl icazione 07/10/2026delle [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] non gli avesseformalmente comunicato il completamento dell’iteraddestrativo;-il contratto di assunzione non si è mai perfezionato non avendoil sig. [OSCURATO:PERSONA] superato la fase di addestramento a terrapreliminare e non avendo, quindi, mai potuto iniziare la faseaddestrativa in volo necessaria per il rinnovo delle licenze eabilitazioni di volo ormai scadute;-la circostanza che la parte abbia svolto attività lavorativaremunerata in favore della [OSCURATO:PERSONA] non risultaquindi provata: al contrario, l’attività finalizzata a prepararel’esame per l’ottenimento della licenza saudita rientrava nel cd.periodo neutro.3. Le doglianze sono fondate.3.1 La vicenda va inquadrata nell’ambito dell’art. 8 del d.l. n.86/1988 conv. nella legge n. 160/1988 nella versione rationetemporis vigente per cui il lavoratore che gode di integrazionesalariale può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinatodurante detto periodo, ma senza diritto al trattamento per legiornate di lavoro effettuate, e, secondo il comma 5, decade daldiritto al trattamento nel caso in cui non dia preventivacomunicazione alla sede provinciale dell’INPS dello svolgimentodella predetta attività.3.2 Quanto al personale dipendente del settore aereo, lecircolari INPS nn.73/2008 e 94/2011 hanno meglio precisatol’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione,stabilendo che non ricorre durante il periodo in cui l’attivitàlavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata inmodo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze divolo: si tratta del c.d. periodo neutro, rispetto al quale questaNumero registro generale 2377/2020 Numero di raccolta generale 26361/2026Numero sezionale 351C3/2o0r26te ha già avuto modo di ribadire (Cass. n. 3116/2D0a2t1a) p cuhbebl icazione 07/10/2026occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo adun addestramento funzionale alla preservazione delle pregresselicenze di volo.3.3 Ciò posto, le predette circolari vengono a interpretare lanorma primaria dell’art.8, comma 5, del d.l. n.86/1988, sicchéla fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambitospecifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamentocon dette circolari. Pertanto, come già più volte affermato daquesta Corte, «L’accertamento che si sia trattato di attività voltaesclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi alvolo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunqueun accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Aisensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. sussiste falsa applicazione dilegge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzionedel caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8,co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le circolari Inps nn.73/08 e94/11 chiede l’accertamento, ogni qual volta il giudice di merito:a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività voltaesclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo,oppure, b) compia tale accertamento in modo errato oincompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Traquesti elementi fattuali non può ad esempio non essereconsiderato il regolamento negoziale espresso dal contrattostipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da taleregolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamentefinalizzata al mantenimento del brevetto o invece più ampia»(Cass. n. 189/2025 ex multis).4. Deve, quindi, innanzitutto rigettarsi l’eccezione diinammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: ilNumero registro generale 2377/2020 Numero di raccolta generale 26361/2026Numero sezionale 351m3/2o02t6ivo non tende a ridiscutere alcuna questione di meDraittao ,p umbabl icazione 07/10/2026pone la sola questione giuridica della corretta sussunzione delcaso concreto nella fattispecie giuridica.5. Quanto al merito, questa Corte ha ripetutamente affermatola decadenza per difetto di comunicazione all'Inps dell'attivitàsvolta, in quanto non funzionale al solo mantenimento e rinnovodelle licenze e abilitazioni di volo, ma anche alla conclusione delcontratto di lavoro con altro vettore (Cass. n. 34861/2024 e nelmedesimo senso Cass. nn. 1505 e 1502/2025, n. 13136/2025,n. 9557/2025, n. 8476/2025, n. 8027/2025; n. 189/2025, n.34916/2024; n. 34865/2024, n. 33778/2023, n. 24123/2023).5.1 È stato precisato (Cass. n. 1505/2025) che l’accertamentodella sussistenza del c.d. periodo neutro non può prescinderedal regolamento negoziale espresso nel contratto stipulato conil nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamentoemerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata almantenimento del brevetto o invece più ampia.5.2 Nella specie, emerge dagli stessi dati riportati in sentenza enel controricorso che, secondo il regolamento negoziale, ilperiodo addestrativo non era esclusivamente finalizzato allaconservazione dell’abilitazione al volo già posseduta presso ilprecedente datore di lavoro ma era destinato al conseguimentodella nuova licenza di volo richiesta dall’autorità saudita; eraaltresì stabilito un periodo di addestramento funzionale alsuperamento degli esami della compagnia aerea, ma neppurein tal caso si dice che tale addestramento e gli esami miravanoesclusivamente al mantenimento del precedente brevetto. Insostanza la proposta d’impiego richiedeva una prestazionecomplessiva da parte del pilota implicante l’addestramento e lapositiva valutazione di tutte le attitudini professionali e umaneNumero registro generale 2377/2020 Numero di raccolta generale 26361/2026Numero sezionale 351n3/2e0c26essarie per lo svolgimento di voli per la nuova comDaptaa gpnuibab,l icazione 07/10/2026oggetto del futuro contratto a tempo indeterminato.Ove non risulti dal contratto che l’assunzione e il relativo periododi prova siano finalizzati unicamente al mantenimento delbrevetto, va rispettato l’obbligo di comunicazione previstodall’art.8, comma 5, del d.l. n.86/1988 (Cass. n. 33778/2023,n. 1505/2025 ex multis).6.La sentenza impugnata non si è attenuta ai suindicati principi;deve, pertanto, essere cassata e la causa va rinviata alla Corted’appello di Milano in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16 settembre2026.La PresidenteGabriella Marchese