Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47955/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] _IAAFAR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, per avere escluso la contestata aggravante e la recidiva, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità.

Deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, subordinata all'invocata derubricazione della fattispecie, al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla misura della confisca e, infine, alla violazione dell'art. 86 d.P.R. n.309/90 e, dunque, all'ordine di espulsione del prevenuto.

Quanto alla denegata derubricazione della fattispecie, la Corte territoriale, tenuto conto della duplicità di sostanze cedute e del dato ponderale, ha, con motivazione congrua e logica, escluso la configurabilità della fattispecie di cui al citato art. 73, comma 5.

Ha poi fornito argomentazione congrua e giuridicamente corretta con riguardo all'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena, attesa la presenza di un precedente specifico e recente, ritenuto ostativo al riconoscimento del detto beneficio.

Anche il profilo di censura inerente all'applicazione della confisca è infondato: la Corte territoriale ha congruamente evidenziato che la confisca è fondata sull'art. 240-bis cod. pen. e, dunque, sulla mancanza di elementi probatori circa la riconducibilità delle somme sequestrate a proventi leciti.

Infine, quanto all'invocata applicazione della norma di cui all'art. 86 d.P.R. n.309/90, la censura si appalesa aspecifica e generica, non avendo il ricorso assolto alla necessaria funzione di critica della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata ha poi escluso il riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione della ritenuta non lievità del fatto: trattasi di valutazione di merito congrua e pertanto insindacabile in sede di legittimità.

La stessa vale, implicitamente, a dar conto anche del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] _IAAFAR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, per avere escluso la contestata aggravante e la recidiva, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità. Deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, subordinata all'invocata derubricazione della fattispecie, al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla misura della confisca e, infine, alla violazione dell'art. 86 d.P.R. n.309/90 e, dunque, all'ordine di espulsione del prevenuto. Quanto alla denegata derubricazione della fattispecie, la Corte territoriale, tenuto conto della duplicità di sostanze cedute e del dato ponderale, ha, con motivazione congrua e logica, escluso la configurabilità della fattispecie di cui al citato art. 73, comma 5. Ha poi fornito argomentazione congrua e giuridicamente corretta con riguardo all'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena, attesa la presenza di un precedente specifico e recente, ritenuto ostativo al riconoscimento del detto beneficio. Anche il profilo di censura inerente all'applicazione della confisca è infondato: la Corte territoriale ha congruamente evidenziato che la confisca è fondata sull'art. 240-bis cod. pen. e, dunque, sulla mancanza di elementi probatori circa la riconducibilità delle somme sequestrate a proventi leciti. Infine, quanto all'invocata applicazione della norma di cui all'art. 86 d.P.R. n.309/90, la censura si appalesa aspecifica e generica, non avendo il ricorso assolto alla necessaria funzione di critica della sentenza impugnata. La sentenza impugnata ha poi escluso il riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione della ritenuta non lievità del fatto: trattasi di valutazione di merito congrua e pertanto insindacabile in sede di legittimità. La stessa vale, implicitamente, a dar conto anche del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 47955/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris