Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 23255/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26424-2019 proposto da: C.B.H.

CITTA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti Oggetto [OSCURATO:PERSONA] MENSA R.G.N. 26424/2019 Cron.

Rep.

Ud. 01/06/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 615/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/03/2019 R.G.N. 29/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Bari, in riforma di sentenza del Tribunale locale, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (CBH) al pagamento in favore dei dipendenti ricorrenti, in servizio presso la casa di cura “[OSCURATO:PERSONA]” di Bari, delle somme per ciascuno specificate (tra € 1.936,97e € 6.579,09), oltre interessi legali dal 4/4/2008, a titolo di risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa, con ragguaglio a ogni giorno di effettiva presenza in servizio eccedente le sei ore giornaliere in fascia oraria compresa tra le 12:00 e le 16:00 per il periodo aprile 2003 –giugno 2009; 2.la Corte territoriale, a fondamento della propria decisione, ha osservato, in particolare, che il diritto al riconosciuto risarcimento derivava dall'applicazione tra le parti dell'art. 68 [OSCURATO:PERSONA] -ARIS - Fondazione don [OSCURATO:PERSONA] onlus 2002 – 2005, che le prove raccolte deponevano nel senso della mancata istituzione in azienda del servizio mensa, che il consulente tecnico contabile nominato in primo grado aveva calcolato correttamente le somme spettanti a titolo di risarcimento a ciascun lavoratore assumendo l'importo di € 4,13 pro die (corrispondente al valore di un buono pasto); 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, affidato a 6 motivi; resistono con controricorso i lavoratori; entrambe le parti hanno comunicato memoria; 4.la società ricorrente ha proposto istanza di assegnazione del ricorso alla Sezioni Unite, rigettata con provvedimento della Prima Presidente in atti; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 68 CCNL per il personale non medico delle strutture sanitarie private e degli artt. 1360 ss. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.): i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che l’obbligo previsto in capo alla società di istituire il servizio mensa sia fonte di un diritto soggettivo immanente al singolo rapporto di lavoro e non, invece, riferibile alle organizzazioni sindacali stipulanti e, come tale, azionabile solo da queste ultime; 2.con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 68 CCNL cit. e degli artt. 1362 ss. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.): la norma del contratto collettivo sarebbe stata travisata, nel senso di imporre alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti un obbligo di istituire il servizio di mensa o, nel caso in cui il servizio svolto in concreto non permetta al lavoratore di interromperlo per recarsi in mensa, di garantire l’esercizio della mensa anche con modalità sostitutive, quando invece l’obbligo sorgerebbe solo tenendo conto della situazione esistente, allorché l’orario di lavoro preveda pause o interruzioni, essendo le esigenze alimentari dei lavoratori già soddisfatte col trattamento retributivo; 3.con il terzo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 68 CCNL cit. e degli artt. 1223-1227 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), argomentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il diritto alla mensa una componente stabile e naturale dello statuto del rapporto di lavoro, che per la sua attuazione non presuppone una richiesta del lavoratore, quando invece, secondo gli stessi ricorrenti, si tratterebbe di un obbligo di facere ; dunque la mancata richiesta di adempimento e la mancata prova del danno farebbero venir meno il diritto al risarcimento per responsabilità contrattuale; 4.con il quarto motivo la società ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), per essersi la Corte di merito pronunciata sull’inesattezza dell’inadempimento invece che sull’inadempimento in toto , essendo quest’ultima l’effettiva domanda posta dai ricorrenti;5.con il quinto motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale malgrado l’indeterminatezza della prestazione dovuta, la sussistenza di un servizio fruibile dai dipendenti ed il comportamento contrario a buona fede dei dipendenti che mai avrebbero lamentato l’assenza del servizio mensa; 6.con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.): la Corte territoriale non avrebbe considerato la proposta di adempimento formulata dalla società nel 2010, continuando a ritenere sussistente l’inadempimento; 7.il ricorso non è fondato; 8.il Collegio intende dare continuità alla pronuncia n. 8470/2023, le cui motivazioni si richiamano, resa in analoga controversia concerne nte l’interpretazione ed applicazione dell’art. 68 [OSCURATO:PERSONA] - ARIS - Fondazione don [OSCURATO:PERSONA] onlus 2002 –2005 ([OSCURATO:PERSONA]), che prevede, in particolare, che: “(…) 2 – È fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti. 3 - Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali, ad esempio, buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile. (…) 5- Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.”; 9.in particolare, non sono meritevoli di accoglimento i primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché tutti relativi all'interpretazione della norma contrattuale collettiva;

10. la Corte di merito ha affermato: - che detta normativa configura un obbligo per le strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; - che prevede, poi, la possibilità, per il datore di lavoro in ipotesi di servizi con particolari articolazioni orarie, di garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive; - che va escluso che le particolari articolazioni orarie condizioninol'attuazione della disciplina, incidendo esse soltanto sulle modalità di soddisfacimento del diritto dei lavoratori;

11. la Corte barese ha dunque ravvisato una posizione soggettiva dei dipendenti di strutture cui si applica l’art. 68 CCNL cit. direttamente tutelata dal contratto collettivo ed immanente al rapporto di lavoro subordinato, con la possibilità di connotazioni concretamente diverse in caso di ricorrenza di particolari situazioni che non permettano al prestatore di interrompere il servizio per recarsi a mensa; ha anche escluso che sia necessaria una richiesta di adempimento datoriale, in quanto il diritto alla mensa discende direttamente dalla disciplina di fonte collettiva come componente naturale e stabile dello statuto legale del rapporto di lavoro, con l'unica condizione oggettiva del numero di dipendenti previsto, rimanendo le particolari articolazioni di orario collegate solo alle eventuali modalità sostitutive;

12. si tratta di interpretazione coerente con quanto affermato da questa Corte nel settore della sanità pubblica (indubbiamente affine, soprattutto con riferimento all’articolazione dei servizi su turni e sul diritto alla pausa ed alla consumazione del pasto), ossia che l'attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (Cass. n. 5547/2021);

13. si è, infatti, ch iarito che il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa, che l’art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) stabilisce che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, che le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che non è rilevante la circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa (Cass. n. 32113/2022);

14. l’interpretazione della previsione contrattuale collettiva in esame operata dalla Corte di Bari si sottra e, dunque, alle censure contenute nel ricorso per cassazione, rammentandosi altresì che l'interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (Cass.n. 701/2021);

15. il quarto motivo è inammissibilmente dedotto;

16. ne l merito è stato accertato l’inadempimento in toto dell’obbligo della società di fornire il servizio della mensa (o modalità sostitutive); la parte della sentenza censurata con il motivo non è viziata da ultra-petizione rispetto alla domanda attorea in quanto, in realtà, la Corte ha respinto l’argomento con il quale la società sosteneva di aver adempiuto al suo obbligo di fornire il servizio di mensa, mentre è stato ritenuto inidoneo il locale predisposto (e dunque sussistente l’inadempimento anche sotto tale profilo), con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità;

17. le superiori considerazioni determinano l’assorbimento del quinto motivo, sia con riguardo agli aspetti relativi all'interpretazione della norma contrattuale, sia con riguardo alla concreta modalità di adempimento prospettata dalla società;

18. anche il sesto motivo risulta assorbito in forza del rigetto dei primi quattro (come sopra osservato in riferimento al parallelo quinto motivo), in quanto la concreta modalità di adempimento prospettata dalla società non è stata ritenuta da valorizzare né ai fini della valutazione dell’inadempimento, né quale offerta di prestazione, con accertamento di fatto congruamente motivato, pertanto non censurabile in questa sede;19. in conclusione, deve riaffermarsi che l’interpretazione fornita nella sentenza impugnata(che ha ravvisato una posizione soggettiva dei dipendenti di strutture cui si applica il citato art. 68 direttamente tutelata dal contratto collettivo ed immanente al rapporto di lavoro subordinato) è coerente con quanto affermato dalla Corte di legittimità nel settore della sanità pubblica; in tale settore, si è statuito (Cass. n. 5547 /2021 ) che l’attribuzione del buono pasto (quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliarele esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente) è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato; diverso è il caso esaminato da Cass.n. 10636/2006, che si riferisce a fattispecie relativa all'interpretazione di contratto collettivo per i dipendenti di imprese esercenti servizi postali in appalto;

20. il ric orso deve , pertanto, essere respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dei lavoratori controricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26424-2019 proposto da: C.B.H. CITTA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti Oggetto [OSCURATO:PERSONA] MENSA R.G.N. 26424/2019 Cron. Rep. Ud. 01/06/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 615/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/03/2019 R.G.N. 29/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Bari, in riforma di sentenza del Tribunale locale, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] (CBH) al pagamento in favore dei dipendenti ricorrenti, in servizio presso la casa di cura “[OSCURATO:PERSONA]” di Bari, delle somme per ciascuno specificate (tra € 1.936,97e € 6.579,09), oltre interessi legali dal 4/4/2008, a titolo di risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa, con ragguaglio a ogni giorno di effettiva presenza in servizio eccedente le sei ore giornaliere in fascia oraria compresa tra le 12:00 e le 16:00 per il periodo aprile 2003 –giugno 2009; 2.la Corte territoriale, a fondamento della propria decisione, ha osservato, in particolare, che il diritto al riconosciuto risarcimento derivava dall'applicazione tra le parti dell'art. 68 [OSCURATO:PERSONA] -ARIS - Fondazione don [OSCURATO:PERSONA] onlus 2002 – 2005, che le prove raccolte deponevano nel senso della mancata istituzione in azienda del servizio mensa, che il consulente tecnico contabile nominato in primo grado aveva calcolato correttamente le somme spettanti a titolo di risarcimento a ciascun lavoratore assumendo l'importo di € 4,13 pro die (corrispondente al valore di un buono pasto); 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, affidato a 6 motivi; resistono con controricorso i lavoratori; entrambe le parti hanno comunicato memoria; 4.la società ricorrente ha proposto istanza di assegnazione del ricorso alla Sezioni Unite, rigettata con provvedimento della Prima Presidente in atti; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 68 CCNL per il personale non medico delle strutture sanitarie private e degli artt. 1360 ss. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.): i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che l’obbligo previsto in capo alla società di istituire il servizio mensa sia fonte di un diritto soggettivo immanente al singolo rapporto di lavoro e non, invece, riferibile alle organizzazioni sindacali stipulanti e, come tale, azionabile solo da queste ultime; 2.con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 68 CCNL cit. e degli artt. 1362 ss. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.): la norma del contratto collettivo sarebbe stata travisata, nel senso di imporre alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti un obbligo di istituire il servizio di mensa o, nel caso in cui il servizio svolto in concreto non permetta al lavoratore di interromperlo per recarsi in mensa, di garantire l’esercizio della mensa anche con modalità sostitutive, quando invece l’obbligo sorgerebbe solo tenendo conto della situazione esistente, allorché l’orario di lavoro preveda pause o interruzioni, essendo le esigenze alimentari dei lavoratori già soddisfatte col trattamento retributivo; 3.con il terzo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 68 CCNL cit. e degli artt. 1223-1227 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), argomentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il diritto alla mensa una componente stabile e naturale dello statuto del rapporto di lavoro, che per la sua attuazione non presuppone una richiesta del lavoratore, quando invece, secondo gli stessi ricorrenti, si tratterebbe di un obbligo di facere ; dunque la mancata richiesta di adempimento e la mancata prova del danno farebbero venir meno il diritto al risarcimento per responsabilità contrattuale; 4.con il quarto motivo la società ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), per essersi la Corte di merito pronunciata sull’inesattezza dell’inadempimento invece che sull’inadempimento in toto , essendo quest’ultima l’effettiva domanda posta dai ricorrenti;5.con il quinto motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di merito ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale malgrado l’indeterminatezza della prestazione dovuta, la sussistenza di un servizio fruibile dai dipendenti ed il comportamento contrario a buona fede dei dipendenti che mai avrebbero lamentato l’assenza del servizio mensa; 6.con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.): la Corte territoriale non avrebbe considerato la proposta di adempimento formulata dalla società nel 2010, continuando a ritenere sussistente l’inadempimento; 7.il ricorso non è fondato; 8.il Collegio intende dare continuità alla pronuncia n. 8470/2023, le cui motivazioni si richiamano, resa in analoga controversia concerne nte l’interpretazione ed applicazione dell’art. 68 [OSCURATO:PERSONA] - ARIS - Fondazione don [OSCURATO:PERSONA] onlus 2002 –2005 ([OSCURATO:PERSONA]), che prevede, in particolare, che: “(…) 2 – È fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti. 3 - Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali, ad esempio, buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile. (…) 5- Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.”; 9.in particolare, non sono meritevoli di accoglimento i primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché tutti relativi all'interpretazione della norma contrattuale collettiva; 10. la Corte di merito ha affermato: - che detta normativa configura un obbligo per le strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; - che prevede, poi, la possibilità, per il datore di lavoro in ipotesi di servizi con particolari articolazioni orarie, di garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive; - che va escluso che le particolari articolazioni orarie condizioninol'attuazione della disciplina, incidendo esse soltanto sulle modalità di soddisfacimento del diritto dei lavoratori; 11. la Corte barese ha dunque ravvisato una posizione soggettiva dei dipendenti di strutture cui si applica l’art. 68 CCNL cit. direttamente tutelata dal contratto collettivo ed immanente al rapporto di lavoro subordinato, con la possibilità di connotazioni concretamente diverse in caso di ricorrenza di particolari situazioni che non permettano al prestatore di interrompere il servizio per recarsi a mensa; ha anche escluso che sia necessaria una richiesta di adempimento datoriale, in quanto il diritto alla mensa discende direttamente dalla disciplina di fonte collettiva come componente naturale e stabile dello statuto legale del rapporto di lavoro, con l'unica condizione oggettiva del numero di dipendenti previsto, rimanendo le particolari articolazioni di orario collegate solo alle eventuali modalità sostitutive; 12. si tratta di interpretazione coerente con quanto affermato da questa Corte nel settore della sanità pubblica (indubbiamente affine, soprattutto con riferimento all’articolazione dei servizi su turni e sul diritto alla pausa ed alla consumazione del pasto), ossia che l'attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (Cass. n. 5547/2021); 13. si è, infatti, ch iarito che il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa, che l’art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) stabilisce che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, che le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che non è rilevante la circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa (Cass. n. 32113/2022); 14. l’interpretazione della previsione contrattuale collettiva in esame operata dalla Corte di Bari si sottra e, dunque, alle censure contenute nel ricorso per cassazione, rammentandosi altresì che l'interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (Cass.n. 701/2021); 15. il quarto motivo è inammissibilmente dedotto; 16. ne l merito è stato accertato l’inadempimento in toto dell’obbligo della società di fornire il servizio della mensa (o modalità sostitutive); la parte della sentenza censurata con il motivo non è viziata da ultra-petizione rispetto alla domanda attorea in quanto, in realtà, la Corte ha respinto l’argomento con il quale la società sosteneva di aver adempiuto al suo obbligo di fornire il servizio di mensa, mentre è stato ritenuto inidoneo il locale predisposto (e dunque sussistente l’inadempimento anche sotto tale profilo), con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità; 17. le superiori considerazioni determinano l’assorbimento del quinto motivo, sia con riguardo agli aspetti relativi all'interpretazione della norma contrattuale, sia con riguardo alla concreta modalità di adempimento prospettata dalla società; 18. anche il sesto motivo risulta assorbito in forza del rigetto dei primi quattro (come sopra osservato in riferimento al parallelo quinto motivo), in quanto la concreta modalità di adempimento prospettata dalla società non è stata ritenuta da valorizzare né ai fini della valutazione dell’inadempimento, né quale offerta di prestazione, con accertamento di fatto congruamente motivato, pertanto non censurabile in questa sede;19. in conclusione, deve riaffermarsi che l’interpretazione fornita nella sentenza impugnata(che ha ravvisato una posizione soggettiva dei dipendenti di strutture cui si applica il citato art. 68 direttamente tutelata dal contratto collettivo ed immanente al rapporto di lavoro subordinato) è coerente con quanto affermato dalla Corte di legittimità nel settore della sanità pubblica; in tale settore, si è statuito (Cass. n. 5547 /2021 ) che l’attribuzione del buono pasto (quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliarele esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente) è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato; diverso è il caso esaminato da Cass.n. 10636/2006, che si riferisce a fattispecie relativa all'interpretazione di contratto collettivo per i dipendenti di imprese esercenti servizi postali in appalto; 20. il ric orso deve , pertanto, essere respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dei lavoratori controricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v