CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 02351/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18080-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso - controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 Numero registro generale 18080/2014 Numero sezionale 56/2022 Numero di raccolta generale 2351/2022 Data pubblicazione 26/01/2022 avverso la sentenza n. 76/01/2014 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata il 14/1/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 13/19/13 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF 2005; il contribuente resiste con controricorso ed ha depositato comunicazione di definizione agevolata delle controversie tributarie [OSCURATO:PERSONA] 1.1. il contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 ed il pagamento delle somme richieste; 1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 13, 1° periodo, del citato D.L. n. 119/2018, conv. in Legge n. 136/2018, (a norma del quale <<in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto>>), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.1.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2